Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3865 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16571-2014 proposto da:

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. P.I. (OMISSIS), già F.M.A. FABBRICA

MOTORI AUTOMOBILISTICI S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO FONTANA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.C.V. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato MICHELE SANDULLI,

rappresentato e difeso dagli avvocati BRUNO FANTIN, ERMANNO SIMEONE,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6610/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/12/2013 R.G.N. 4300/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;

udito l’Avvocato FONTANA GIORGIO;

udito l’Avvocato FANTIN BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 11 dicembre 2013, la Corte d’Appello di Napoli, confermava la decisione resa dal Tribunale di Avellino, e accoglieva la domanda in primo grado proposta da L.C.V., in via riconvenzionale, a fronte dell’azione di accertamento promossa dalla Società datrice, Fabbrica Motori Automobilistici S.p.A., domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli a motivo di una pluralità di comportamenti negligenti o insubordinati.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, la condotta non connotata da elementi di natura oggettiva ovvero soggettiva tali da legittimare l’irrogazione di una sanzione espulsiva e, pertanto, il licenziamento privo di giusta causa e di giustificato motivo.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi cui resiste, con controricorso il L.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, nonchè degli artt. 2104 e 2106 c.c., imputa alla Corte territoriale di aver proceduto ad una valutazione atomistica delle mancanze recidivanti fatti oggetto di contestazione, peraltro non tutti presi in considerazione, che gli avrebbe impedito alla stessa di cogliere, come ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte, il profilo soggettivo di un lavoratore negligente ed insofferente alle gerarchie aziendali.

Con il secondo motivo la medesima censura relativa all’omessa considerazione della condotta complessiva tenuta dal lavoratore è riproposta sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

I due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente risultano infondati alla luce della stessa deduzione della Società ricorrente che riconduce il provvedimento espulsivo adottato alla fattispecie di illecito disciplinare di cui all’art. 25, lett. h) del CCNL per gli addetti all’industria metalmeccanica all’epoca vigente, la quale prevede la sanzione del licenziamento con preavviso per – recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 24, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all’art. 24″.

Tale essendo il parametro normativo di riferimento ai fini del giudizio in ordine alla ricorrenza del giustificato motivo di recesso, parametro indicativo di una reazione disciplinare della Società datrice correlata alla ritenuta configurabilità di una fattispecie tipica rilevante agli effetti della comminatoria della sanzione alla stessa correlata e non rivolta. viceversa, a contrastare e punire un contegno complessivo del lavoratore genericamente considerato refrattario alla disciplina aziendale, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto di dover concentrare la propria valutazione sugli unici due episodi concorrenti nell’inveramento della fattispecie astratta delineata dalla norma contrattuale invocata, ovvero quelli che avevano dato luogo alla comminazione dei due provvedimenti di sospensione legittimanti, alla stregua del parametro normativo assunto a riferimento, il licenziamento per recidiva, trascurando gli ulteriori episodi disciplinarmente rilevanti, pur richiamati nella contestazione, che tuttavia, come si evince dalla stessa contestazione, non si prestavano, in base al predetto parametro, ad alcuna considerazione per essere sfociati, a seguito della loro costante derubricazione in sede di impugnazione, in provvedimenti non eccedenti le tre ore di multa.

In questa prospettiva, il giudizio espresso dalla Corte territoriale si sottrae alle censure di incompletezza qui sollevate sotto il profilo della mancata considerazione complessiva dei comportamenti addebitati e dell’omesso esame di alcuni di essi, legittimandosi. altresì, in relazione alla conclusione cui approda, con specifico riferimento alla valutazione negativa della proporzionalità della sanzione irrogata rispetto alle condotte da ritenersi in astratto rilevanti ma, di fatto, rivelatesi inesistenti o notevolmente ridimensionate, valutazione qui neppure fatta oggetto di specifica impugnazione.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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