Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38635 del 06/12/2021

Cassazione civile sez. II, 06/12/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 06/12/2021), n.38635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15003-2016 proposto da:

F.G., rappresentata e difesa dall’avv. GIOVANNI MARCO ZOPPI;

– ricorrente –

contro

EDILING DI I.F. & M. SNC, ORA EDILING DI

I.M., IN PERSONA DEL TITOLARE, rappresentata e difesa

dagli avv.ti FABIO GEROLIMETTO, EMANUELE AMBROGIO CERASO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4735/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/05/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudizio trae origine dalla domanda proposta dalla Ediling di I.F. & M. snc nei confronti di F.G., innanzi al Tribunale di Monza, avente ad oggetto il pagamento del residuo corrispettivo per i lavori di ristrutturazione eseguiti presso l’immobile della convenuta, oltre alla condanna al risarcimento dei danni.

Per quel che rileva in sede di legittimità, la domanda venne parzialmente accolta in primo grado; la decisione venne confermata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza dell’11.12.2015.

Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso F.G. sulla base di due motivi.

La Ediling di I.F. & M. snc ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che vi fosse stata acquiescenza alla sentenza d’appello in quanto la F. avrebbe dato esecuzione alla sentenza, attraverso il pagamento delle somme alle quali era stata condannata.

L’eccezione è infondata.

L’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 329 c.p.c., consiste nell’accettazione della pronuncia, ossia nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita, potendo, in quest’ultimo caso, ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione e dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia (Cass. 2014 n. 13293 – Cass. 2006 n. 4650; per l’affermazione del principio generale in tema di acquiescenza, vedi Cass. 2019 n. 18976).

Questa Corte ha affermato, con orientamento costante al quale va dato continuità, che l’acquiescenza, ai sensi dell’art. 329 c.p.c., non può essere ravvisata nel fatto che il soccombente abbia pagato il debito di cui alla sentenza esecutiva, ancorché senza espressa riserva d’impugnazione, né può evincersi dal fatto che egli ne abbia chiesto la rateazione (ex multis Cassazione civile sez. II, 18/04/2014, n. 9075) in quanto detto comportamento non è incompatibile con la volontà di impugnare ma può essere dovuto ad altre ragioni, come, per esempio, la volontà di non subire la procedura esecutiva da parte del creditore.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce testualmente la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 184 e 194 c.p.c., per avere i giudici territoriali considerato mezzo di prova la CTU e violazione dell’art. 2697 c.c. e del principio del contraddittorio” perché sarebbero state inserite tra le opere extracontratto la ” la rimozione del maggiore spessore del sottofondo” sulla base della CTU, senza che le parti avessero contestato che dette opere fossero inserite nel contratto; inoltre, l’esistenza di un “maggiore spessore del sottofondo”, rispetto a quello preventivato, sarebbe stata riscontrata non sull’effettivo stato dei luoghi ma sulla base di documenti acquisiti dal CTU, in violazione del principio del contraddittorio. Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha determinato le opere extracontratto e, segnatamente il rifacimento di parte del sottofondo della pavimentazione, non sulla base di documentazione acquisita autonomamente ma sull’esame del computo metrico, il quale non conteneva alcun riferimento allo spessore del sottofondo. Nella motivazione della sentenza impugnata (pag.6), viene dato atto che l’appaltatrice aveva svolto il rifacimento di parte del sottofondo delle pavimentazioni con materiale alleggerito, intervento non preventivato nel computo metrico, privo dell’indicazione dello spessore del sottofondo.

La valutazione tecnica è stata compiuta dal CTU sulla base della documentazione in atti e della pacifica esecuzione dell’opera, peraltro non contestata dalla committente.

Alle conclusioni del CTU ha aderito motivatamente la Corte d’appello, che ha considerato extra contratto la maggiore demolizione del sottofondo sicché non va ravvisata nessuna inversione dell’onere della prova né alcun vizio della consulenza, che possa inficiarne la validità per violazione del principio del contraddittorio.

Il ricorso per cassazione, riportando stralci della consulenza, contesta accertamenti di fatto svolti dal giudice di merito, sui quali è stata fondata la valutazione delle risultanze istruttorie, sottratta al sindacato di legittimità.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la corte di merito avrebbe considerato come opere extra contratto l’installazione degli split dell’impianto di condizionamento che, invece, rientrerebbero nella realizzazione dell’impianto.

Il motivo è inammissibile.

A pag 8 della sentenza impugnata si riporta quanto previsto in contratto e, segnatamente, la “predisposizione di impianto di raffreddamento mediante posa di tubazione vuota per macchina di raffreddamento e split”; la corte ha interpretato il documento nel senso che in esso si faceva riferimento alla predisposizione dell’impianto di condizionamento ma non degli split.

Anche detta interpretazione implica valutazioni demandate al giudice di merito sottratte al sindacato di legittimità.

A tal riguardo occorre ricordare che per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892/2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

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