Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3865 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3865 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 19398-2012 proposto da:
MUSCEDRA LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato SIMONE
ROBERTA, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO PAOLO
CHECCHETTI, ANTONELLO SCARIMBOLO, giusta procura
speciale a margine del ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente contro
MUSCEDRA ERNESTINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato
SIMONE ROBERTA, rappresentata e difesa dagli avvocati BOVIO
VINCENZO, BOVIO EMILIO, giusta mandato in calce all’atto di
citazione;
– resistente –

2.2e{

Data pubblicazione: 19/02/2014

contro
VARRESE ONOFRIO VITO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DI VILLA MASSIM0,57, presso lo studio dell’avvocato
COSTANTINO FERONI, rappresentato e difeso dall’avvocato
BARILE GIUSEPPE, giusta procura a margine della memoria;

resistente

avverso la sentenza n. 669/2012 del TRIBUNALE di TRANI del
27.6.2012, depositata il 24/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ex art. 404 cod. proc. civ. Luca Muscedra convenne
innanzi al Tribunale di Trani Vito Onofrio Varrese ed Ernestina
Muscedra, chiedendo che, previa sospensione dell’efficacia esecutiva
della sentenza in data 18 gennaio 2010, resa in un giudizio di cui erano
parti Vito Onofrio Varrese ed Ernestina Muscedra, e con riferimento,
segnatamente, alla statuizione di condanna alla restituzione immediata
del fondo di cui a un preliminare di vendita stipulato tra attore e
convenuta, fosse accertato e dichiarato l’ingiusto pregiudizio da lui
patito per effetto di detta sentenza, stante la sua qualità di conduttore
del fondo medesimo, con conseguente revoca della stessa, in tale sua
parte, e condanna di Vito Varrese al risarcimento del danno.
Ernestina Muscedra non si oppose alla domanda, alla quale resistette
invece Vito Onofrio Varrese, eccependo, tra l’altro: a) l’incompetenza
del giudice adito, per essere competente la sezione specializzata agraria;
b) l’inammissibilità dell’opposizione di terzo, ex art. 404 cod. proc. civ.,
per essere esperibile il rimedio dell’opposizione all’esecuzione, ex art.
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615 cod. proc. civ.; c) nel merito, l’infondatezza della domanda. In
subordine, per l’ipotesi in cui il giudice adito si fosse ritenuto
competente, chiese il Varrese, in via riconvenzionale, che fosse
dichiarata la nullità, ex arti 1418, secondo comma, e 1344 cod. civ., del
contratto agrario, ovvero, in via gradata che ne fosse accertata la

pretesa di detenere il fondo o comunque l’intervenuta scadenza del
contratto di affitto al 10 novembre 2011.
Con ordinanza in data 24 luglio 2012 il giudice adito ha dichiarato la
propria incompetenza, per essere competente il Tribunale di Trani, sez.
specializzata agraria, in ordine alla opposizione di terzo proposta, ex
art. 404 cod. proc. civ., da Luca Muscedra.
Ha rilevato il decidente che la competenza funzionale e inderogabile
delle sezioni specializzate agrarie sussiste in ragione della sola
deduzione dell’esistenza di un contratto di affitto del fondo in
contestazione, e della sua prorogabilità ex lege, a nulla valendo che dette
questioni insorgano in un giudizio promosso sotto forma di
opposizione di terzo avverso sentenza passata in giudicato o esecutiva.
Ha anche precisato che non v’era materia di provvedere in ordine alle
domande riconvenzionali proposte dall’opposto, essendo state le stesse
formulate solo in via subordinata, rispetto alla eventuale declaratoria di
competenza del tribunale in composizione ordinaria.
Avverso detta decisione ha proposto ricorso per regolamento di
competenza Luca Muscedra.
Ernestina Muscedra e Vito Onofrio Varrese hanno depositato due
distinte memorie.
Il Procuratore generale, nella sua requisitoria, ha chiesto che, ove si
ritenga ammissibile la proposta opposizione, il ricorso venga respinto,

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simulazione assoluta; ovvero ancora, che venisse dichiarata prescritta la

posto che competono alla sezione specializzata agraria tutte le
controversie concernenti la contrattualistica agraria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Nei motivi del ricorso per regolamento l’impugnante deduce che la
proposta opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, primo comma,

dell’esecuzione, non già alla declaratoria, tout court, dell’illegittimità della
stessa, di takhé la verifica va incentrata esclusivamente sulla terzietà
dell’opponente rispetto alla situazione giuridica affermata dalla
sentenza. Ricorda segnatamente che, mentre la competenza delle
sezioni specializzate agrarie attiene a profili genetici e funzionali del
contratto di affitto di fondo rustico, l’opposizione di terzo deve essere
rivolta e decisa dal giudice che ha emesso la sentenza di cui si chiede la
revoca, il quale ha, in materia, una competenza funzionale e
inderogabile, ex art. 405 cod. proc. civ. Aggiunge che le eccezioni
svolte dall’opposto — tutte inerenti al funzionamento del contratto di
affitto — erano state erroneamente valorizzate dal Tribunale, ai fini
della declaratoria di incompetenza, laddove esse involgevano
accertamenti non pertinenti nel giudizio di opposizione di terzo.

2 Nella memoria ex art. 47 cod. proc. civ. Ernestina Muscedra, a sua
volta, ha evidenziato che, per consolidata giurisprudenza del Supremo
Collegio, competente a conoscere sull’opposizione di terzo è lo stesso
giudice che ha emanato la pronunzia impugnata, ex art. 405, comma 1,
cod. proc. civ., e che tale competenza non può subire eccezioni
neppure per ragioni di connessione (confr. Cass. civ., 13 aprile 1999, n.
3608), laddove l’art. 46 della legge 3 maggio n. 203, in base al quale la
proposizione di una domanda in materia di contratti agrari deve essere
preceduta dall’esperimento del tentativo stragiudiziale di conciliazione,
non è applicabile alla opposizione ordinaria di terzo di cui all’art. 404,
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cod. proc. civ., risulta finalizzata alla modifica del titolo posto a base

comma 1, cod. proc. civ., ancorché questa sia proposta avverso una
sentenza pronunciata con riguardo a rapporti agrari, atteso che con la
predetta opposizione non si propone una domanda introduttiva di un
giudizio in siffatta materia, ma si utilizza un rimedio processuale volto
a evitare ai diritti di un terzo il danno conseguente a una decisione

1994, n. 4045).

3 Vito Onofrio Varrese, dal canto suo, ha dedotto l’inammissibilità
della domanda, da dichiararsi tout court dalla Corte, ex art. 382 cod.
proc. civ. — norma attributiva di un potere esercitabile anche in sede di
regolamento di competenza (confr. Cass. civ. n. 24743 del 2011) — per
essere il preteso titolo di Luca Muscedra del tutto autonomo rispetto a
quello della sorella, condannata alla restituzione per un proprio
inadempimento. In sostanza, secondo l’esponente, non esercitando il

decisum della sentenza alcuna incidenza pregiudizievole sul diritto alla
detenzione del fondo, in qualità di conduttore, vantato da Luca
Muscedra, il rimedio esperibile sarebbe stato quello della opposizione

ex art. 615 cod. proc. civ., avverso l’esecuzione del capo inerente la
condanna al rilascio del predio.

4. Così ricapitolate le posizioni Inic et inde assunte dalle parti, osserva il
collegio che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte
Regolatrice, il terzo detentore di un immobile per il quale il locatore
abbia ottenuto, nei confronti del conduttore, una sentenza di condanna
al rilascio, può o opporsi all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 cod. proc.
civ., se sostiene di detenere l’ immobile in virtù di un titolo autonomo
e perciò non pregiudicato da detta sentenza; ovvero spiegare il rimedio
di cui all’ art. 404, comma secondo, cod. proc. civ., se invece sostiene la
derivazione del suo titolo da quello di una delle parti nonché la

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emessa in un giudizio tra altre persone (confr. Cass. civ., 28 aprile

collusione delle stesse, in suo danno (confr. Cass. civ. 24 luglio 2012, n.
12895; Cass. civ. 22 novembre 2000, n. 15083).
Tali principi, enunciati con riferimento a casi in cui la restituzione
dell’immobile ineriva all’accertata conclusione di un contratto di
locazione, si prestano evidentemente a operare, mutatis mutandis, anche

predio è conseguente al fallimento di un programma negoziale di
alienazione assistito, evidentemente, dall’anticipata traditio del cespite.
5. In sostanza, l’opposizione di terzo di cui al primo comma dell’art.
404 cod. proc. civ., che è il rimedio azionato dal Muscedra, non può
essere tout court esperita da tutti coloro che assumano la posizione di
terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma
soltanto da quelli che, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in
relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto,
autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico
accertato o costituito dalla sentenza stessa, e siano, perciò/ da questa
pregiudicati, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato. Valga
considerare, a riprova, che le ragioni dell’opposizione di terzo semplice
sono le stesse che avrebbero giustificato l’intervento principale o
litisconsortile del terzo nel giudizio di cognizione.
L’azione, in definitiva, consente eccezionalmente di superare le
preclusioni del giudicato al solo fine di rimuovere il pregiudizio a un
diritto autonomo del terzo, che questi avrebbe potuto far valere ove
avesse partecipato al processo.
6. Sennonché la posizione soggettiva attiva vantata da Luca Muscedra,
contrariamente alla tesi difensiva posta a base del ricorso, non è affatto
incompatibile con l’intervenuta risoluzione del contratto preliminare a
suo tempo stipulato tra Onofrio Vito Varrone ed Ernestina Muscedra,

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in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio in cui il rilascio del

e non ha, pertanto, bisogno, per essere tutelata, di passare attraverso la

z

rimo ione della sentenza che quella risoluzione ha sancito.
Il ricorrente vuole invero che venga riconosciuto il suo diritto a
continuare a detenere l’immobile in forza del contratto di affitto da lui
asseritamente stipulato con il proprietario, ma tale diritto è inciso dalla

l’individuazione del soggetto nei cui confronti egli potrà farlo valere.
Ne deriva che Luca Muscedra, quale terzo detentore, poteva o opporsi
all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., oppure agire, ex art. 404,
secondo comma, cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza era effetto
di dolo o collusione ai suoi danni.

6. Tali rilievi, inerenti alla proponibilità del mezzo azionato, assorbono,
evidentemente, le questioni relative alla dedotta incompetenza della
sezione specializzata agraria, al pari, del resto delle domande avanzate
dall’opposto in via riconvenzionale e subordinatamente alla richiesta di
rigetto della proposta opposizione.
La declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito si
risolverebbe invero in un inutile dispendio di attività processuale,
posto che questa sarebbe, in ogni caso, destinata a sfociare in una
pronuncia di improponibilità.
Ne deriva, in continuità con la giurisprudenza secondo cui il potere
della Corte di cassazione di dichiarare d’ufficio che l’azione non poteva
essere proposta, previsto dall’art. 382, terzo comma, secondo inciso,
cod. proc. civ., può essere esercitato anche in sede di regolamento di
competenza, nell’ipotesi in cui la corretta qualificazione giuridica della
domanda evidenzi l’inammissibilità del mezzo azionato (confr. Cass.
civ. 23 novembre 2011, n. 24743), che l’ordinanza impugnata deve
essere cassata senza rinvio, perché la causa non poteva essere
proposta.
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vicenda risolutiva solo nel senso che all’esito dello stessa è legata

Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra Luca
Muscedra e Onofrio Vito Varrese, mentre si ritiene opportuno
compensarle integralmente in quelli tra Emestina Muscedra e le altre
parti.

P.Q.M.

rinvio il provvedimento impugnato e dichiara che la causa non poteva
essere proposta.
Condanna Luca Muscedra al pagamento, in favore di Onofrio Vito
Varrese, delle spese del giudizio liquidate, quanto alla fase di merito, in
euro 1.950,00 per diritti, euro 1.800,00 per onorari, oltre al rimborso
forfettario per spese generali, IVA e CAP, come per legge; e, quanto al
giudizio di legittimità, in euro 1.400,00 (di cui curo 200,00 per esborsi);
compensa integralmente le spese di causa nel rapporto tra Luca
Muscedra ed Ernestina Muscedra nonché tra quest’ultima e Onofrio
Vito Varrese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio
2014.

La Corte, visto l’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., cassa senza

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