Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3866 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6586-2011 proposto da:

M.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DELL’ERBA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ORONZO DE DONNO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 724/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/08/2010 R.G.N. 1563/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. BOGHETICH ELENA;

udito l’Avvocato SCANU CESIRA TERESINA per delega orale Avvocato

ARTURO MARESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’estinzione in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con sentenza depositata il 26.8.2010 la Corte d’Appello di Milano confermava la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato legittimo il contratto di lavoro a termine stipulato tra M.G. e Poste Italiane spa, relativo al periodo 2.11.2006 – 29.12.2006 e stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, per lo svolgimento di mansioni di addetto all’attività di smistamento della posta presso il CMP di Milano Roserio.

2. La Corte distrettuale, per quel che qui rileva, a sostegno del decisum, rimarcava – avendo riguardo alla ricostruzione teleologica nonchè al tenore lessicale del D.Lgs. n. 368, art. 2, comma 1 bis, – la natura aggiuntiva (nel senso di tipizzata e speciale) di tale tipologia di contratti a termine, in quanto contratti acausali previsti per il settore dei servizi postali, legittimi in quanto rispettosi dei determinati limiti temporali e quantitativi ivi previsti.

3. Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società intimata ha resistito con controricorso.

4. Parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti (sottoscritta dalla parte e dal difensore), notificato a controparte.

5. Il collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata come da decreto del Primo Presidente in data 14.09.2016.

6. Osserva il Collegio che l’atto di rinuncia in tali termini intervenuto, indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso e di una volontà abdicativa, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione a norma degli artt. 390 e 391 c.p.c..

3. Ricorrono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità, per compensare tra le parti le spese di lite.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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