Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3868 del 17/02/2011
Cassazione civile sez. lav., 17/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 17/02/2011), n.3868
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
Dott. MANCINO Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,
presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e ROMEO LUCIANA,
giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del
16/11/06, rep. 72042;
– ricorrente –
contro
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASILINA
EX MOLINO PANTANELLA, presso lo studio dell’avvocato RICCIARDI
GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato CURATOLO MAURIZIO,
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7864/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 26/04/2006 r.g.n. 352/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/01/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;
udito l’Avvocato ROMEO LUCIANA;
udito l’Avvocato CURATOLO MAURIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilita’ o rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15-10 – 29-11-2001 il Giudice del lavoro del Tribunale di Benevento, in accoglimento della domanda proposta con ricorso del 28-8-1997 da C.F. nei confronti dell’INAIL, condannava l’istituto a costituire una rendita d’invalidita’ permanente parziale nella misura del 25% dal momento della cessazione della temporanea assoluta, oltre interessi legali, per l’infortunio sul lavoro subito dal C. in data (OMISSIS).
L’INAIL proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma, con il riconoscimento dello stato invalidante nella misura corrispondente alle valutazioni operate dall’istituto nella fase amministrativa ovvero con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
L’appellato si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 26-4-2006, dichiarava inammissibile l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.
Per la cassazione di tale sentenza l’Inail ha proposto ricorso con un unico motivo.
Il C. ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente la inammissibilita’ del ricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta tardivo e come tale inammissibile.
La sentenza impugnata e’ stata notificata in data 9-10-2006 agli avv.ti Stefania Rettore e Maria Golia quali procuratori costituiti dell’INAIL nel domicilio eletto in Napoli alla via Nuovo Poggioreale – Angolo via San Lazzaro. Il ricorso risulta notificato all’intimato a mezzo posta con richiesta all’Ufficiale giudiziario del 16-4-2007, ben oltre il termine previsto dall’art. 325 c.p.c. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese in favore del C..
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente a pagare al C. le spese, liquidate in Euro 15,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011