Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3867 del 19/02/2018

Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2018, (ud. 18/10/2017, dep.16/02/2018),  n. 3867

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 4.11.11, respinse il gravame proposto da D.B.V. avverso la sentenza del Tribunale di Roma che dichiarò la legittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con Poste Italiane s.p.a. dal 21.6.06 al 15.9.06, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, aggiunto dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 558, (“Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l’assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale, riferito al 1 gennaio dell’anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma”).

Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il D.B. affidato a quattro motivi; resiste la società Poste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1.-Che con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione della clausola n. 8.3 (di non regresso) dell’Accordo quadro recepito dalla direttiva comunitaria n. 99/70 CE. Violazione dei principi di non discriminazione e di uguaglianza comunitari. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3 Regolamento CE n. 1/03 del Consiglio Europeo; violazione e falsa applicazione della Legge Comunitaria n. 422 del 2000; violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, lamentando in sostanza che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, contrasta col diritto europeo ed in particolare con gli artt. 39 e 49 T.U.E. e con la direttiva comunitaria 1999/70/CE.

Che con secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione del ridetto art. 2, comma 1 bis, che non poteva essere interpretato prescindendo da quanto disposto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e dunque non poteva ritenersi un’ipotesi di assunzione a termine acausale, prescindendo dai principi di cui all’art. 1 e dal diritto comunitario (europeo).

1.1.- Che i motivi, esaminabili congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati, avendo questa Corte più volte affermato che la norma in questione (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis) è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 214/2009, e che questa Corte, inoltre, ha già evidenziato che tale disposizione non contrasta con l’ordinamento comunitario (cfr. da ultimo Cass. 23.9.2014 n. 19998), in quanto, peraltro, come rilevato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (C-20/10, Vino), è giustificata dalla direttiva 1997/67/CE, in tema di sviluppo del mercato interno dei servizi postali, non venendo in sostanza in rilievo la direttiva 1999/70/CE, in tema di lavoro a tempo determinato, neppure con riferimento al principio di non discriminazione, che è affermato per le disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ma non anche per le disparità di trattamento fra differenti categorie di lavoratori a tempo determinato (Cass. 11.7.2012 n. 11659). La sentenza impugnata risulta dunque corretta alla luce dei principi affermati da questa Corte in materia, e cioè che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, aggiunto dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 558, ha introdotto, per le imprese operanti nel settore postale, un’ipotesi di valida apposizione del termine autonoma rispetto a quelle stabilite dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1 richiedendo esclusivamente il rispetto dei limiti temporali, delle percentuali (sull’organico aziendale) e di comunicazione alle organizzazioni sindacali provinciali e non anche l’indicazione delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine, dovendosi escludere che tale previsione sia irragionevole – come positivamente valutato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 214 del 2009 – o contrasti con il divieto di regresso contenuto nell’art. 8 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, trattandosi di disposizione speciale, introdotta accanto ad altra analoga previsione speciale, con la quale il legislatore si è limitato ad operare una tipizzazione della ricorrenza di esigenze oggettive, secondo una valutazione di tipicità sociale. Ne consegue che per i relativi contratti di lavoro non opera l’onere di indicare sotto il profilo formale, e di rispettare sul piano sostanziale la causale, oggettiva e di natura temporanea, giustificatrice dell’apposizione di un termine al rapporto (Cass. 26.7.2012 n. 13221, Cass. 2.7.2015 n. 13609, Cass. n. n.2324/16).

2.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, oltre a vizio di motivazione, il mancato assolvimento del’onere della prova, gravante su Poste, circa il rispetto della clausola di contingentamento, avendo calcolato la percentuale del 15% prevista dalla legge sull’intero organico aziendale, ed in particolare anche del personale non adibito a mansioni strettamente rientranti nel servizio postale.

Che il motivo è infondato, avendo questa Corte più volte affermato (cfr. in particolare Cass. n. 13609/15) che in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 2, comma 1 bis, fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l’assunzione – quelle concessionarie di servizi e settori delle poste – e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la “ratio” della disposizione, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del cd. “servizio universale” (OMISSIS), ai sensi del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 1, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente fissate dal legislatore. Non risulta dunque condivisibile la tesi secondo cui la legittimità delle assunzioni de quibus andava verificata con esclusivo riferimento al personale addetto al servizio postale propriamente detto, dovendosi rammentare che, anche in applicazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 12 preleggi, comma 1, “il predetto comma 1 bis fa esclusivo riferimento alla tipologia dell’impresa presso cui avviene l’assunzione (“imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste”) e nient’affatto alla tipologia delle mansioni a cui sia destinato il lavoratore assunto. Ciò trova conferma nel raffronto con la disposizione di cui al precedente D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 relativa alle aziende di trasporto aereo e a quelle esercenti i servizi aeroportuali, in relazione alle quali è stato invece previsto che l’assunzione a termine è consentita all’ulteriore condizione che “abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci”, valorizzando quindi specificamente, a differenza di quanto stabilito dal comma 1 bis, la tipologia delle mansioni del lavoratore assunto. Che la ragione giustificatrice della norma (nonchè il fondamento della sua legittimità costituzionale) risieda nella tipologia della impresa datrice di lavoro, a prescindere da qualsivoglia incidenza delle mansioni in concreto affidate al lavoratore a termine, è stato del resto riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 214/2009, laddove, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., comma 1, artt. 101,102 e 104 Cost., ha evidenziato come non sia irragionevole che alle “imprese tenute per legge all’adempimento” dell’onere di assicurare lo svolgimento dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali, nonchè la realizzazione e l’esercizio della rete postale pubblica (i quali “costituiscono attività di preminente interesse generale”, ai sensi del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 1, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, la quale, a sua volta, impone all’Italia di assicurare lo svolgimento del c.d. “servizio universale”) sia riconosciuta una certa flessibilità nel ricorso (entro limiti quantitativi comunque fissati inderogabilmente dal legislatore) allo strumento del contratto a tempo determinato”.

3.- Che con il quarto ed il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis oltre ad omessa ed insufficiente motivazione in ordine al rispetto della clausola di contingentamento; lamenta in particolare che la società si limitò a produrre in giudizio una serie di prospetti inerenti l’intera impresa, senza considerare le sue “articolazioni aziendali”, e dunque ricomprendendo anche gli addetti a servizi diversi da quello postale (nella specie addetto agli sportelli ed ai servizi finanziari). Lamenta inoltre che il calcolo del limite del 15% non poteva essere effettuato “per teste” (e cioè parificando ogni dipendente a prescindere dal numero di ore lavorate, e ciò con particolare riferimento ai part timers), ma in base al principio del full time equivalenti.

Che i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, sono infondati, dovendosi ribadire (esclusa la rilevanza tra impresa ed azienda proposta dal ricorrente, ove gli addetti ad attività diverse farebbero parte di diversa azienda, non potendosi ritenere azienda diversa i vari settori in cui l’impresa Poste è articolata, trattandosi della medesima realtà produttiva, riguardata sotto il profilo soggettivo – impresa/imprenditore (art. 2082 c.c.) – e quello oggettivo – complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, art. 2555 c.c.) che il legislatore del 2006 ha inteso riferirsi a tutta l’impresa (o azienda), senza distinguere tra le varie e plurime mansioni dei dipendenti.

Anche la doglianza secondo cui il calcolo della percentuale del 15% dell’organico andrebbe considerata non a testa, ovvero computando ogni dipendente della società in modo eguale, ma distinguendo i lavoratori in base all’orario di lavoro effettivamente svolto dai vari dipendenti a tempo indeterminato (cioè conteggiando i lavoratori part time in proporzione all’orario effettuato), anche alla luce del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 6 è infondata.

Ed invero la lettera della legge (art. 2, comma 1 bis in esame), di natura indubbiamente speciale, non distingue tra lavoratori part time e full time, nè fa alcun riferimento al citato D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 6 ciò che del resto renderebbe il calcolo della percentuale di assunti a termine particolarmente gravosa ed in contrasto con i fini di agevolazione dello svolgimento del servizio postale, che costituisce “attività di preminente interesse generale”, ai sensi del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 1, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, la quale, a sua volta, impone all’Italia di assicurare lo svolgimento del c.d. “servizio universale”, con conseguente flessibilità nel ricorso (entro limiti quantitativi fissati) allo strumento del contratto e tempo determinato Peraltro, come osservato da Cass. ord. n. 27448/16, il detto art. 6 (come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 100 del 2001), è poi seguito dall’indicazione delle regole per l’eventuale arrotondamento, che opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente ad unità intere di orario a tempo pieno. A ciò consegue che anche secondo il criterio full time equivalent, non necessariamente il tempo parziale potrebbe essere tutto valutato in proporzione all’orario svolto, ove, secondo il previsto criterio di arrotondamento, vi fossero frazioni di tale orario eccedenti la relativa somma corrispondente ad unità intere di orario a tempo pieno.

Il motivo difetta peraltro di autosufficienza, non avendo il ricorrente dedotto, prima ancora di aver indicato le prove fornite al riguardo, se e quanti lavoratori stabili ma part time fossero alle dipendenze di Poste al 1 gennaio dell’anno di riferimento e computati indistintamente.

4.- Che il ricorso deve essere pertanto rigettato, con regolamentazione delle spese secondo soccombenza e come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2018

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