Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3864 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5727-2011 proposto da:

M.V. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUIGI RIZZO 41, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

ODDO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO LAFACE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il 23/12/2010

R.G.N. 13186/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito l’Avvocato LAFACE FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con Decreto 23 dicembre 2010, il Tribunale di Catania rigettava l’opposizione proposta da M.V. avverso lo stato passivo del (OMISSIS) s.r.l., da cui era stato escluso il suo credito di Euro 13.971,98, a titolo di mancata corresponsione di retribuzioni (settembre, ottobre e novembre 2007) e di t.f.r..

A motivo della decisione, il Tribunale riteneva la mancata allegazione, e tanto meno la prova (neppure adeguatamente offerta con i capitoli di prova dedotti, irrilevanti ai fini della decisione), dell’attività concretamente svolta alle dipendenze della società poi fallita, sulla sola base dell’attestazione (della sua prestazione lavorativa in qualità di impiegata di banco dal 22 luglio 2007 al 5 novembre 2007) dell’Ufficio provinciale del Lavoro di Messina, nell’inattendibilità per difetto di sottoscrizione e comunque nell’inopponibilità, in carenza di data certa, delle buste paga e dell’estratto contributivo dell’Inps.

Con atto notificato il 21 febbraio 2011 M.V. ricorre per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; la curatela fallimentare è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con unico motivo, la ricorrente deduce vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto decisivo e controverso della mancata prova, a carico della curatela resistente, del pagamento degli emolumenti retributivi spettantile, una volta documentalmente dimostrata la sussistenza (pure ritenuta dal Tribunale) del rapporto di lavoro subordinato e nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il motivo è inammissibile.

Ed infatti, esso è generico, per omessa confutazione della ratio decidendi del decreto impugnato: sicchè, così come formulato, viola la prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige l’illustrazione del motivo con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202).

La decisione si basa su un argomentato ragionamento probatorio (per le ragioni esposte a pgg. da 2 e 4 del decreto), certamente nè omesso nè contraddittorio, che avrebbe forse potuto essere denunciato sotto il profilo della motivazione insufficiente, secondo il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, evincibile nell’ipotesi di obiettiva carenza, nel complesso della sentenza, del procedimento logico che abbia indotto il giudice di merito, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento (Cass. s.u. 25 ottobre 2013, n. 24148): il che però non ha fatto parte ricorrente, limitatasi alla sua mera enunciazione nella rubrica del mezzo, senza alcuno sviluppo argomentativo nel suo svolgimento.

Nè tanto meno sussiste la dedotta nullità della sentenza, per inesistenza delle ragioni della decisione, in quanto requisito da apprezzare esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. 20 gennaio 2015, n. 920; Cass. 10 novembre 2010, n. 22845): ragioni invece chiaramente comprensibili per la loro chiara esposizione.

Sicchè, il mezzo in realtà si risolve in una non consentita contestazione della valutazione probatoria e dell’accertamento in fatto, di esclusiva competenza del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivato (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), come appunto si verifica (per le già richiamate ragioni) nel caso di specie.

Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente l’inammissibilità del ricorso, senza assunzione di provvedimenti sulle spese del giudizio, per la mancanza di difese in esso della curatela vittoriosa.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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