Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3864 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. I, 17/02/2020, (ud. 11/09/2019, dep. 17/02/2020), n.3864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20813/2017 proposto da:

Fallimento della (OMISSIS) S.r.l. – (OMISSIS), in persona del

curatore Dott. G.P. G., elettivamente domiciliato in

Roma, Via Sant’Anselmo, n. 42, presso lo studio dell’avvocato Giva

De Paola Marilena, rappresentato e difeso dall’avvocato Di Cianni

Emilio L., giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASP – Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1481/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

pubblicata il 23/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Gabriella Reda, con delega

orale, che ha chiesto l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 23 settembre 2016 la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dalla curatela del fallimento della (OMISSIS) ((OMISSIS)) s.r.l. nei confronti della Azienda sanitaria provinciale di Cosenza (d’ora innanzi, l’Azienda), al fine di ottenere: a) la declaratoria di inefficacia, ai sensi della L. Fall., art. 64, degli atti di rinuncia a crediti vantati nei confronti della seconda per il complessivo importo di 337.877,76 Euro; b) la condanna dell’Azienda al pagamento delle somme relative.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che l’esistenza di un controcredito dell’Azienda nei confronti della società per complessivi 2.102.293,30 Euro, in relazione al pagamento di fatture false emesse da quest’ultima, non era stato oggetto di contestazione da parte della curatela, la quale si era limitata ad eccepire – fondatamente, ribadisce la sentenza impugnata – la tardività dell’eccezione di compensazione proposta dall’Azienda; b) che erano presenti in atti missive dell’Azienda che riconoscevano la correlazione dei corrispettivi oggetto di rinuncia con prestazioni effettivamente rese; c) che l’esistenza del controcredito dell’Azienda per oltre due milioni di Euro era suscettibile di incidere sulla gratuità dell’atto di rinuncia, nel senso che, alla luce della causa concreta di quest’ultima, doveva ritenersi che la società l’avesse posta in essere in vista di una sostanziale compensazione di poste creditorie e dell’interesse, riferibile all’amministratore, di alleggerire le conseguenze sanzionatorie del suo operato.

3. Avverso tale sentenza la curatela del fallimento della (OMISSIS) ((OMISSIS)) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’intimata non ha svolto attività difensiva. Con ordinanza depositata il 13 febbraio 2019, la sesta sezione ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c. e art. 2697 c.c., rilevando che la curatela, nella prima difesa utile, ossia nel corso della prima udienza di trattazione, aveva contestato gli assunti difensivi della controparte, in termini adeguati all’assenza di specificità delle allegazioni aventi ad oggetto il controcredito dell’Azienda.

L’esistenza di una pretesa per 2.102.294,30 Euro era stata dedotta, infatti, da quest’ultima, facendo riferimento alle delibere dell’Azienda stessa, che davano atto dell’indagine interna compiuta dalla commissione all’uopo nominata. Tuttavia, non erano stati prodotti i documenti comprovanti i presunti pagamenti indebiti o le risultanze dell’attività della commissione ed erano stati del tutto omessi i riferimenti concreti a fatture o ad altre scritture. Aggiunge parte ricorrente che la tardività dell’eccezione di compensazione non avrebbe potuto trasformare i fatti costitutivi della stessa in mere difese.

La doglianza è inammissibile, giacchè, secondo il fermo orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare, atteso che l’onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (Cass. 13 ottobre 2016, n. 20637).

Nel caso di specie, parte ricorrente, oltre a sovrapporre oneri di allegazione e oneri dimostrativi, non indica, se non in termini di personale riassunto, il contenuto delle allegazioni della controparte.

In definitiva, non documenta la genericità delle deduzioni di quest’ultima, in cui dovrebbe trovare giustificazione la sostanzialmente ammessa genericità della propria contestazione.

2. Con il secondo motivo si lamenta omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla valutazione della causa concreta degli atti di rinuncia, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sottolineando che la (OMISSIS) s.r.l. non aveva ricevuto alcun vantaggio dalla rinuncia operata, dal momento che l’Azienda, non essendo stata operata alcuna compensazione, aveva continuato ad esigere il proprio controcredito per intero.

La doglianza è fondata.

Cass., Sez. Un., 18 marzo 2010, n. 6538, occupandosi specificamente del tema dell’adempimento dell’obbligazione da parte del terzo, ma con considerazioni di carattere generale, ha chiarito che, agli effetti della L. Fall., art. 64, l’individuazione dell’atto gratuito va compiuta privilegiando la prospettiva del solvens e superando, nel tracciare la linea di confine con gli atti a titolo oneroso, la nozione di causa del negozio quale tradizionalmente e astrattamente colta nella funzione economico-sociale correlata al tipo negoziale individuato dal legislatore.

Le Sezioni Unite hanno ricordato che la riflessione giuridica, proprio esaminando le c.d. “prestazioni isolate” mancanti di una loro funzione oggettiva astrattamente predeterminata, ha preso in considerazione particolari categorie di negozi, quali la prestazione di garanzia (reale o personale) per un debito altrui, la modificazione del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione, accollo), l’adempimento del terzo, la cessione del credito, la rinuncia a un diritto), osservando che per essi è difficile individuare una causa oggettiva nel senso tradizionale, dato che non c’è una coincidenza fra la funzione pratica del contratto e la causa economico-giuridica tradizionale.

In tali ipotesi, si è posta l’esigenza di individuare una nozione di causa concreta espressiva dello scopo pratico del negozio, ossia della sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica operazione economica compiuta dalle parti.

In tale cornice di riferimento la motivazione della sentenza impugnata risulta apparente, nel senso che valorizza profili inidonei a disvelare, a livello causale, un vantaggio patrimoniale o comunque una qualche utilità economico-giuridica per la società che ha posto in essere la rinuncia.

La Corte d’appello, infatti, si concentra su due vantaggi che la società avrebbe perseguito, attraverso la rinuncia.

Uno è l’interesse dell’amministratore ad alleggerire la propria responsabilità, rispetto alle indebite percezioni relative a distinte prestazioni mai rese. E, tuttavia, tale profilo non rappresenta, per la società – rispetto alla quale deve valutarsene la sussistenza l’acquisizione di una utilità economica, sia pure mediata o indiretta. L’altro è quello – certamente riconducibile in astratto alla società – di ridurre l’importo da restituire.

Ma, in tale prospettiva, difetta, nella sentenza impugnata, l’indicazione dei dati processuali, dai quali si ricava che l’atto di rinuncia – atto evidentemente unilaterale – abbia realizzato una sostanziale compensazione con il controcredito dell’Azienda.

Parte ricorrente, contesta, infatti, che una compensazione sia stata operata e certamente essa non può discendere da una mera rinuncia. D’altra parte, proprio in tale prospettiva si comprende per quale ragione l’Azienda, secondo quanto osservato dal ricorrente, insista nel richiedere il rimborso per intero.

In altri termini, è chiaro che l’esistenza di un vantaggio, anche medìato, per il soggetto rinunciante deve essere apprezzato in termini oggettivi, senza essere condizionato dalla soggettiva percezione dello stesso da parte del beneficiario della rinuncia.

E, tuttavia, resta inesplorato nella sentenza in esame il profilo del titolo che la curatela potrebbe far valere, in dipendenza della rinuncia della quale si discute ad un credito per prestazioni effettivamente rese, per paralizzare la pretesa dell’Azienda di conseguire per intero il credito che essa assume di vantare in dipendenza di somme indebitamente versate per prestazioni inesistenti.

3. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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