Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3868 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. I, 17/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 17/02/2020), n.3868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA AndreA – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6026/2015 proposto da:

C.S.I. Srl, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Catanzaro 9,

presso lo studio dell’avvocato Papadia Alberto Maria, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Virgili Tullio, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Consorzio Agrario Provinciale Caserta Scarl in Liquidazione Coatta

Amministrativa, in persona del commissario liquidatore pro tempore

B.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ovidio 20,

presso lo studio dell’avvocato Landolfi Roberto, rappresentato e

difeso dall’avvocato Maglione Tommaso, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE,

depositata il 30/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 dal consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – C.S.I. S.r.l. ricorre per sei mezzi, nei confronti del Consorzio Agrario Provinciale di Caserta S.c.a.r.l. in l.c.a., contro il decreto del 30 gennaio 2015 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato improcedibile l’opposizione allo stato passivo spiegata dall’odierna ricorrente e volta ad ottenere l’ammissione in prededuzione o in privilegio della somma di Euro 231.637,06.

2. – Secondo il Tribunale, il credito fatto valere da Caussade Semences Italia S.r.l. è stato ammesso con riserva di produzione dei titoli cambiari che la società in liquidazione coatta amministrativa ha ceduto, salvo buon fine, all’attuale ricorrente”, sicchè sarebbe “assorbente rispetto alle altre questioni processuali emergenti dall’istruttoria l’improcedibilità della domanda per l’omesso deposito dei titoli cambiari”, con l’ulteriore conseguenza che la società doveva essere esclusa dallo stato passivo.

3. – Il Consorzio Agrario Provinciale di Caserta S.c.a.r.l. in l.c.a. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione o errata applicazione della L. Fall., artt. 96,113,113 bis e 117 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto che il Commissario liquidatore avesse ammesso il credito insinuato con riserva di produzione di documenti, essendo stato viceversa ammesso il credito quale credito condizionale.

Il secondo motivo denuncia violazione o errata applicazione della L. Fall., artt. 96,98 e 99 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando il decreto impugnato per aver escluso il credito dallo stato passivo quantunque esso fosse già stato ammesso, sebbene non in prededuzione o privilegio, come richiesto in sede di opposizione, sicchè il Tribunale sarebbe incorso in violazione del divieto di reformatio in peius.

Il terzo motivo denuncia violazione e/o errata applicazione dell’art. 63, comma 3 Legge Cambiaria e L. Fall., art. 96 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa e/o contraddittoria motivazione, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto che, a fronte dell’insinuazione per Euro 274.493,06, il credito fosse stato ammesso per l’importo di Euro 231.637,06 sulla base di cambiali, mentre la società creditrice aveva agito, sulla base di fatture e di un decreto ingiuntivo già emesso in forza delle medesime, per il pagamento del corrispettivo per somministrazione di sementi, materie fertilizzanti e antiparassitarie.

Il quarto motivo denuncia violazione e/o errata applicazione dell’art. 66, comma 3 Legge Cambiaria e L. Fall., art. 96 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa e/o contraddittoria motivazione, censurando il decreto impugnato per avere integralmente escluso il credito, giacchè l’ammissione con riserva avrebbe potuto tutt’al più avere ad oggetto la minor somma di Euro 87.800,00, pari al totale dei singoli importi dei titoli ricevuti in pagamento dalla società ricorrente, sicchè, anche ammettendo che la società avesse proposto l’azione causale, come ritenuto dal Tribunale, l’obbligo di restituzione dei titoli di cui alla L. Fall., art. 66, comma 3 non avrebbe potuto che riguardare se non le menzionate cambiali.

Il quinto motivo denuncia violazione o errata applicazione dell’art. 66, comma 3 Legge Cambiaria, L. Fall., artt. 96 e 111 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa motivazione ed omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso in ordine al rigetto della domanda volta alla collocazione del credito in prededuzione.

Il sesto motivo denuncia violazione o errata applicazione dell’art. 66, comma 3 Legge Cambiaria e L. Fall., art. 96 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando il decreto impugnato per aver disatteso la domanda di collocazione del credito in privilegio.

2. – I primi quattro motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, tutti essendo volti a censurare la dichiarazione di improcedibilità dell’opposizione allo stato passivo per mancata produzione dei titoli cambiari che la società creditrice, secondo il Tribunale, avrebbe posto a fondamento della domanda di insinuazione al passivo, vanno accolti.

Vale anzitutto osservare che C.S.I. S.r.l. ha inizialmente chiesto di essere ammessa al passivo della liquidazione coatta amministrativa per l’importo di Euro 274.093,06, in prededuzione ovvero in privilegio, sulla base di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena, provvisoriamente esecutivo, richiesto dalla stessa società per forniture di merci effettuate negli anni 2011-2013, come da fatture prodotte a sostegno della domanda monitoria, per il complessivo importo di Euro 361.043,05, detratte le somme già riscosse in conto.

A fronte di ciò il Commissario liquidatore ha ammesso C.S.I. S.r.l. per Euro 231.637,06, in chirografo, indicando la società come “creditore condizionale in via chirografaria per effetti cambiari di terzi ad esso girati S.B.F. di cui non si conosce esito per Euro 231.637,06”: il Commissario liquidatore ha dunque ammesso il credito, e lo ha espressamente ammesso come credito condizionale, dunque nel quadro di applicazione della L. Fall., art. 55, comma 3, sull’assunto che il credito in tanto dovesse reputarsi sussistente, in quanto le cambiali di terzi girate alla società, in pagamento delle forniture ricevute, non avessero avuto buon fine. Nell’opposizione allo stato passivo, l’opponente ha dunque chiesto l’ammissione della medesima somma già riconosciuta, Euro 231.637,06, non in chirografo, ma in prededuzione ovvero, in via subordinata, in privilegio, sollecitando altresì l’ammissione del credito “in via definitiva e senza riserve qualora siano venute meno le ragioni giuridiche giustificative della riserva”.

Il Tribunale, viceversa, ha ritenuto che il credito insinuato fosse stato ammesso “con riserva di produzione dei titoli cambiari che la società in liquidazione coatta amministrativa ha ceduto, salvo buon fine, all’attuale ricorrente”: di qui ha affermato l’improcedibilità della domanda per avere C.S.I. S.r.l. omesso di depositare i titoli cambiari in questione, in violazione della previsione dettata dall’art. 66, comma 3 Legge Cambiaria.

Ora, a parte l’erroneità della dichiarazione di improcedibilità, dal momento che l’improcedibilità, quale sanzione per l’inadempimento di un onere posto dalla legge processuale a carico delle parti, è come tale necessariamente testuale, mentre in questo caso è stata pronunciata in mancanza di una disposizione normativa in tal senso, è agevole osservare che il Tribunale, escludendo dallo stato passivo il credito che il commissario liquidatore già aveva ammesso – pur non potendosi in questo caso discorrere di giudicato endofallimentare (Cass. 14 marzo 2017, n. 6524; Cass. 6 ottobre 2015, n. 19960), dal momento che la fase di ammissione dei crediti dinanzi al commissario liquidatore ha natura amministrativa -, è incorso in violazione del principio dispositivo che regola la fase di opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa: difatti, nel caso in cui il creditore abbia chiesto l’ammissione al passivo di una liquidazione coatta amministrativa di un credito in via chirografaria, l’eventuale opposizione ha carattere impugnatorio dell’atto amministrativo del commissario liquidatore ed apre la fase giurisdizionale, segnando, in coerenza con il principio dispositivo, i limiti della cognizione del giudice dell’opposizione (Cass. 4 giugno 2014, n. 12551). Sicchè il giudice, in difetto di una domanda in tal senso, non poteva denegare l’ammissione di quel credito che il commissario liquidatore aveva già ammesso.

Ciò esime dall’osservare che l’art. 66, comma 3 Legge Cambiaria, secondo cui il portatore non può esercitare l’azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente, non è stato nel caso di specie richiamato a proposito, giacchè il credito fatto valere da C.S.I. S.r.l. trovava fondamento non sulle cambiali, bensì su fatture (oltre che su un decreto ingiuntivo già emesso in forza delle medesime fatture), per il pagamento del corrispettivo per somministrazione di merci: di guisa che il deposito dei titoli da parte della creditrice, nel caso in questione, aveva il diverso scopo di dimostrare, come si è detto, che essa non fosse stata soddisfatta attraverso l’incasso dei titoli giratigli.

3. – Gli ulteriori due motivi, concernenti questioni su cui il Tribunale non si è pronunciato, sono assorbiti.

4. – Il decreto è cassato in relazione al motivo accolto e rinviato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione, che si atterrà a quanto indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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