Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3867 del 15/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 15/02/2021), n.3867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23845/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

S.L.S. (C. F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa

dall’Avv. VINCENZO BASTA e dall’Avv. MARIA PIA CARIDDI,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 523/2019, depositata il 4 febbraio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 12 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Risulta dalla sentenza impugnata che la contribuente S.L.S., quale soggetto percipiente dal proprio ex coniuge dell’assegno divorzile, oltre che delle spese straordinarie e dell’assegno di mantenimento dei figli, ha impugnato un avviso di accertamento parziale automatizzato a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis, deducendo l’infondatezza della pretesa impositiva, in particolare asserendo che la pretesa impositiva era stata determinata sulla base della sola dichiarazione dei redditi presentata dall’ex coniuge, senza alcun controllo sugli importi effettivamente da quest’ultimo erogati alla contribuente.

La CTP di Milano ha accolto il ricorso e la CTR della Lombardia, con sentenza in data 4 febbraio 2019, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo per relationem fondata la pretesa della contribuente sulla base della documentazione indicata a pag. 2 della sentenza di primo grado, lett. da a) a c), statuendo che tali elementi delineano un quadro indiziario pregnante favorevole alla prospettazione della contribuente.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; la contribuente si è costituita con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 – Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza, motivazione apparente per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61 e art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., e dell’art. 111 Cost.. Deduce il patrono erariale come non sia stato evidenziato nella sentenza impugnata quali sarebbero gli elementi sulla base dei quali si è ritenuto assolto l’onere di allegazione e di prova incombente sulla ricorrente, non risultando sufficiente la motivazione per relationem adottata dal giudice di appello, nonchè per mancanza dell’esplicitazione dell’iter logico che ha condotto la Commissione Regionale alla decisione. Deduce il ricorrente come non sia stata data contezza delle deduzioni dell’Ufficio articolate in grado di appello, riproposte per specificità.

2 – Il ricorso è fondato.

2.1 – Secondo una costante giurisprudenza di questa Corte è nulla la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, retta da motivazione che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, ove la sentenza di appello venga motivata per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112); in questo caso il giudice di appello deve dare conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass., Sez. Lav., 5 novembre 2018, n. 28139). Parimenti, è indispensabile che la pronuncia, ancorchè redatta per relationem, consenta la ricostruzione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, sia con riferimento al quadro probatorio, sia con riferimento alla disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. Lav., 14 febbraio 2020, n. 3819; Cass., Sez. VI, 26 giugno 2017, n. 15884), dovendo la sentenza riprodurre i contenuti mutuati e renderli oggetto di un’autonoma valutazione critica, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico – giuridica del rinvio (Cass., Sez. VI, 6 marzo 2018, n. 5209). Diversamente, la sentenza è nulla qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass., Sez. VI, 8 gennaio 2015, n. 107).

2.2 – La sentenza impugnata individua per relationem i mezzi di prova ritenuti decisivi dalla sentenza di primo grado (“la commissione di prime cure ha dato adeguata ragione dell’espresso convincimento laddove essa ha ritenuto assolto l’onere di allegazione e di prova incombente sulla ricorrente deducendolo dai documenti richiamati a pag. 2 della decisione, punti da a) a c)”), ma non li riproduce neanche nella parte narrativa, precludendo, così, l’individuazione di tali elementi di prova sulla base del mero esame testuale della sentenza.

2.3 – Pur volendosi prescindere da tale assorbente osservazione, si osserva che il ricorrente evidenzia nel ricorso gli elementi che il giudice di primo grado avrebbe individuato a fondamento della tesi della contribuente, come risultante, del resto, dalla trascrizione della sentenza di primo grado offerta da parte controricorrente (anche in memoria). Tuttavia, la sentenza impugnata non ha fornito alcun percorso logico-giuridico sulla base del quale ritenere che tali elementi indiziari siano stati fatti propri dalla decisione impugnata e ritenuti idonei a fornire la prova dell’inadempimento dell’ex coniuge al pagamento dell’assegno divorzile e delle altre spettanze della contribuente (“essi delineano un quadro probatorio coerente alla stregua di presunzioni connotate da intrinseca logicità nell’inferire il fatto ignoto cui rinviano e rispondenti ai criteri legali di cui all’art. 2729 c.c.”).

La sentenza si rivela, pertanto, nulla per assenza di percorso argomentativo esaustivo e coerente in relazione al giudizio di fondatezza degli elementi indiziari addotti dalla contribuente.

Nè può farsi luogo alla correzione di motivazione, come chiede parte controricorrente in memoria, posto che tale rimedio è consentito per gli errores in procedendo solo ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto (Cass., Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731), il che nella specie non ricorre.

3 – Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021

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