Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3864 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3864 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 27406-2011 proposto da:
IACCARINO ANTONINO CCRNNN43T19I862R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio
dell’avvocato LAURO MASSIMO, rappresentato e difeso
dall’avvocato ESPOSITO LUIGI giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AIELLO TERESA LLATRS19P46G568G, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA LUDO VISI 35, presso lo studio dell’avvocato
NEGRETTI CLAUDIA, rappresentata e difesa dall’avvocato
LAMBIASE PASQUALE giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente contro

Data pubblicazione: 19/02/2014

STARITA ANNAMARIA STRNMR30D42F162W, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso
lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GRUNER MICHAEL giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale;

– con troricorrente al ricorrente incidentale contro
IACCARINO ANTONINO CCRNNN43T19I862R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio
dell’avvocato LAURO MASSIMO, rappresentato e difeso
dall’avvocato ESPOSITO LUIGI giusta mandato in calce al
controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorrente incidentale nonché contro
IACCARINO MARIA, IACCARINO LUISA, IACCARINO
GIOVANNA;
-intimate – ncorrenti incidentali –

t

nonchè control_

1- intimati –

avverso la sentenza n. 1976/2011 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI dell’1/06/2011, depositata il 20/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;

Ric. 2011 n. 27406 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-2-

L.

udito l’Avvocato Gianluca Calderara (delega avvocato Manzi)
difensore della controricorrente Starita Anna Maria che si riporta agli
scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE

comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:
1. Con ricorso del 7 marzo 1995 Annamaria Starita convenne innanzi
al Tribunale di Torre Annunziata Teresa Aiello nonché Antonino,
Maria Luisa e Giovanna Iaccarino, chiedendo che venisse accertata e
dichiarata la cessazione del rapporto di affittanza agraria di due fondi
rustici di sua proprietà, con conseguente condanna degli affittuari al
rilascio.
Si costituirono in giudizio (….) Teresa Aiello e Antonino Iaccarino,
contestando l’avversa pretesa, il secondo chiedendo anche, in via
riconvenzionale, l’accertamento che egli soltanto era titolare del
rapporto di affittanza agraria.
Con sentenza del 3 febbraio 2004 il giudice adito accolse la domanda
principale e dichiarò improponibile quella riconvenzionale.
Proposto gravame da Antonino Iaccarino, la Corte d’appello di Napoli,
in data 20 giugno 2011, in parziale accoglimento della proposta
impugnazione, ha rigettato la domanda proposta nei confronti di Maria
Luisa e Giovanna Iaccarino, confermando nel resto la decisione di
prime cure.
2. Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte Antonino
Iaccarino sulla base di dieci motivi.
Ric. 2011 n. 27406 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-3-

È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente

Resistono con due distinti controricorsi Teresa Aiello e Annamaria
Starita, quest’ultima proponendo altresì ricorso incidentale
condizionato, al quale Antonino Iaccarino ha risposto con altro scritto
difensivo.
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata,

inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi
dichiarato inammissibile.
Queste le ragioni.
4. È affermazione assolutamente consolidata nella giurisprudenza di
questa Corte che la prescrizione contenuta nell’art. 366, primo
comma, n. 3 cod. proc. civ., secondo la quale il ricorso per cassazione
deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei
fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non
riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, né accenni
all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, per intero, mediante

assemblaggio o .011atura, gli atti processuali. Tale modalità di redazione
del ricorso, invero, lungi dal costituire applicazione della disposizione
processuale testé richiamata e dei principi in tema di autosufficienza
elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, contraddice la lettera e lo
spirito della norma, la quale è preordinata ad agevolare la
comprensione della materia del contendere, depurandola — alla luce
dell’esposizione dei punti salienti degli scritti difensivi delle parti,
dell’esito dei gradi precedenti nonché del tenore della decisione
impugnata — delle questioni non più controverse. Di talché la
spillatura, cartacea o elettronica che sia, affidando sostanzialmente ad
atti eteronomi l’adempimento di un preciso onere processuale
Ric. 2011 n. 27406 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-4-

successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,

dell’impugnante
IL iridividuazione

e

rendendo

particolarmente

indaginosa

dei punti oggetto di contrasto e sui quali la Corte è

chiamata a pronunciarsi, rende il ricorso passibile della sanzione
dell’inammissibilità (confr. Cass. civ. 16 marzo 2011, n. 6279; Cass.
sez. un. 17 luglio 2009, n. 16628).

di gravame avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Torre
Annunziata, e poi di seguito, integralmente, l’ordinanza in data 19
gennaio 2005 della Corte d’appello, la sentenza n. 722 del 2010 del
Tribunale di Roma e la sentenza, qui impugnata, della Corte d’appello
di Napoli, per poi approdare, finalmente alla esposizione delle
censure.
Ma tale modalità di redazione del ricorso realizza esattamente

quell’assemblaggio che la giurisprudenza di questa Corte sanziona con la
declaratoria di in ammis sibilità”.
Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione,
le quali, in quanto basate su una corretta lettura degli atti processuali,
non sono infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte
ricorrente.
In tale contesto il ricorso principale deve essere dichiarato
inammissibile, restando in tale pronuncia assorbito l’esame del ricorso
incidentale condizionato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale,
assorbito l’incidentale condizionato. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi curo
3.200,00 (di cui curo 200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per
legge.
Ric. 2011 n. 27406 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-5-

5. Nella fattispecie il ricorrente ha esordito riportando per intero l’atto

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio

2014.

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