Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3868 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20896-2016 proposto da:

P.A.;

– ricorrente –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di ROMA in data 1

aprile 2016, recante “Reclamo sul mancato accoglimento dell’istanza

di patrocinio a spese dello Stato”.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che P.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di mancata ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

che il provvedimento di mancata ammissione è stato adottato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 74, nella adunanza del 14 gennaio 2016, sul rilievo che nell’istanza “non si ravvisano enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere”;

che – a seguito del reclamo presentato dal P. alla Corte d’appello di Roma in data 10 febbraio 2016 – con provvedimento in data 1 aprile 2016 il Presidente della Corte d’appello di Roma ha rimesso all’interessato la nota pervenuta dal Consiglio dell’ordine degli avvocati in relazione alla vicenda;

che, presentato il ricorso per cassazione, la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che la parte ha depositato una nota in prossimità della camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto non notificato ad alcuno;

che, inoltre, ricorre un’ulteriore ragione di inammissibilità, derivante dal fatto che il ricorso per cassazione è stato presentato dalla parte personalmente è non è stato sottoscritto da un avvocato iscritto nell’apposito albo munito di procura speciale, come prescrive l’art. 365 c.p.c.;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di instaurazione di contraddittorio in questa sede.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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