Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3865 del 16/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 3865 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

ORDINANZA

sul ricorso 16925-2012 proposto da:
DI VICO TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
RIZZO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MAURIZIO SCAVONE, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.E. 97103880585 in persona del
2017
4028

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in
atti;

Data pubblicazione: 16/02/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 26/2012 della CORTE D’APPELLO

di TORINO, depositata li 19/01/2012 R.G.N. 649/2011.

RG 16925\12

comportamento di Poste, non risultando dal contenuto dell’Accordo alcun diritto
all’assunzione, comunque subordinato alle esigenze di Poste e non certo alla
scelta del lavoratore circa le mansioni da espletare; aveva inoltre ritenuto
inammissibili le relative istanze istruttorie.
Che il motivo è inammissibile non avendo la ricorrente indicato il dedotto
errore della sentenza impugnata in punto di diritto; che l’Accordo suddetto non
è stato prodotto (pur avendone la ricorrente riprodotto ampi brani,
demandando così a questa Corte una inammissibile indagine di fatto circa il
contenuto rilevante per i fini di causa, Cass. n.1716\12), così come non sono
stati indicati i capitoli à prova richiesti; la ricorrente si limita dunque in
sostanza a contrapporre alla congrua motivazione del giudice di merito, una
contrapposta ed inammissibile interpretazione della disciplina collettiva.
Che con il secondo motivo la ricorrente si duole della ritenuta legittimità dei
contratti stipulati in epoca successiva, ex art. 2, comma 1 bis, d.lgs n. 368\01,
così come novellato dalla legge n. 266\05, in contrasto con la disciplina
comunitaria, di cui alla direttiva n. 1999\70.

3

RILEVATO
Che la Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 19.1.12, respinse il
gravame proposto da Teresa Di Vico avverso la sentenza del Tribunale di
Torino che dichiarò la legittimità del termine apposto al suo contratto di lavoro
stipulato con Poste Italiane s.p.a. il 14.6.06, ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis,
del d.lgs. n.368\01, aggiunto dal’art.1, comma 558, della L. n. 266\05 (“Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l’assunzione sia
effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un
periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni
anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale
non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale, riferito al 10 gennaio
dell’anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali
di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle
aziende di cui al presente comma”).
Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Di Vico affidato a
cinque motivi; resiste la società Poste con controricorso. Entrambe le parti
hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
Che con primo motivo la lavoratrice denuncia la violazione delle norme
contenute nell’Accordo sindacale 13.1.06 che prevedeva al punto 2
l’inserimento dei lavoratori che avessero precedentemente lavorato a termine
per Poste, in una graduatoria nazionale finalizzata ad una successiva
assunzione a tempo indeterminato, lamentando che Poste, nell’unica chiamata
effettuata nel 2010, propose alla Di Vico un posto di lavoro come portalettere,
in luogo di quella di smistamento e ripartizione della corrispondenza, che la
lavoratrice non potè accettare per motivi di salute, essendo peraltro i previsti
veicoli a motore disponibili, non previsti nel suddetto accordo; che nel settore
smistamento esistevano carenze di personale.
Che la Corte di merito aveva, ciò non di meno, ritenuto legittimo il

Che il motivo è infondato, avendo questa Corte più volte affermato che la
norma in questione (comma 1 bis dell’art. 2 d.lgs. n. 368\2001) è stata
ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 214/2009, e che
questa Corte, inoltre, ha già evidenziato che tale disposizione non contrasta
con l’ordinamento comunitario (cfr. da ultimo Cass. 23.9.2014 n. 19998), in
quanto, peraltro, come rilevato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (C20/10, Vino), è giustificata dalla direttiva 1997/67/CE, in tema di sviluppo del
mercato interno dei servizi postali, non venendo in rilievo la direttiva
1999/70/CE, in tema di lavoro a tempo determinato, neppure con riferimento
al principio di non discriminazione, che è affermato per le disparità di
trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo
indeterminato, ma non anche per le disparità di trattamento fra differenti
categorie di lavoratori a tempo determinato (Cass. 11.7.2012 n. 11659).
A ciò può comunque aggiungersi che la sentenza impugnata risulta corretta alla
luce dei principi affermati da questa Corte in materia, e cioè che l’art. 2,
comma 1 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, aggiunto dall’art. 1, comma 558, della
legge n. 266 del 2005, ha introdotto, per le imprese operanti nel settore
postale, un’ipotesi di valida apposizione del termine autonoma rispetto a quelle
stabilite dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001, richiedendo
esclusivamente il rispetto dei limiti temporali, delle percentuali (sull’organico
aziendale) e di comunicazione alle organizzazioni sindacali provinciali e non
anche l’indicazione delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine,
dovendosi escludere che tale previsione sia irragionevole – come positivamente
valutato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 214 del 2009 – o contrasti
con il divieto di regresso contenuto nell’art. 8 dell’Accordo quadro allegato alla
direttiva 99/70/CE, trattandosi di disposizione speciale, introdotta accanto ad
altra analoga previsione speciale, con la quale il legislatore si è limitato ad
operare una tipizzazione della ricorrenza di esigenze oggettive, secondo una
valutazione di tipicità sociale. Ne consegue che per i relativi contratti di lavoro
non opera l’onere di indicare sotto il profilo formale, e di rispettare sul piano
sostanziale la causale, oggettiva e di natura temporanea, giustificatrice
dell’apposizione di un termine al rapporto (Cass. sez.un. n. 11374\16, Cass.
26.7.2012 n. 13221, Cass. 2.7.2015 n. 13609, Cass. n. n.2324\16). In
particolare la sentenza n. 13609\15 ha affermato che in tema di contratto di
lavoro a tempo determinato, l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. 6 settembre
2001, n. 368, fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui
avviene l’assunzione – quelle concessionarie di servizi e settori delle poste – e
non anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la “ratio” della
disposizione, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 214
del 2009, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del
cd. “servizio universale” postale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. 22
luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il
riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a
tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente
fissate dal legislatore.
4

RG 16925\12

RG 16925\12

Che con terzo motivo la ricorrente lamenta un vizio motivo e cioè che la
sentenza impugnata non valutò adeguatamente che, con la successione di
numerosi contratti a termine, essa finì per lavorare per Poste per un periodo
ben superiore a quello di sei mesi previsto dalla legge in esame.

di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella
percentuale non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale, sicché è
evidente che la norma non consente una sola assunzione per un massimo di sei
mesi, ma plurime assunzioni annuali e reiterabili, purché siano rispettati i
termini e le condizioni ivi previste (sei mesi compresi tra aprile ed ottobre di
ogni anno, nonché di un ulteriore contratto a termine purché contenuto entro il
limite di quattro mesi, nei restanti periodi), termini che nella specie non
risultano superati, deducendo la stessa lavoratrice, in particolare per quanto
concerne l’anno 2007, di aver lavorato a temine per Poste per oltre sei mesi
‘pressoché continuativi’ (pag. 62 ricorso), senza peraltro fornire alcuna prova
dell’assunto, e cioè dei vari contratti a termine stipulati e della loro durata (solo
indicando le date di inizio di taluni contratti, comprendendovi peraltro un
contratto stipulato nel 2006, senza tuttavia produrli). A ciò aggiungasi che non
sussiste la dedotta contraddittorietà della sentenza impugnata, che ha
affermato il corretto principio di cui sopra.
Occorre del resto evidenziare quanto recentemente osservato da questa Corte
in materia (cfr. Cass. S.U. n.11374\16, Cass. ord. n. 26674\16) in ordine alla
garanzia predisposta dall’ordinamento italiano in materia di successione di più
contratti a termine: se il contratto successivo viene stipulato senza soluzione di
continuità con il primo (o comunque con un contratto precedente) il rapporto si
considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto
(art. 5, comma 4, d.lgs. n.368/2001). Se il primo contratto ha durata inferiore
a sei mesi e il lavoratore viene riassunto entro dieci giorni dalla scadenza del
primo, il contratto si considera a tempo indeterminato (art. 5, comma 3, d.lgs.
368/2001). Se il primo contratto ha durata superiore a sei mesi e il lavoratore
viene riassunto entro venti giorni dalla data di scadenza il contratto si
considera a tempo indeterminato (art. 5, comma 3, digs. 368/2001). Se
vengono stipulati due o più contratti a termine in successione tra loro, con
intervalli tra l’uno e l’altro, superiori a quelli indicati nelle ipotesi precedenti, la
normativa italiana prevede una delle misure di cui alla clausola n. 5
dell’accordo europeo, e cioè il limite massimo dei 36 mesi, da calcolare, come
si è visto, ‘indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra
un contratto e l’altro.
Quindi, quel limite opera quale che sia la durata dell’intervallo, anche se i
contratti sono distanziati di molti mesi tra loro. Se viene superato il limite
complessivo di 36 mesi il contratto si considera a tempo indeterminato. Tale
disciplina si applica anche ai contratti a termine stipulati prima dell’introduzione
del comma 4 bis aggiunto, come si è visto, dall’art. 1, comma 40, della legge
24.12.07 n.247. Ciò perché il comma 43 del medesimo articolo attrae, nel
5

Che il motivo è infondato stabilendo chiaramente l’art. 2, comma 1 bis in
questione, che è consentita la stipula da parte di Poste di contratti a termine
per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre

RG 16925\12

anche i contratti a termine già conclusi, prevedendo che se, in forza del
computo complessivo, il limite massimo viene superato, si avrà la
trasformazione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato
(sul punto, cfr.altresì Cass. n. 19998 del 2014 e n. 13609 del 2015).
Che con quarto e quinto motivo la ricorrente denuncia sempre un vizio motivo
della sentenza impugnata, oltre alla violazione dell’art. 2697 c.c., con riguardo
alle istanze istruttorie relative al preteso rispetto, da parte di Poste, della cd.
clausola di contingentamento; lamenta in particolare che la società si limitò a
produrre in giudizio una serie di prospetti di elaborazione aziendale che nessun
valore probatorio potevano avere in quanto provenienti dalla controparte in
causa.
Che
i motivi, strettamente connessi e congiuntamente esaminabili, sono
infondati, avendo la sentenza impugnata accertato che tali documenti,da cui
secondo la sentenza impugnata emergeva il rispetto della percentuale annua
non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale, riferito al 10 gennaio
dell’anno cui le assunzioni si riferiscono, non vennero assolutamente contestati,
ivi evidentemente compresi i fatti in essi rappresentati, dalla Di Vico restando
così preclusa la possibilità di accertamenti ulteriori. Né risulta condivisibile la
tesi secondo cui il rispetto di tale clausola andava verificato non con riferimento
all’intero organico aziendale, ma a quello provinciale corrispondente a quello
delle oo.ss. destinatarie dell’obbligo di informativa, ed inoltre con esclusivo
riferimento al personale addetto al recapito, come la ricorrente. Ed invero 1″art.
2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368\01 testualmente stabilisce: “Le disposizioni
di cui al comma 1 si applicano anche quando l’assunzione sia effettuata da
imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo
massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno,
e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non
superiore al 15 per cento dell’organico aziendale, riferito al 1° gennaio
dell’anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali
di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle
aziende di cui al presente comma”.
Ritiene la Corte (cfr. in tal senso Cass. n.2324\16) che la lettera della legge
non autorizza la tesi interpretativa avanzata dal ricorrente. Ed invero la
percentuale non superiore al 15 per cento è chiaramente riferita all'(intero)
organico aziendale, come emerge dal raffronto con l’art. 2, comma 1, del d.lgs
n. 368\01, ove, essendo stata consentita l’assunzione a termine quando essa
sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi
aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di
volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo …”,
il limite percentuale del 15% è in tal caso conseguentemente riferito all’
“organico aziendale che, al 1 gennaio dell’anno a cui le assunzioni si
riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati “.
Nel comma 1 bis (riferito alle imprese concessionarie di servizi nel settore delle
poste tout court, e dunque in generale), nessuna limitazione per tipo di
mansioni o per ambiti aziendali è conseguentemente prevista.
6

conteggio finalizzato al rispetto del limite di durata massima complessiva,

RG 16925\12

argomento da questa Corte (Cass. 2.7.2015 n. 13609), secondo cui, in
applicazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 12, comma 1, delle preleggi,
“il predetto comma 1 bis fa esclusivo riferimento alla tipologia dell’impresa
presso cui avviene l’assunzione (“imprese concessionarie di servizi nei settori
delle poste”) e nient’affatto alla tipologia delle mansioni a cui sia destinato il
lavoratore assunto. Ciò trova conferma nel raffronto con la disposizione di cui
al precedente comma 1, relativa alle aziende di trasporto aereo e a quelle
esercenti i servizi aeroportuali, in relazione alle quali è stato invece previsto
che l’assunzione a termine è consentita all’ulteriore condizione che “abbia luogo
per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo
ai passeggeri e merci’, valorizzando quindi specificamente, a differenza di
quanto stabilito dal comma 1 bis, la tipologia delle mansioni del lavoratore
assunto. Che la ragione giustificatrice della norma (nonché il fondamento della
sua legittimità costituzionale) risieda nella tipologia della impresa datrice di
lavoro, a prescindere da qualsivoglia incidenza delle mansioni in concreto
affidate al lavoratore a termine, è stato del resto riconosciuto anche dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 214/2009, laddove, nel dichiarare non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1 bis, d.lgs.
n. 368/01, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, 102 e 104
della Costituzione, ha evidenziato come non sia irragionevole che alle “imprese
tenute per legge all’adempimento” dell’onere di assicurare lo svolgimento dei
servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione
degli invii postali, nonché la realizzazione e l’esercizio della rete postale
pubblica (i quali “costituiscono attività di preminente interesse generale”, ai
sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di
attuazione della direttiva 1997/67/CE, la quale, a sua volta, impone all’Italia di
assicurare lo svolgimento del c.d. “servizio universale”) sia riconosciuta una
certa flessibilità nel ricorso (entro limiti quantitativi comunque fissati
inderogabilmente dal legislatore) allo strumento del contratto a tempo
determinato”.
Che quanto all’ambito aziendale, deve ribadirsi che il comma 1 bis del ridetto
art. 2 non contiene alcuna limitazione in tal senso, a differenza di quanto
previsto dal comma 1 (inerente le aziende di trasporto aereo o esercenti i
servizi aeroportuali), ove invece vi è un riferimento ad ambiti aziendali più
ristretti (aeroporti minori) con necessità di autorizzazione da parte della
direzione provinciale del lavoro. Non può del resto sottacersi, come sopra
rammentato, che all’attuale società Poste Italiane è affidato il servizio
‘universale’ postale su tutto il territorio nazionale (cfr.Cass. n. 2324\16).
Né argomenti nel senso propugnato dalla ricorrente possono trarsi dal
riferimento, quali destinatarie delle comunicazioni delle richieste di assunzione
da parte delle aziende di cui al presente comma (1 bis), alle organizzazioni
sindacali provinciali (come parimenti previsto dal comma 1 per le aziende di
trasporto aereo o esercenti i servizi aeroportuali), non potendo trarsi
dall’obbligo di comunicazione sindacale alcun elemento circa l’ambito aziendale
7

Che quanto al tipo di mansioni, deve rammentarsi quanto già affermato in

RG 16925\12

delle assunzioni a termine cui riferire la detta percentuale del

15% prevista

dalla legge.
Che il ricorso deve in definitiva rigettarsi, con pronuncia sulle spese secondo
soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la Di Vico al pagamento delle spese del
presente giudizio di legittimità, pari d €.200,00 per esborsi, €.4.000,00 per
compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e

Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 18 ottobre 2017
Il Presidente
(dr. Vincenzo Di Cerbo)

edlAAl`u s7

nnuaionarlo Otudiziabo,
Dott.ssa DonatellreQIIA

c.p.a.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA