Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3864 del 16/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 3864 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 21872-2012 proposto da:
SPAGNOLO FABRIZIO C.F. SPGRZ59L12A459R, elettivamente
domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29,
presso lo studio dell’avvocato BARBARA PICCINI, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
BEATRICE MORGANTE, MARIO ENRICO MORGANTE, giusta
2017

delega in atti;
– ricorrente –

3483
contro

CONCERIA CADORE S.R.L.,
r- appresntAnte

in persona del legale

pro tempore, elettivamente domiciliata

Data pubblicazione: 16/02/2018

in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo
studio dell’avvocato MAURIZIO PAGANELLI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLA
MAI, giusta delega in atti;
– controricorrente

di VENEZIA, depositata il 05/10/2011 R.G.N. 196/200f;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO
DE GREGORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato BEATRICE MORGANTE;
udito l’Avvocato MAURIZIO PAGANELLI.

avverso la sentenza n. 522/2011 della CORTE D’APPELLO

ud. 19-09-17 / r.g. 21872-12

SVOLGIMENTO del PROCESSO
La Corte d’Appello di Venezia mediante la sentenza n. 522, in data 28 giugno – cinque ottobre
2011, rigettava il gravame interposto il 27 marzo 2009 da SPAGNUOLO Fabrizio, confermando,
sia pure con diversa motivazione, il rigetto di cui all’impugnata sentenza di primo grado,
osservando che ad ogni modo non risultava provato il fatto costitutivo del diritto vantato
dall’attore, procacciatore di affari presso il mercato USA in favore della CONCERIA CADORE,

Esclusa, quindi, pure l’inammissibilità della domanda per l’abusata frazionabilità del credito
azionato, erroneamente ritenuta dal primo giudicante, la Corte distrettuale riteneva non provato
il fatto costitutivo delle domanda, escludendo altresì la possibilità di un giudicato riflesso,
favorevole all’attore, in relazione alla sentenza definitiva pronunciata in altro giudizio (di
opposizione a decreto ingiuntivo, relativamente ad una parte del credito vantato, con espressa
riserva di azione ordinaria per il residuo).
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo SPAGNOLO con tre motivi,
cui ha resistito la S.r.l. CONCERIA CADORE mediante controricorso.
Non risultano depositate memorie ex art. 378 c.p.c. dalle parti, i cui difensori sono peraltro
comparsi alla pubblica udienza svoltasi il 19 settembre 2017.

MOTIVI della DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato omessa insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n.
5 c.p.c., avendo la sentenza de qua solo apparentemente confermato la pronuncia di primo
grado, poiché aveva esplicitamente censurato la motivazione del Tribunale di Vicenza, in
punto di applicazione nella specie del principio affermato da Cass. sez. un. n. 23726/2007.
Il ricorrente, quindi, si è doluto della omessa, insufficiente o contraddittoria valutazione della
prova documentale offerta, rappresentata dalle dettagliate fatture dimesse a supporto della
pretesa creditoria, nonché per la mancata messa a disposizione della documentazione
richiesta ex artt. 1748 e 1749 c.c.. In particolare, per ciascuna fattura era stato chiaramente
indicato ogni affare svolto per la preponente, identificato con il numero di fattura
«spicato» (?) da Conceria Cadore, la data di esecuzione, l’importo complessivo
dell’affare, secondo le modalità di spedizione richiese dalla società, il nominativo del cliente
interessato a ciascun affare, la percentuale pro vvigionale operata e l’importo dovuto a titolo 1
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ossia la definizione a buon fine degli affari in relazione ai crediti vantati.

ud. 19-09-17 / r.g. 21872-12

di provvigione per ogni singolo affare. Ecco come la sentenza impugnata fosse caduta in
una macroscopica “svista”, rispetto alla documentazione che era stata pacificamente
dimessa unitamente al ricorso introduttivo e che dimostrava analiticamente le ragioni del
credito dell’agente per l’ingente lavoro svolto. Gli indicati documenti non erano stati mai
contestati dalla controparte, che quindi non aveva mai messo in discussione la veridicità

non derivassero da affari procacciati da esso ricorrente, né che tali affari non fossero andati
a buon fine.
Con il secondo motivo, poi, è stata dedotta

omessa insufficiente o contraddittoria

motivazione circa ulteriori aspetti: la mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio
volta a determinare, sulla documentazione in atti e sulla base delle risultanze istruttorie
acquisite, il credito, vantato da esso SPAGNOLO.
Con il terzo motivo, inoltre, parte ricorrente ha lamentato

omessa insufficiente o

contraddittoria motivazione circa ulteriori aspetti: la disapplicazione del principio di specifica
contestazione di cui all’art. 416 II comma c.p.c., mancata contestazione di elementi di fatto
determinanti, da parte della resistente Conceria Cadore.
Tanto premesso, le anzidette censure vanno disattese in forza delle seguenti considerazioni.
In primo luogo le doglianze risultano carenti nelle loro allegazioni, contrariamente a quanto
invece richiesto a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c..
In particolare, il ricorrente ha omesso di precisare come, dove e quando abbia prodotto i
documenti, asseritamente trascurati dalla Corte di merito, e soprattutto le sue specifiche
allegazioni di contenuto nei propri atti e di quelli della controparte, per i quali lamenta
l’omessa applicazione del principio di non contestazione (cfr., tra le altre, Cass. III civ. n.
20637 del 13/10/2016, secondo cui in virtù del principio di autosufficienza, il ricorso per
cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione non
può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto
integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare, atteso che l’onere di
specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione
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degli affari indicati. Inoltre, la debitrice non aveva mai affermato che le richieste provvigioni

ud. 19-09-17 / r.g. 21872-12

altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova. V. pure Cass. I civ. n. 15961
del 18/07/2007: ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere
tenuto conto di una circostanza di fatto asseritamente “pacifica” tra le parti, il principio di
autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la
suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica).

civ. n. 18205 del 03/07/2008), secondo cui il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile,
che sia stato ottenuto dal creditore per una frazione soltanto del suo credito, non produce
alcun effetto di giudicato (né interno, trattandosi di diverso processo, né esterno od
implicito, vedendosi non in tema di rapporto presupposto bensì di “altra porzione” del
medesimo rapporto obbligatorio) nel successivo giudizio avente ad oggetto la restante parte
del credito (e ciò a prescindere dalla questione di legittimità o meno della condotta
consistente nell’azionare separatamente più frazioni del medesimo credito. In senso
conforme Cass. I civ. n. 7400 – 08/08/1997.
V. in senso analogo pure Cass. sez. un. civ. n. 4510 – 01/03/2006: il decreto ingiuntivo
non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto
consacrato e non con riguardo alle domande o ai capi di domanda non accolti, atteso che la
regola contenuta nell’ad. 640, ult. comma, cod. proc. civ. -secondo cui il rigetto della
domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in sede
ordinaria- trova applicazione sia in caso di rigetto totale della domanda di ingiunzione che
di rigetto parziale, e quindi anche nell’ipotesi di accoglimento solo in parte della richiesta).
Peraltro, in tema di prove documentali e di scritture contabili delle imprese, perché il giudice
eserciti legittimamente i suoi poteri istruttori officiosi occorre che la parte onerata dalla
prova abbia tempestivamente e con sufficiente analiticità allegato i fatti specifici da provare
e che, sempre tempestivamente, abbia almeno fondatamente allegato di non avere altro
mezzo (o di avere invano esperito altri mezzi) per dimostrarli (Cass. III civ. n. 9522 del
12/06/2012. V. altresì Cass. H civ. n. 13533 del 20/06/2011, secondo cui la discrezionalità
del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e
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D’altro canto, va ricordato il condiviso e consolidato principio di diritto (cfr. in part. Cass. III

ud. 19-09-17 / tg. 21872-12

421 cod. proc. civ., l’esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo
sopperire all’inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle
molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 e 94 disp. att. cod. proc. civ.
e deve essere supportata da un’idonea motivazione, anche in considerazione del più
generale dovere di cui all’art. 111, comma sesto, Cost., saldandosi tale discrezionalità con

Inoltre, secondo la giurisprudenza condivisa da questo collegio, non solo il potere officioso
di ordinare, ai sensi dei citati artt. 210 e 421, l’esibizione di documenti sufficientemente
individuati, ha carattere discrezionale, non potendo sopperire all’inerzia della parte, ma può
essere esercitato unicamente se la prova del fatto che si intende dimostrare non sia
acquisibile “aliunde”, non anche per fini meramente esplorativi. Per di più, il mancato
esercizio da parte del giudice del relativo potere, anche se sollecitato, non è censurabile in
sede di legittimità, neppure se il giudice abbia omesso di motivare al riguardo (Cass. lav. n.
5908 del 24/03/2004. Parimenti, secondo Cass. III civ. n. 19054 del 12/12/2003, l’ordine
di esibizione costituisce una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del
giudice del merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali ritiene di non
avvalersene, di guisa che il mancato esercizio di tale facoltà non è sindacabile in sede di
legittimità, nemmeno sotto il profilo del difetto di motivazione. Conformi Cass. I civ. n.
13443 del 12/09/2003, II civ. 12493 del 26/08/2002, sez. lav. n. 15983 del 20/12/2000,
III civ. n. 4363 del 16/05/1997).
Va poi chiarito che l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti, e non già i
documenti prodotti, né la loro valenza probatoria, la cui valutazione, in relazione ai fatti
contestati, è riservata al giudice di merito (Cass. III civ. n. 12748 del 21/06/2016, conforme
Cass. sez. 6 – L n. 6606 del 06/04/2016, secondo la quale in particolare resta in ogni
momento la significatività o valenza probatoria dei documenti prodotti oggetto di
discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice), e con
l’ulteriore precisazione che il principio di non contestazione di cui agli artt. 115 e 416 c.p.c.
riguarda solo i fatti c.d. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato,
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il giudizio di necessità dell’acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto).

ud. 19-09-17 / r.g. 21872-12

mentre non si applica alle mere difese (Cass. lav. n. 17966 del 13/09/2016). Per giunta,
nella specie è ratione temporis qui applicabile (in base al regime transitorio di cui all’art. 58,
comma 1°, L. 18 giugno 2009 n. 69, avuto riguardo al ricorso introduttivo del giudizio,
definito in primo grado con sentenza n. 309 del 3 ottobre 2008), il previgente testo dell’art.
115 c.p.c., e non già quello inserito dall’art. 45, co. 14, della cit. L. n. 69 (secondo il quale

contestati dalla parte costituita). Di conseguenza, in base al succitato previgente testo

dell’art. 115 (in tema di disponibilità delle prove: Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice
deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero. Può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le
nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) opera il principio di diritto, secondo

cui rispetto ai c.d. fatti secondari la non contestazione era suscettibile di essere considerata
unicamente come mero elemento di prova, a differenza quindi dei fatti primari, che ove non
debitamente contestati dovevano considerarsi definitivamente ammessi (cfr. tra le altre
Cass. I civ. n. 5191 del 27/02/2008 unitamente alla giurisprudenza ivi richiamata in
motivazione, tra cui Cass. sez. un. civ. n. 761 del 23/01/2002: l’onere del convenuto,
previsto dall’art. 416 cod. proc. civ. per il rito del lavoro, e dall’art. 167 cod. proc. civ. per
il rito ordinario, di prendere posizione, nell’atto di costituzione, sui fatti allegati dall’attore a
fondamento della domanda, comporta che il difetto di contestazione implica l’ammissione in
giudizio solo dei fatti cosiddetti principali, ossia costitutivi del diritto azionato, mentre per i
fatti cosiddetti secondari, ossia dedotti in esclusiva funziona probatoria, la non contestazione

il giudice deve porre a fondamento della decisione anche ì fatti non specificatamente

costituisce argomento di prova ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ.).
Pertanto, l’adito giudice di secondo grado ben poteva rivalutare tutto l’acquisito materiale
probatorio. Ed al riguardo la Corte di Appello ha puntualizzato come nessun significativo
rilievo probatorio potesse attribuirsi alle difese di parte appellata, circa l’asserita non
contestazione della parte di credito non azionata, però svolta in occasione di separato
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dall’attuale controricorrente, ma
respinta con sentenza n. 27/2003, laddove in via monitoria il sig. SPAGNOLO aveva azionato
5

j

ud. 19-09-17 / r.g. 21872-12

soltanto una parte dei crediti vantati a titolo di provvigioni, però riservandosi di chiedere in
altra sede l’importo residuo. In proposito, la Corte distrettuale ha evidenziato come il ricorso
introduttivo del giudizio (pagine 8 e 9) si fondasse proprio sulla asserita mancata
contestazione da parte della società del buon fine degli affari, che avrebbero determinato le
provvigioni, sostenendosi che la sentenza di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo

monitoria. Per contro, la Corte territoriale con la sentenza de qua, richiamata la succitata
giurisprudenza (in part. Cass. n. 18205/08), ha rilevato l’infondatezza giuridica della tesi,
svolta da parte attrice, poiché la sentenza di rigetto dell’opposizione al d.i. non poteva aver
alcun effetto in questo giudizio (celebrato con rito ordinario), avente ad oggetto una parte
del credito vantato, perciò diversa da quella oggetto del primo procedimento (svoltosi con
rito speciale). E allo stesso modo, le espletate prove testimoniali riguardavano circostanze
però non riferite alla promozione di specifici affari ed al loro buon fine, attingendo esse ad
aspetti irrilevanti ai fini delle provvigioni, il tutto così come ampiamente motivato nello
specifico a pagina 12 della pronuncia di appello. Di conseguenza, le acquisite testimonianze
non consentivano di ritenere dimostrato il fatto costitutivo del credito azionato in questo
processo, ossia l’invocato pagamento di provvigioni in relazione a specifici affari andati a
buon fine e conclusi per effetto dell’attività di procacciamento espletata dallo SPAGNOLO.
Costui a tal riguardo non aveva, infatti, fornito alcuna indicazione relativa a singoli affari, al
nominativo della clientela e soprattutto al loro buon fine, venendo così meno ai propri oneri
di allegazione e di prova.
Dunque, le anzidette censure di parte ricorrente, esaminabili congiuntamente per la loro
evidente connessione (laddove peraltro il secondo motivo si appalesa del tutto inconferente,
non solo per la non pertinente doglianza di omessa motivazione relativa al mancato
espletamento di c.t.u. contabile, presumibilmente formulata ex art. 360 co. I n. 5 c.p.c., ma
anche in quanto attinente alla mera quantificazione, perciò ovviamente subordinata al
riconoscimento dell’an debeatur), non confutano ritualmente, né con appropriati ed
esaurienti riferimenti, le valutazioni e gli apprezzamenti di merito, operati con sufficienti e
6

avrebbe spiegato effetti anche riguardo al maggio credito non azionato in quella sede

ud. 19-09-17 / r.g. 21872-12

coerenti argomentazioni da parte della competente Corte distrettuale, il cui ragionamento
decisorio non può quindi essere sindacato in questa sede di legittimità.
Pertanto, il ricorso va respinto, con la conseguente condanna del soccombente al rimborso
delle relative spese.
P.Q.M.
la Corte RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese, che liquida

ed in euro #200,00# per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per
legge.
Così deciso in Roma il 19 settembre 2017

Il PRESIDENTE

a favore della società controricorrente in euro #6500,00# per compensi professionali

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