Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3867 del 26/02/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3867 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BAJLO Damir, quale erede di Bajlo Mirko, rappresentato e
difeso, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avvocato Salvino Greco, presso lo studio del quale in
Roma, via Crescenzio n. 20, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi 12, è domiciliato per legge;
– controricorrente e ricorrente incidentale-

Data pubblicazione: 26/02/2016

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di
Perugia n. 390/2013, depositato in data 7 marzo 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17 febbraio 2015 dal Presidente relatore Dott.

Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte
d’appello di Perugia il 7 luglio 2008, Bajlo Mirko
chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al
pagamento dell’indennizzo per il pregiudizio sofferto a
causa della irragionevole durata di una controversia
iniziata dinnanzi al Tribunale di Roma nel 1998 e
conclusosi con sentenza della Corte di cassazione del
maggio 2008;
che l’adita Corte d’appello, dato atto che all’udienza
dell’il aprile 2011 si era costituito Bajlo Damir quale
erede dell’originario ricorrente, riteneva fondata
l’eccezione sollevata dalla difesa erariale, di nullità
della procura in favore dell’Avvocato Staniscia rilasciata
dall’intervenuto, trattandosi di procura non speciale,
come richiesto dall’art. 3 della legge n. 89 del 2001, e
non avendo l’intervenuto provveduto a sanare la rilevata
nullità nel termine perentorio del 15 ottobre 2012,
all’uopo concessogli;

Stefano Petitti.

che la Corte d’appello condannava, quindi Bajlo Mirko
al rimborso delle spese in favore del Ministero
resistente;
che la Corte d’appello rilevava, peraltro, che, non

parte originaria, il processo non potesse essere
considerato interrotto; e ciò in quanto pur essendo
l’Avvocato Staniscia difensore sia della parte originaria
che dell’intervenuto, la sua presenza all’udienza del 14
novembre 2011 doveva intendersi riferibile solo alla sua
qualità di difensore dell’intervenuto;
che, quanto alla domanda proposta da Bajlo Mirko, la
Corte d’appello rigettava l’eccezione di nullità della
procura perché rilasciata all’estero, non avendo il
Ministero superato la presunzione di rilascio della
procura stessa in Italia;
che, nel merito, la Corte d’appello riteneva fondata
la domanda, poiché il giudizio presupposto aveva avuto una
durata di sette anni e sette mesi per tre gradi di
giudizio, con una eccedenza rispetto alla durata
ragionevole di circa un anno, come anche evidenziato dal
ricorrente originario;
che, in relazione a tale ritardo, la Corte d’appello
liquidava un indennizzo di 250,00 euro, considerata la
natura bagatellare del giudizio presupposto;

-3-

essendo intervenuta la dichiarazione di decesso della

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che per la cassazione di questo decreto BAJLO Damir,
nella qualità di erede di Bajlo Mirko, ha proposto ricorso
affidato a tre motivi, cui il Ministero della giustizia ha
resistito con controricorso contenente anche ricorso

Considerato

che con il primo motivo di ricorso il

ricorrente deduce violazione o falsa applicazione
dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001, dolendosi del
fatto che la Corte d’appello abbia dichiarato nulla la
procura rilasciata nell’atto di intervento, per mancanza
del requisito della specialità, rilevando che la procura
recava la specifica indicazione del procedimento di equa
riparazione promosso dal proprio dante causa;
che con il secondo motivo il ricorrente deduce
violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116
cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., censurando il decreto
impugnato per avere detratto dalla durata complessiva del
procedimento il tempo intercorso tra il deposito del
provvedimento di primo grado e di quello di appello e la
proposizione delle relative impugnazioni, sostenendo che
il detto segmento temporale non avrebbe potuto essere
detratto in assenza di prova dell’avvenuta comunicazione
della sentenza;
che con il terzo motivo il ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con

-4-

incidentale.

riguardo al danno anche non patrimoniale subito per la
irragionevole durata del giudizio presupposto;
che con il proprio ricorso incidentale il Ministero
della giustizia, da un lato, deduce la mancanza di

provata la qualità di erede né documentato il decesso del
suo dante causa, meramente allegato; dall’altro, censura
il decreto impugnato per non avere ritenuto nulla la
procura rilasciata da Bajlo Damir, trattandosi di procura
notarile difforme delle prescrizioni applicabili in virtù
della legge croata; dall’altro ancora, deduce che nessun
indennizzo avrebbe dovuto essere riconosciuto alla parte
in considerazione della natura bagatellare della
controversia e della esiguità della posta in gioco;
che deve preliminarmente rilevarsi che l’avvenuta
notificazione da parte della difesa erariale di un
controricorso in data 10 aprile 2014 non preclude
l’ammissibilità del controricorso con ricorso incidentale
notificato dalla stessa difesa il 18 aprile 2014: il
ricorso principale, invero, è stato notificato
all’Avvocatura dello Stato il 13 marzo 2014, sicché il
controricorso con ricorso incidentale risulta notificato
entro il termine di quaranta giorni di cui agli artt. 370
e 371 cod. proc. civ. (Cass. n. 4249 del 2015);

legittimazione attiva di Bajlo Damir, non essendo stata

che il primo profilo del ricorso incidentale, da
esaminarsi in via prioritaria rispetto al primo motivo del
ricorso principale, è fondato;
che, infatti, la censura coglie nel segno, atteso che

qualità di erede e soprattutto non ha neanche indicato,
neanche nella procura in base alla quale ha spiegato
intervento ai sensi dell’art. 302 cod. proc. civ., la data
di decesso del suo dante causa;
che, inoltre, dall’esame del fascicolo di parte non
emerge alcun documento idoneo a documentare il decesso del
dante causa del ricorrente e la qualità di erede, essendo
annotato, nell’indice dei documenti, il deposito del
certificato di morte, ma senza che il detto documento si
rinvenga tra gli atti depositati e senza che l’indice dei
documenti risulti sottoscritto dal cancelliere;
che l’accoglimento del primo motivo di ricorso non
comporta, tuttavia, la cassazione sul punto del decreto
impugnato, ma solo la correzione della motivazione dello
stesso, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., dal
momento che la Corte d’appello di Perugia ha dichiarato
inammissibile l’intervento dell’odierno ricorrente sulla
base della ritenuta non specialità della procura;
che l’accoglimento del primo profilo del ricorso
incidentale comporta l’assorbimento del secondo profilo

-6-

il ricorrente principale non ha documentato la propria

del ricorso incidentale, attinente alla validità della
procura speciale, e del primo motivo del ricorso
principale;
che il secondo motivo del ricorso principale è
equa

riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la
durata del processo va determinata in relazione alla
pendenza del processo davanti a un organo giurisdizionale
che abbia il dovere di provvedere, non rilevando il
periodo nel quale la controversia sia sottratta alla
decisione del giudice, come avviene nel caso in cui la
legge attribuisce alle parti uno

spatium deliberandi

per

l’impugnazione: ne consegue che non può imputarsi
all’amministrazione della giustizia il tempo trascorso tra
la comunicazione del deposito della sentenza e la notifica
dell’atto di impugnazione a richiesta della parte
soccombente, potendo la parte vittoriosa porre fine
all’incertezza, notificando la sentenza e facendo
decorrere il termine breve per l’impugnazione, mentre solo
dopo l’impugnazione del provvedimento emesso si ripropone
l’esigenza di una risposta in tempi ragionevoli degli
organi della giurisdizione» (Cass. n. 11307 del 2010);
che, d’altra parte, il legislatore, modificando nel
2012

(art.

la legge n. 89 del
2,

comma

2001,

2-quater),

-7-

ha espressamente previsto
ha recepito la detta

infondato alla luce del principio per cui «in tema di

indicazione, stabilendo che «ai fini del computo non si
tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di
quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere
il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione

che, nella specie, la censura si appalesa altresì
priva del requisito di specificità, essendosi il
ricorrente limitato a denunciare il mancato computo del
periodo di stasi processuale, nulla deducendo in ordine al
momento della comunicazione delle sentenze intervenute nel
corso del giudizio presupposto;
che il terzo motivo del ricorso principale è
inammissibile;
che, invero, escluso che Bajlo Damir abbia provato la
qualità di erede di Bajlo Idirko, deve altresì escludersi
la possibilità che egli faccia valere in questa sede una
censura concernente la liquidazione dell’indennizzo
riconosciuto a quest’ultimo;
che è invece infondato il terzo profilo del ricorso
incidentale, atteso che «il giudice, nel determinare la
quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni
anno di ritardo, può scendere al di sotto del livello di
“soglia minima” là dove, in considerazione del carattere
bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale
azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla

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della stessa»;

condizione sociale e personale del

richiedente,

l’accoglimento della pretesa azionata renderebbe il
risarcimento del danno non patrimoniale del tutto
sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio

in radice il diritto all’indennizzo;
che, dunque, accolto il primo profilo del ricorso
incidentale, assorbiti il secondo profilo di tale ricorso
e il primo motivo del ricorso principale, rigettato il
secondo motivo del ricorso principale, dichiarato
inammissibile il terzo motivo dello stesso ricorso
principale e infondato il terzo profilo del ricorso
incidentale, deve solo procedersi alla correzione della
motivazione del decreto impugnato nei sensi prima
indicati;
che, quanto alle spese, la prevalente soccombenza del
ricorrente Bajlo Damir comporta che le stesse debbano
essere poste a suo carico, nella misura liquidata in
dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte

accoglie

il primo profilo del ricorso

incidentale, assorbito il secondo profilo di tale ricorso
e il primo motivo del ricorso principale, con correzione
della motivazione del decreto impugnato; rigetta il
secondo motivo del ricorso principale;

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dichiara

sofferto» (Cass. n. 12937 del 2012), ma non può escludere

inammissibile il terzo motivo di tale ricorso;
terzo profilo del ricorso

incidentale;

rigetta il

condanna

Bajlo

Damir al pagamento, in favore del Ministero della
giustizia, delle spese del giudizio di cassazione, che

debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione,

liquida in euro 500,00, oltre alle spese prenotate a

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