Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3864 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Crescenzio 19, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Torre,

rappresentato e difeso per procura in atti dall’avv. CASTELLANO

Guido;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli

n. 261/48/01, depositata il 19/11/2001;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21/1/2010 dal

Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Letta la requisitoria del P.M., in persona del Dott. MARTONE Antonio,

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte, osserva quanto segue:

 

Fatto

OSSERVA

Con ricorso notificato il 20-23/12/2002, A.V. ha chiesto la cassazione della sentenza in epigrafe indicata.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate non hanno svolto attività difensiva e la controversia è stata decisa all’esito della Camera di consiglio del 21/1/2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura della sentenza impugnata e del ricorso contro di essa proposto emerge in fatto che a seguito dell’accertamento di maggiori redditi in capo alla sas Alba Ortofrutticola per l’anno 1990, l’Ufficio ha elevato proporzionalmente anche il reddito di partecipazione del socio A.V..

Quest’ ultimo ha impugnato il relativo avviso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che ha accolto il ricorso con sentenza poi riformata in appello.

Il contribuente ha censurato la decisione di secondo grado con un motivo di ricorso, a proposito del quale osserva il Collegio che con sentenza 2008/14815, le Sezioni Unite civili hanno stabilito che in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e dei loro soci e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società ai soci configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che la proposizione di un ricorso da parte di uno (o più) dei destinatari degli avvisi comporta la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri interessati dato che, in caso contrario, si verificherebbe la nullità del giudizio e della sentenza rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

Ciò posto e considerato, altresì, che nel caso di specie il giudizio di primo grado non si è svolto alla presenza o, comunque, previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, ne consegue che la Commissione Regionale non avrebbe potuto pronunciare nel merito, ma soltanto limitarsi ad annullare la decisione gravata ed a rimettere la causa dinanzi alla Commissione Provinciale in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59.

Considerato che in casi del genere la Suprema Corte deve annullare la sentenza con rinvio degli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c. (C. Cass. 2003/1462, 2004/3866 e 22007/8825), la pronuncia impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado, rinvia la causa davanti ad altra Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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