Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3868 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, elettivamente

domiciliata in Roma, Via della Conciliazione 44, presso lo studio

dell’avv. CALDARA Gian Roberto, che la rappresenta e difende per

procura in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia

n. 77/4/05, depositata il 19/10/2005;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21/1/2010 dal

Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Sentito l’avv. Caldara;

Letta la requisitoria del P.M., in persona del Dott. MARTONE

Antonio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e

il rigetto di quello incidentale.

La Corte, osserva quanto segue:

 

Fatto

OSSERVA

Con ricorso notificato il 30/10/2006, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la cassazione della sentenza in epigrafe indicata.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale e la controversia è stata decisa all’esito della Camera di consiglio del 21/1/2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura della sentenza impugnata, del ricorso e del controricorso emerge in fatto che relativamente all’esercizio 1996, la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, (titolare della partecipazione di controllo della spa Cassa di Risparmio di Terni e Narni, cui aveva conferito l’azienda bancaria da essa precedentemente gestita), ha richiesto l’applicazione del beneficio previsto dal D.P.R. n. 601 de 1973, art. 6, e, cioè, della riduzione alla metà dell’aliquota IRPEG, con conseguente rimborso della maggiore imposta pagata.

L’Ufficio ha notificato avviso di accertamento con il quale ha escluso la spettanza dell’agevolazione, applicando una sanzione di L. 104.621.000.

La Fondazione l’ha impugnato alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, la quale ha accolto il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate si è allora gravata alla Commissione Tributaria Regionale che, tuttavia, ha rigettato l’appello, confermando la spettanza dell’agevolazione invocata dalla Fondazione.

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato con due motivi l’anzidetta statuizione, sostenendo che i giudici a quo avrebbero dovuto rigettare la pretesa della contribuente perchè infondata.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni ha resistito con controricorso con il quale ha eccepito l’infondatezza delle doglianze avverse ed, ancor prima, l’inammissibilità del ricorso per omessa formulazione dei quesiti e mancata specificazione dell’Agenzia agente, chiedendo a sua volta la cassazione della sentenza impugnata in quanto i giudici a quo avrebbero dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello perchè l’Ufficio locale dell’Agenzia si era limitato a riprodurre le tesi già esposte in primo grado, senza censurare specificamente le ragioni addotte dalla Commissione Provinciale a sostegno dell’ accoglimento del ricorso.

Così riassunte le rispettive posizioni delle parti e riuniti i due ricorsi perchè proposti contro la medesima sentenza, osserva il Collegio che l’obbligo di formulare i quesiti riguarda soltanto i ricorsi proposti avverso decisioni pubblicate dopo il 2/3/2006 e che da quella in esame emerge chiaramente che l’impugnazione è stata proposta dall’Agenzia delle Entrate, a ciò indubbiamente legittimata.

Tanto puntualizzato e cominciando dall’esame del ricorso incidentale, che va scrutinato per primo per evidenti ragioni di priorità logico- giuridica, occorre considerare che il medesimo è inammissibile perchè per il principio dell’autosufficienza del ricorso, la Fondazione avrebbe dovuto specificare quali ragioni aveva addotto la Commissione Provinciale e quali tesi aveva ribadito l’Ufficio, che non poteva limitarsi a ribadire l’assunto sostenuto in primo grado soltanto qualora lo stesso non fosse stato di per sè sufficiente a contrastare il decisum della Commissione.

Ciò posto, devesi rilevare che la censura mossa dalla ricorrente in ordine alla non spettanza dell’agevolazione è manifestamente fondata. Con sentenza n. 1576/2009, le Sezioni Unite civili di questa Corte hanno infatti stabilito che per il periodo che qui interessa, le cc.dd. fondazioni bancarie non avevano nessuna somiglianzà con gli enti di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis od al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, in quanto erano state istituite con il compito fondamentale di gestire il novellato assetto organizzativo del settore del credito nell’intento di consentire ai nuovi soggetti bancari, costituiti in spa, di esordire sulla scena del mercato globale in maniera da reggere l’urto della liberalizzazione e della concorrenza internazionale.

Tale essendo il loro scopo principale e risultando del tutto secondaria ogni altra finalità prevista dalla legge o dallo statuto, ne derivava una presunzione di esercizio d’impresa bancaria che, a sua volta, escludeva qualunque possibilità di esenzione dalla ritenuta sui dividendi o dimidiazione dell’aliquota IRPEG a meno che le interessate non fossero riuscite a provare, previa formulazione di specifica questione nell’atto introduttivo del giudizio, di avere in concreto svolto un’attività del tutto diversa perchè non consistente nell’amministrazione delle azioni ricevute a fronte del conferimento dell’azienda bancaria, ma nel perseguimento esclusivo o prevalente di obiettivi culturali o sociali.

Tenuto conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite, le quali hanno voluto sostanzialmente affermare che una volta non contestato di aver gestito conformemente a legge le partecipazioni di origine, le fondazioni che avessero svolto anche delle attività socio culturali non avrebbero potuto invocare i benefici di cui si discuteva perchè in considerazione dell’importanza economica e delle finalità delle prime, le seconde sarebbero comunque rimaste su di un piano meramente subordinato e secondario, rimane unicamente da aggiungere che nè dalla sentenza impugnata nè dal ricorso o dal controricorso risulta che la contribuente abbia fin dall’inizio specificamente sostenuto di essersi sottratta all’onere imposto dalla legge, il ricorso del Ministero e dell’Agenzia delle Entrate dev’essere di conseguenza accolto.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio degli atti al giudice di secondo grado per l’esame delle questioni non affrontate in conseguenza della ritenuta spettanza dell’agevolazione ed anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, accoglie quello principale dichiara inammissibile quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, che provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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