Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3866 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 3866 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

ORDINANZA

sul ricorso 22463-2012 proposto da:
PRINCIGALLI ANNA C.F. PRNNNA68M51L21913, elettivamente
dnmic:iliAta in ROMA, VIA RENO 21, prouuu l Ludio
dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MAURIZIO SCAVONE,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
4032

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585 in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134 presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in

Data pubblicazione: 16/02/2018

atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 417/2012 della CORTE D’APPELLO

di TORINO, depositata il 20/04/2012 R.G.N. 994/2011.

RG 22463\12

Che la Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 20.4.12, accolse il
gravame proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di
Torino che dichiarò la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro
stipulato dalla Princigalli con Poste il 4.2.07, ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis,
del d.lgs. n.368\01, aggiunto dal’art.1, comma 558, della L. n. 266\05 (“Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l’assunzione sia
effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un
periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni
anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale
non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale, riferito al 1° gennaio
dell’anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali
di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle
aziende di cui al presente comma”), respingendo l’originaria domanda proposta
dalla Princigalli, nonché il suo appello incidentale diretto all’integrale
accoglimento delle domande avanzate in primo grado.
Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso quest’ultima, affidato a
sette motivi; resiste la società Poste con controricorso. Entrambe le parti hanno
depositato memoria.
CONSIDERATO
1.-Che con primo motivo la lavoratrice denuncia la violazione delle norme
contenute nell’Accordo sindacale 13.1.06 che prevedeva al punto 2
l’inserimento dei lavoratori che avessero precedentemente lavorato a termine
per Poste, in una graduatoria nazionale finalizzata ad una successiva
assunzione a tempo indeterminato, lamentando che Poste, nell’unica chiamata
effettuata nel 2010, propose alla Princigalli un posto di lavoro come
portalettere, in luogo di quello di smistamento e ripartizione della
corrispondenza, che la lavoratrice non potè accettare per vari motivi, mentre
nel settore smistamento esistevano carenze di personale.
Che la Corte di merito aveva, ciò non di meno, ritenuto legittimo il
comportamento di Poste, non risultando dal contenuto dell’Accordo alcun diritto
all’assunzione, comunque subordinato alle esigenze di Poste e non certo alla
scelta del lavoratore circa le mansioni da espletare; aveva inoltre ritenuto
inammissibili le relative istanze istruttorie.
Che il motivo è inammissibile non avendo la ricorrente indicato il dedotto
errore della sentenza impugnata in punto di diritto; che l’Accordo suddetto non
è stato prodotto (pur avendone la ricorrente riprodotto ampi brani,
demandando così a questa Corte una inammissibile indagine di fatto circa il
contenuto rilevante per i fini di causa

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