Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3867 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze ed Agenzia delle Entrate,

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, elettivamente

domiciliata in Roma, Via della Conciliazione 44, presso lo studio

dell’avv. CALDARA Gian Roberto, che la rappresenta e difende per

procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia

n. 60/01/04, depositata il 16/7/2004;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21/1/2010 dal

Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Udito l’avv. Caldara;

Letta la requisitoria del P.M., in persona del Dott. MARTONE Antonio,

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte, osserva quanto segue:

 

Fatto

OSSERVA

Con ricorso notificato l’11/7/2005, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno chiesto la cassazione della sentenza in epigrafe indicata.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni ha resistito con controricorso e la controversia è stata decisa all’esito della camera di consiglio del 21/1/2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura della sentenza impugnata, del ricorso e del controricorso emerge in fatto che relativamente all’esercizio 1998, la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, (titolare della partecipazione di controllo della spa Cassa di Risparmio di Terni e Narni, cui aveva conferito l’azienda bancaria da essa precedentemente gestita), ha presentato istanza di rimborso della maggiore IRPEG pagata in supero di quella realmente dovuta in conseguenza dell’applicabilità del beneficio previsto dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, e, cioè, della riduzione alla metà dell’aliquota.

L’Ufficio non ha riscontrato la richiesta e la Fondazione ha impugnato il silenzio rifiuto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia. Quest’ultima ha accolto il ricorso e l’Agenzia delle Entrate si è allora gravata alla Commissione Tributaria Regionale che, tuttavia, ha rigettato l’appello, confermando la spettanza dell’agevolazione invocata dalla contribuente.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno impugnato con due motivi l’anzidetta statuizione, sostenendo che i giudici a quo avrebbero dovuto rigettare l’istanza di rimborso perchè infondata e, comunque, non provata.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni ha resistito con controricorso con il quale ha eccepito l’infondatezza delle doglianze avverse ed, ancor prima, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del Ministero e mancata specificazione dell’Agenzia agente.

Così riassunte le rispettive posizioni delle parti e riconosciuto il difetto di legittimazione del Ministero, essendosi svolto il giudizio a quo fra l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate e la Fondazione, osserva il Collegio che dal ricorso emerge chiaramente che l’impugnazione è stata proposta dall’Agenzia delle Entrate, a ciò indubbiamente legittimata.

Tanto puntualizzato, devesi rilevare che la censura in ordine alla inaccoglibilità dell’istanza di rimborso è manifestamente fondata e consente la decisione della causa in Camera di consiglio.

Con sentenza n. 1576/2009, le Sezioni Unite civili di questa Corte hanno infatti stabilito che per il periodo che qui interessa, le cc.dd. fondazioni bancarie non avevano nessuna somiglianza con gli enti di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis od al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, in quanto erano state istituite con il compito fondamentale di gestire il novellato assetto organizzativo del settore del credito nell’intento di consentire ai nuovi soggetti bancari, costituiti in spa, di esordire sulla scena del mercato globale in maniera da reggere l’urto della liberalizzazione e della concorrenza internazionale.

Tale essendo il loro scopo principale e risultando del tutto secondaria ogni altra finalità prevista dalla legge o dallo statuto, ne derivava una presunzione di esercizio d’impresa bancaria che, a sua volta, escludeva qualunque possibilità di esenzione dalla ritenuta sui dividendi o dimidiazione dell’aliquota IRPEG a meno che le interessate non fossero riuscite a provare, previa formulazione di specifica questione nell’atto introduttivo del giudizio, di avere in concreto svolto un’attività del tutto diversa perchè non consistente nell’ amministrazione delle azioni ricevute a fronte del conferimento dell’azienda bancaria, ma nel perseguimento esclusivo o prevalente di obiettivi culturali o sociali.

Tenuto conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite, le quali hanno voluto sostanzialmente affermare che una volta non contestato di aver gestito conformemente a legge le partecipazioni di origine, le fondazioni che avessero svolto anche delle attività socio culturali non avrebbero potuto invocare i benefici di cui si discuteva perchè in considerazione dell’importanza economica e delle finalità delle prime, le seconde sarebbero comunque rimaste su di un piano meramente subordinato e secondario, rimane unicamente da aggiungere che nè dalla sentenza impugnata nè dal ricorso o dal controricorso risulta che la contribuente abbia fin dall’inizio specificamente sostenuto di essersi sottratta all’onere imposto dalla legge, il ricorso del Ministero e dell’Agenzia delle Entrate dev’essere di conseguenza accolto.

La sentenza impugnata va pertanto cassata senza necessità di un rinvio degli atti al giudice di secondo grado perchè non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito mediante il rigetto del ricorso introduttivo della Fondazione.

Avuto riguardo all’esito della lite nonchè all’epoca della sua introduzione ed alle incertezze ancora esistenti a tale data ed a quella di proposizione delle impugnazioni, stimasi equo compensare le spese dell’intero giudizio fra tutte le parti.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il difetto di legittimazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, compensando le spese dell’intero giudizio fra le parti.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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