Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3864 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 17/02/2011), n.3864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli ll.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – rel. Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO

6, presso lo studio dell’avvocato LEPORE GAETANO, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati DARIO CUTAIA, TREVISSON MAURO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1069/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/10/2007 R.G.N. 301/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2011 dal Consigliere Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI;

udito l’Avvocato LEPORE MARIA CLAUDIA per delega LEPORE GAETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.M., deducendo di aver subito un’infermita’ a causa di somministrazioni infette subite nel (OMISSIS), ha convenuto in giudizio il Ministero della Salute per il pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992.

Il Tribunale ha accolto la domanda, con decisione che la Corte di Appello di Torino ha riformato, dichiarando, in accoglimento dell’appello dell’amministrazione convenuta, il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute. Avverso questa sentenza il sig. D. propone ricorso per cassazione con unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, artt. 7, 114 e 123 e art. 41 cod. proc. civ..

Il Ministero della Salute resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente chiede a questa Corte di stabilire “a) se nei giudizi aventi ad oggetto istanze di concessione dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 presentate e/o definite in via amministrativa in data successiva a quella dell’effettivo trasferimento dallo Stato alle Regioni dell’esercizio di funzioni e compiti amministrativi in materia, sia mutata la legittimazione passiva e se dunque essa spetti al Ministero della Salute ovvero alla Regione o ad altro Ente Territoriale; b) se l’eventuale ricorrenza dell’individuazione di detta differente legittimazione passiva non sia in contrasto con il disposto dell’art. 81 c.p.c.”.

Al primo quesito si deve rispondere positivamente, riaffermando il principio enunciato in materia dalla piu’ recente giurisprudenza di legittimita’, a cui questa Corte intende dare continuita’, secondo cui in tema di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, la titolarita’ passiva del rapporto per la generalita’ delle controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della salute, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle Usi al Ministero della salute, dovendosi ritenere che il D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123 nel conservare “allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi” in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del Ministero della salute sia in sede amministrativa che giudiziale, cosi’ da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 112, comma 2, lett. f) prevedendo il trasferimento alle Regioni – mediante diversi D.P.C.M. susseguitisi nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alla disposizione di legge – dei soli oneri economici, ricadenti nell’ambito delle competenze amministrative attribuite alle Regioni ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 114 (Cass. 13.10.2009 nn. 21703, 21704, 21707).

La sentenza impugnata, che non si e’ attenuta al principio di diritto sopra richiamato, deve essere quindi annullata. Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo in questione solo la legittimazione passiva del Ministero della Salute: la causa puo’ essere pertanto decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. con l’accoglimento della domanda proposta con il ricorso introduttivo dal sig. D..

Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, in relazione al recente consolidarsi della giurisprudenza in materia.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie la domanda proposta dal sig. D.. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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