Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3867 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 17/02/2011), n.3867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. MANCINO Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A., G.C., M.T.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CLITUNNO 51, presso lo studio

dell’avvocato ONGARO FRANCO, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ONGARO ALESSANDRO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO e MINISTERO DELL’ECONOMA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO TESORO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7439/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/03/2006 r.g.n. 5080/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato ONGARO FRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 13-7-2001 G.C. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 23-6-2000, che aveva parzialmente accolto la domanda proposta dallo stesso volta al riconoscimento del diritto all’indennita’ di accompagnamento.

L’appellante deduceva la erroneita’ della sentenza impugnata che non aveva tenuto conto delle effettive condizioni psico – fisiche, tali da integrare il requisito sanitario per il riconoscimento del suddetto beneficio, sin da epoca antecedente a quella riconosciuta in prime cure.

I Ministeri convenuti resistevano all’appello.

Nelle more del giudizio decedeva l’appellante ed il giudizio veniva proseguito dagli eredi.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 24-3-2006, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, condannava il Ministero dell’Interno al pagamento della indennita’ di accompagnamento a far tempo dal 1-8-1998. anziche’ dall’1-5-1999, come statuito in primo grado, e sino a 23-5-2002 con gli interessi di legge come gia’ riconosciuti, oltre ai due terzi delle spese del grado.

Per la cassazione di tale sentenza gli eredi di G.C. hanno proposto ricorso con due motivi.

I Ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze – Dip. Tesoro sono rimasti intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando vizio di motivazione in relazione alle valutazioni medico-legali compiute dai giudici di merito, lamentano che la sentenza impugnata non avrebbe “colto il contrasto tra i diversi pareri espressi dai CT, dal momento che ha aderito a quello della dott.ssa K. senza confrontarlo con quello del dott. Gi. (CT di parte) e con i documenti medico – legali ai quali lo stesso si era riportato e senza valutare comparativamente i due elaborati”, in tal modo in sostanza trascurando la circostanza che il G. fin dal 25-3-1993, e non soltanto dal luglio 1998, era stato valutato in classe 4^ NYHA con conseguente diritto all’indennita’ di accompagnamento.

Il motivo risulta in parte inammissibile e in parte infondato.

In base alla giurisprudenza di questa Corte “qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, facendole proprie, affinche’ i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza e’ necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformita’ tra te valutazioni del consulente e quella della parte circa l’entita’ e l’incidenza del dato patologico; al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (v. fra le altre Cass. 17-4-2004 n. 7341, Cass. 28-10-2003 n. 16223. Cass. 25-6-2004 n. 11894).

Le conclusioni, quindi, “del consulente tecnico d’ufficio sulle quali si fonda la sentenza impugnata possono essere contestate in sede di legittimita’ se le relative censure contengano la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali che, in quanto tale, costituisce un vero e proprio vizio della logica medico – legale e rientra tra i vizi deducibili con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 “.(v. Cass. 1-8-2002 n. 11467, Cass. 3-7-2003 n. 10552, Cass. 13-8-2004 n. 15796).

Peraltro, come pure e’ stato piu’ volte affermato, l”e consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice di merito non e’ tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente” (v. Cass. 6-5-2002 n. 6432, Cass. 14-6-2003 n. 9540. Cass. 23-1-2006 n. 1230).

Nella fattispecie i ricorrenti contestano le conclusioni del CTU di appello limitandosi in sostanza ad opporre le valutazioni del proprio CT di parte e a rilevare che la insufficienza cardiaca gravissima (classe 4^ NYHA) era stata diagnosticata gia’ nel 1993.

Sennonche’, come emerge dalla stessa lettura del ricorso (che riporta la relazione del CTU) tale risultanza del 1993 e’ stata attentamente considerata e valutata dall’ausiliare, che ha pero’ fondato il proprio giudizio sui miglioramenti clinici emersi successivamente in sede di esami della “frazione di ejezione”, che hanno giustificato, dall’ottobre 1994, la revoca del beneficio riconosciuto l’anno precedente.

La nuova decorrenza, quindi, fissata dal CTU e recepita dai giudici di appello (che implicitamente hanno disatteso le osservazioni della CT di parte) e’ stata ancorata al successivo aggravamento riscontrato nel luglio 1998 e tale conclusione, alla luce dei principi sopra richiamati, resiste al dissenso espresso dai ricorrenti.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell’art. 91 disp. att. c.p.c., lamentano che il proprio CT di parte non ha potuto partecipare alle “ulteriori indagini predisposte dalla CTU all’udienza del 24-2-2005 ove veniva fissato il prosieguo per il 7/3/2005 presso lo studio della dott.ssa (OMISSIS)”, non avendone avuto comunicazione dalla cancelleria.

Anche tale motivo e’ in parte inammissibile e in parte infondato.

In primo luogo, trattandosi di questione nuova, va osservalo che manca in ricorso qualsiasi indicazione specifica in ordine all’avvenuta deduzione davanti ai giudici di merito (v. Cass. 15/2/2003 n. 2331, Cass. 10-7-2001 n. 9336), deduzione, che, peraltro, riguardando una eccezione di nullita’ della CTU avente carattere relativo, doveva essere proposta nella prima istanza o difesa successiva al deposito (v. fra le altre Cass. 25-10-2006 n. 22843).

D’altra parte, come e’ stato affermato da questa Corte. “in tema di consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi dell’art. 194 c.p.c., comma 2, e art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1, alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l’obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l’onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi.” (v. fra le altre Cass. 2-3-2004 n. 4271).

Il ricorso va pertanto respinto.

infine non deve provvedersi sulle spese non avendo gli intimati svolto alcuna attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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