Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3867 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 3867 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

ORDINANZA

sul ricorso 24105-2012 proposto da:
DI

BENEDETTO

VALERIO

C.F.

DBNVLR87E12C129G,

domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato
e difeso dallAvvocato VINCENZO DI PALMA, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

2017
4033

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22,
presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 16/02/2018

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 6628/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/11/2011 R.G.N.

7236/2009.

RG 24105\12

Che la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 4.11.11, respinse il
gravame proposto da Valerio Di Benedetto avverso la sentenza del Tribunale di
Roma che dichiarò la legittimità del termine apposto al contratto di lavoro
stipulato con Poste Italiane s.p.a. dal 21.6.06 al 15.9.06, ai sensi dell’art. 2,
comma 1 bis, del d.lgs. n.368\01, aggiunto dal’art.1, comma 558, della L. n.
266\05 (“Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando
l’assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle
poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed
ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e
nella percentuale non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale, riferito
al 1° gennaio dell’anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni
sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di
assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma”).
Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Di Benedetto affidato
a quattro motivi; resiste la società Poste con controricorso.
CONSIDERATO
1.-Che con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione della clausola
n.8.3 ( di non regresso) dell’Accordo quadro recepito dalla direttiva comunitaria
n. 99\70 CE. Violazione dei principi di non discriminazione e di uguaglianza
comunitari. Violazione e falsa applicazione dell’art.1 comma 3 Regolamento CE
n.1/03 del Consiglio Europeo; violazione e falsa applicazione della legge
Comunitaria n.422\2000; violazione dell’art.117 comma 1 della Costituzione,
lamentando in sostanza che l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368\01
contrasta col diritto europeo ed in particolare con gli artt. 39 e 49 T.U.E. e con
la direttiva comunitaria 1999\70\CE.
Che con secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione del ridetto art. 2,
comma 1 bis, che non poteva essere interpretato prescindendo da quanto
disposto dall’art. 1 del d.lgs n. 368\01, e dunque non poteva ritenersi
un’ipotesi di assunzione a termine acausale, prescindendo dai principi di cui
all’art. 1 e dal diritto comunitario (europeo).
1.1.- Che i motivi, esaminabili congiuntamente stante la loro connessione, sono
infondati, avendo questa Corte più volte affermato che la norma in questione
(comma 1 bis dell’art. 2 d.lgs. n. 368\2001) è stata ritenuta legittima dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 214/2009, e che questa Corte, inoltre,
ha già evidenziato che tale disposizione non contrasta con l’ordinamento
comunitario (cfr. da ultimo Cass. 23.9.2014 n. 19998), in quanto, peraltro,
come rilevato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (C-20/10, Vino), è
giustificata dalla direttiva 1997/67/CE, in tema di sviluppo del mercato interno
dei servizi postali, non venendo in sostanza in rilievo la direttiva 1999/70/CE,
in tema di lavoro a tempo determinato, neppure con riferimento al principio di
non discriminazione, che è affermato per le disparità di trattamento fra
lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ma non
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RILEVATO

anche per le disparità di trattamento fra differenti categorie di lavoratori a
tempo determinato (Cass. 11.7.2012 n. 11659). La sentenza impugnata risulta
dunque corretta alla luce dei principi affermati da questa Corte in materia, e
cioè che l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, aggiunto dall’art. 1,
comma 558, della legge n. 266 del 2005, ha introdotto, per le imprese operanti
nel settore postale, un’ipotesi di valida apposizione del termine autonoma
rispetto a quelle stabilite dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001,
richiedendo esclusivamente il rispetto dei limiti temporali, delle percentuali
(sull’organico aziendale) e di comunicazione alle organizzazioni sindacali
provinciali e non anche l’indicazione delle ragioni giustificative dell’apposizione
del termine, dovendosi escludere che tale previsione sia irragionevole – come
positivamente valutato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 214 del
2009 – o contrasti con il divieto di regresso contenuto nell’art. 8 dell’Accordo
quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, trattandosi di disposizione speciale,
introdotta accanto ad altra analoga previsione speciale, con la quale il
legislatore si è limitato ad operare una tipizzazione della ricorrenza di esigenze
oggettive, secondo una valutazione di tipicità sociale. Ne consegue che per i
relativi contratti di lavoro non opera l’onere di indicare sotto il profilo formale,
e di rispettare sul piano sostanziale la causale, oggettiva e di natura
temporanea, giustificatrice dell’apposizione di un termine al rapporto (Cass.
26.7.2012 n. 13221, Cass. 2.7.2015 n. 13609, Cass. n. n.2324\16).
2.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, oltre a vizio di motivazione, il
mancato assolvimento del’onere della prova, gravante su Poste, circa il rispetto
della clausola di contingentamento, avendo calcolato la percentuale del 15%
prevista dalla legge sull’intero organico aziendale, ed in particolare anche del
personale non adibito a mansioni strettamente rientranti nel servizio postale.
Che il motivo è infondato, avendo questa Corte più volte affermato (cfr. in
particolare Cass. n. 13609\15) che in tema di contratto di lavoro a tempo
determinato, l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, fa
riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene
l’assunzione – quelle concessionarie di servizi e settori delle poste – e non
anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la “ratio” della
disposizione, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento
del cd. “servizio universale” postale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. 22
luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il
riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a
tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente
fissate dal legislatore. Non risulta dunque condivisibile la tesi secondo cui la
legittimità delle assunzioni de quibus andava verificata con esclusivo
riferimento al personale addetto al servizio postale propriamente detto,
dovendosi rammentare che, anche in applicazione del criterio ermeneutico di
cui all’art. 12, comma 1, delle preleggi, “il predetto comma 1 bis fa esclusivo
riferimento alla tipologia dell’impresa presso cui avviene l’assunzione (“imprese
concessionarie di servizi nei settori delle poste”) e nient’affatto alla tipologia
delle mansioni a cui sia destinato il lavoratore assunto. Ciò trova conferma nel
raffronto con la disposizione di cui al precedente comma 1 dell’art. 2 d.lgs n.
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RG 24105\12

RG 24105\12

aeroportuali, in relazione alle quali è stato invece previsto che l’assunzione a
termine è consentita all’ulteriore condizione che “abbia luogo per lo
svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai
passeggeri e merci’, valorizzando quindi specificamente, a differenza di quanto
stabilito dal comma 1 bis, la tipologia delle mansioni del lavoratore assunto.
Che la ragione giustificatrice della norma (nonché il fondamento della sua
legittimità costituzionale) risieda nella tipologia della impresa datrice di lavoro,
a prescindere da qualsivoglia incidenza delle mansioni in concreto affidate al
lavoratore a termine, è stato del resto riconosciuto anche dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 214/2009, laddove, nel dichiarare non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1 bis, d.lgs.
n. 368/01, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, 102 e 104
della Costituzione, ha evidenziato come non sia irragionevole che alle “imprese
tenute per legge all’adempimento” dell’onere di assicurare lo svolgimento dei
servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione
degli invii postali, nonché la realizzazione e l’esercizio della rete postale
pubblica (i quali “costituiscono attività di preminente interesse generale”, ai
sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di
attuazione della direttiva 1997/67/CE, la quale, a sua volta, impone all’Italia di
assicurare lo svolgimento del c.d. “servizio universale”) sia riconosciuta una
certa flessibilità nel ricorso (entro limiti quantitativi comunque fissati
inderogabilmente dal legislatore) allo strumento del contratto a tempo
determinato”.
3.- Che con il quarto ed il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 2, comma 1 bis d.lgs. n. 368\2001, oltre ad
omessa ed insufficiente motivazione in ordine al rispetto della clausola di
contingentamento; lamenta in particolare che la società si limitò a produrre in
giudizio una serie di prospetti inerenti l’intera impresa, senza considerare le
sue ‘articolazioni aziendali’, e dunque ricomprendendo anche gli addetti a
servizi diversi da quello postale (nella specie addetto agli sportelli ed ai servizi
finanziari). Lamenta inoltre che il calcolo del limite del 15% non poteva essere
effettuato ‘per teste’ (e cioè parificando ogni dipendente a prescindere dal
numero di ore lavorate, e ciò con particolare riferimento ai part timers), ma in
base al principio del `full time equivalenti
Che i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, sono infondati,
dovendosi ribadire (esclusa la rilevanza tra impresa ed azienda proposta dal
ricorrente, ove gli addetti ad attività diverse
farebbero parte di diversa
azienda, non potendosi ritenere azienda diversa i vari settori in cui l’impresa
Poste è articolata, trattandosi della medesima realtà produttiva, riguardata
sotto il profilo soggettivo -impresa\imprenditore (art. 2082 c.c.)- e quello
oggettivo – complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, art.
2555 c.c.) che il legislatore del 2006 ha inteso riferirsi a tutta l’impresa (o
azienda), senza distinguere tra le varie e plurime mansioni dei dipendenti.
Anche la doglianza secondo cui il calcolo della percentuale del 15°/0
dell’organico andrebbe considerata non ‘a testa’, ovvero computando ogni
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368\01, relativa alle aziende di trasporto aereo e a quelle esercenti i servizi

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dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di
attuazione della direttiva 1997/67/CE, la quale, a sua volta, impone all’Italia di
assicurare lo svolgimento del c.d. “servizio universale”, con conseguente
flessibilità nel ricorso (entro limiti quantitativi fissati) allo strumento del
contratto e tempo determinato Peraltro, come osservato da Cass. ord. n.
27448\16, il detto art. 6 (come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d) del
d.lgs. n. 100\01), è poi seguito dall’indicazione delle regole per l’eventuale
arrotondamento, che opera ‘per le frazioni di orario eccedenti la somma degli
orari individuati a tempo parziale corrispondente ad unità intere di orario a
tempo pieno’. A ciò consegue che anche secondo il criterio ‘full time
equivalent”, non necessariamente il tempo parziale potrebbe essere tutto
valutato in proporzione all’orario svolto, ove, secondo il previsto criterio di
arrotondamento, vi fossero frazioni di tale orario eccedenti la relativa somma
corrispondente ad unità intere di orario a tempo pieno.
Il motivo difetta peraltro di autosufficienza, non avendo il ricorrente dedotto,
prima ancora di aver indicato le prove fornite al riguardo, se e quanti lavoratori
stabili ma part time fossero alle dipendenze di Poste al 1°gennaio dell’anno di
riferimento e computati indistintamente.
4.- Che il ricorso deve essere pertanto rigettato, con regolamentazione delle
spese secondo soccombenza e come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio di legittimità, pari ad €.200,00 per esborsi ed €.4.000,00 per
compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 18 ottobre 2017

dipendente della società in modo eguale, ma distinguendo i lavoratori in base
all’orario di lavoro effettivamente svolto dai vari dipendenti a tempo
indeterminato (cioè conteggiando i lavoratori part time in proporzione all’orario
effettuato), anche alla luce dell’art.6 del d.lgs. n. 61\00, è infondata.
Ed invero la lettera della legge (art. 2, comma 1 bis in esame), di natura
indubbiamente speciale, non distingue tra lavoratori part time e full time, né fa
alcun riferimento all’art. 6 del citato d.lgs. n. 61\00, ciò che del resto
renderebbe il calcolo della percentuale di assunti a termine particolarmente
gravosa ed in contrasto con i fini di agevolazione dello svolgimento del servizio
postale, che costituisce “attività di preminente interesse generale”, ai sensi

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