Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3866 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 17/02/2011), n.3866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.S.L. AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE PARIOLI 47, presso lo studio dell’avvocato CORTI PIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BERALDO GIANCARLO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

B.B., domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato FISCO

OLDRINI ANNA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA SALUTE;

– intimato –

e sul ricorso n. 15215/2007 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.B., ASL PROV. VARESE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 312/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/04/2006, R.G.N. 1625/05;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/01/2011 dal Presidente Dott. ANTONIO LAMORGESE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La domanda di B.B. diretta ad ottenere dal Ministero della salute e dalla ASL della Provincia di Varese il risarcimento del danno per la ritardata erogazione dell’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, rigettata dall’adito Tribunale di Sondrio, e’ stata accolta dalla Corte di appello di Milano, con sentenza depositata l’11 aprile 2006, soltanto nei confronti della indicata ASL e non anche del Ministero, di cui invece ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva.

La Corte territoriale ha motivato quest’ultima statuizione, in base al rilevato trasferimento dallo Stato alle Regioni delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema di salute umana, mentre, per il resto, ha evidenziato l’ingiustificato ritardo della ASL nel procedere alla liquidazione dell’indennizzo, corrisposto all’interessata ad una distanza di oltre tre anni dalla richiesta.

La cassazione della sentenza e’ ora richiesta dalla ASL soccombente con ricorso basato su quattro motivi.

Gli intimati hanno resistito con separati controricorsi, quello del Ministero contenente ricorso incidentale condizionato.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto, i due ricorsi, principale e incidentale, devono essere riuniti, in quanto avverso la stessa sentenza.

Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, addebitando alla sentenza impugnata di avere rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione passiva del Ministero, il quale era rimasto contumace, malgrado la questione attenesse alla titolarita’ passiva dell’obbligazione dedotta in giudizio.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, dei D.P.C.M. 26 maggio 2000, D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e D.P.C.M. 4 luglio 2003 e deduce che la Corte di merito non ha considerato la disposizione dettata dal D.P.C.M. 26 maggio 2000, art. 2, comma 4, poi reiterata nei successivi decreti innanzi indicati, secondo cui restano a carico dello Stato gli eventuali oneri derivanti dal contenzioso riferito a fatti precedenti il trasferimento dallo Stato alle Regioni delle funzioni e dei compiti relativi alle competenze in materia sanitaria, avvenuto con il pieno passaggio delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal 1 gennaio 2001.

Il terzo motivo denuncia, unitamente a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 cod. civ. Assume che il giudice del merito non ha proceduto alla verifica della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi, nei quali si articola l’illecito civile extracontrattuale definito dall’art. 2043 cod. civ., elementi peraltro neppure allegati dalla parte.

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 cod. civ., oltre a vizio di motivazione. La Corte di merito, richiamando la norma denunciata, ha affermato di attenersi a criteri considerati equi in casi simili, i quali pero’ non possono essere ritenuti di generale applicazione, data la differenziazione delle fattispecie quanto all’entita’ del tempo impiegato per il disbrigo della pratica e alle modalita’ di svolgimento: di qui, si assume in ricorso, l’arbitrarieta’ della liquidazione.

Con il ricorso incidentale il Ministero, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2043 e 2059 cod. civ. (primo motivo) e vizio di motivazione (secondo motivo), critica la sentenza impugnata per avere affermato il diritto della B. al risarcimento del danno, malgrado la mancanza di prove e dell’illecito commesso dall’Amministrazione nel liquidare la prestazione, e del presupposto soggettivo del danneggiante cui e’ condizionata la responsabilita’ aquiliana, e del nesso causale, e per non aver motivato adeguatamente sul danno morale.

Prima dei suesposti motivi, va esaminata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso principale sollevata dal Ministero, sotto il profilo dell’inosservanza delle prescrizioni dettate dall’art. 366 bis cod. proc. civ. L’eccezione e’ fondata.

Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., si e’ infatti osservato che trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pubblicata l’11 aprile 2006, si devono applicare le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e in particolare la disposizione dettata dall’art. 366 bis cod. proc. civ., alla stregua della quale l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), deve concludersi, a pena di inammissibilita’, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

A nulla rileva che la richiamata disposizione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. sia stata abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, avendo effetto tale abrogazione soltanto con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge (art. 58, comma 5, della medesima normativa).

Qui, come sottolineato dal consigliere relatore, nessuno dei quattro motivi del ricorso della ASL enuncia con riferimento alle dedotte violazioni di legge alcun quesito di diritto, ne’, con riguardo al vizio riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, pure denunciato nel primo, terzo e quarto mezzo di annullamento, quella indicazione riassuntiva e sintetica, che circoscrivendo puntualmente i limiti delle censure, consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ delle doglianze allorche’ si lamentino vizi di motivazione.

Il Collegio condivide le suesposte argomentazioni, alle quali, peraltro, nessuna delle parti ha replicato.

Si deve pertanto dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso principale, e questa conclusione comporta che l’incidentale, avviato alla notificazione il 21 maggio 2007, quindi oltre il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza, perde efficacia a norma dell’art. 334 cod. proc. civ. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale; condanna la ASL ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate per ciascuno dei due resistenti in Euro 24,00 per esborsi e in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, e oltre, solo per la parte privata, spese generali, i.v.a. e c.p.a., con attribuzione di quelle spettanti alla B. direttamente all’avv. Anna Fisco Oldrini, per dichiarata anticipazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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