Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3864 del 15/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 15/02/2021), n.3864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22926/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – ADER (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro(

S.R. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

NOCE LUCIANO e dall’Avv. ZUCCALA’ MICHELE, elettivamente domiciliato

in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di

CASSAZIONE

– controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, n. 157/23/2019, depositata il 15 gennaio

2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 12 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il contribuente S.R. ha impugnato una comunicazione di iscrizione ipotecaria e con essa diverse cartelle di pagamento per tributi vari.

La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza in data 15 gennaio 2019, ha accolto l’appello del contribuente. Il giudice di appello ha accolto la preliminare eccezione del contribuente, secondo cui il concessionario della riscossione si è costituito tramite avvocati del libero foro, ritenendo che, a seguito della soppressione di Equitalia SPA con decorrenza dal 1 luglio 2017 e successione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, l’Ente successore deve necessariamente stare in giudizio personalmente a termini del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, salvo che sia assistita dall’Avvocatura dello Stato; conseguentemente, la difesa apprestata da un avvocato del libero foro deve essere ritenuta priva di ius postulandi.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, resiste con controricorso il contribuente intimato.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1 – Con il primo motivo si deduce violazione del D.Lgs. 546 del 1992, art. 11, comma 2 e art. 15, comma 2-sexies, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 8, conv. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-novies, conv. dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere ritenuto la Commissione Regionale che l’agente della riscossione non possa essere assistito da un avvocato del libero foro, anche alla luce della norma interpretativa di cui al D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11 e art. 12, comma 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo nullità della sentenza per non avere l’Ufficio concesso termine all’agente della riscossione per regolarizzare il mandato alle liti originariamente conferito all’avvocato del libero foro.

2 – Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis c.p.c., non avendo il provvedimento impugnato deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte.

3 – Il primo motivo è fondato.

3.1 – Questa Corte ha statuito che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione – salva la facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace – si avvale, nei casi previsti dalla Convenzione stipulata con l’Avvocatura dello Stato – di quest’ultima per i casi ad essa riservati dalla Convenzione; negli altri casi si può avvalere di avvocati del libero foro, senza necessità della delibera prevista dal R.D. 43, art. 43, comma 4, R.D. 30 ottobre 1933, n. 161, art. 1, comma 4, ovvero anche nei casi in cui, ancorchè riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio (Cass., Sez. U., 19 novembre 2019, n. 30008).

3.2 – Si è pertanto osservato che, a termini della suddetta Convenzione (Protocollo di intesa), il par. 3.4.2 della stessa, prevede che l’Ente stia in giudizio avvalendosi anche di avvocati del libero foro nelle controversie relative a liti innanzi alle Commissioni Tributarie (Cass., Sez. VI, 29 settembre 2020, n. 20646; Cass., Sez. VI, 18 settembre 2020, n. 19448).

3.3 – Il che, del resto, è conforme al fatto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, riguarda la rappresentanza processuale dell’Agente della riscossione, ossia la capacità e alla legittimazione a stare in giudizio dell’organo che rappresenta l’ente, laddove la difesa tecnica è disciplinata dal successivo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12. Se, pertanto, la rappresentanza processuale può essere assunta da un delegato a sottoscrivere l’atto difensivo (Cass., Sez. V, 14 ottobre 2015, n. 20628), questa delega può essere conferita anche a un avvocato del libero foro, in considerazione del fatto che l’attribuzione all’agente della riscossione della capacità di stare in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata non esclude la possibilità di avvalersi della difesa tecnrca, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12 (Cass., Sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 25625).

4 – La sentenza impugnata, nel ritenere che l’agente della riscossione non potesse essere assistito da un avvocato del libero foro, non ha fatto corretto governo dei suindicati principi, con conseguente cassazione della sentenza e assorbimento dell’esame del secondo motivo. Va, pertanto, disposto il rinvio alla CTR a quo per l’esame del merito e anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021

 

 

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