Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3863 del 19/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3863 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 24541-2011 proposto da:
MENEGHETTI ANGELO, MENEGHETTI FABIANO,
MENEGHETTI SABRINA, BOZZOLAN GIOVANNINAGIANNINA BZZGNN41B41B213L, MENEGHETTI FEDERICA,
MENEGHETTI DANIELE in qualità di eredi di Meneghetti Elia,
elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 5,
presso lo studio dell’avvocato MIELE RENATO, rappresentati e
difesi dagli avvocati MARTELLATO LUIGINO MARIA, SANDRO
LIVIERO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
ZAGO CAMILLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
CARSO 51, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RUFFINI,

Data pubblicazione: 19/02/2014

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRARA
FEDERICO PINO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1470/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito per il controricorrente l’Avvocato Alessandro Ruffini che si
riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:

1. Con citazione notificata il 23 febbraio 1995 Elia Meneghetti
convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Padova Camino Zago,
chiedendo di essere risarcito dei danni arrecati alle colture esistenti su
un fondo di cui era affittuario da un bovino di proprietà dello Zago.
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestò le avverse pretese. Negò
che l’animale che aveva devastato il raccolto dell’attore gli
appartenesse. Affermò che il bovino, di proprietà della società
Europea 90 s.a.s., era scappato da un autocarro della stessa, che era
fermo nel cortile del suo predio.
Chiese ed ottenne di chiamare in causa Europea 90.
Ric. 2011 n. 24541 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-2-

VENEZIA del 12.5.2010, depositata il 14/07/2010;

2. Con sentenza del 2 maggio 2003 il giudice adito rigettò la domanda.
Proposto gravame principale da Giannina Bozzolan, Angelo, Federica,
Sabrina, Daniele e Fabiano Menighetti, eredi di Elia Menighetti,
deceduto nelle more, nonché gravame incidentale da Camino Zago, la
Corte d’appello di Venezia, in data 14 luglio 2010, li ha respinti

spese di giudizio.
Secondo il decidente dalle risultanze istruttorie era emerso che la fuga
del bovino era intervenuta in un momento in cui l’animale si trovava
ancora all’interno dell’automezzo di proprietà di Europa 90, ed era
quindi nella piena disponibilità della stessa. Ha aggiunto che il bovino
era stato pur sempre legato da un dipendente della società, la quale
avrebbe pertanto dovuto accertarsi che la fune fosse sufficientemente
stretta.
Avverso detta pronuncia ricorrono a questa Corte Giannina Bozzolan,
Angelo, Federica, Sabrina, Daniele e Fabiano Menighetti, formulando
sei motivi.
Resiste con controricorso Camino Zago.
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata,
successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,
inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi
rigettato.
Queste le ragioni.
4. Con il primo motivo di ricorso gli impugnanti denunciano
violazione dell’art. 2052 cod. civ. nonché vizi motivazionali. Oggetto
delle critiche è l’affermazione del giudice di merito secondo cui i danni

Ric. 2011 n. 24541 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-3-

entrambi, condannando gli appellanti principali al pagamento delle

causati da un animale gravano su colui che ne abbia la effettiva e
concreta disponibilità, anche se non proprietario, di talché, essendo il
bovino ancora all’interno dell’autocarro di Europa 90 nel momento in
cui ebbe a scappare, lo Zago non poteva essere chiamato a rispondere
dei pregiudizi dallo stesso cagionati.

farebbero malgoverno del disposto della norma codicistica innanzi
menzionata, nella interpretazione offertane dalla giurisprudenza di
legittimità.
Con il secondo mezzo deducono violazione dell’art. 1687 cod. civ.
Sostengono che, in base alla disciplina del contratto di trasporto, e
considerato che pacificamente l’autocarro di Europa 90 si trovava
all’interno della proprietà dello Zago, la consegna del bovino al
destinatario doveva considerarsi ormai avvenuta.
Con il terzo motivo denunciano violazione dell’art. 2052. Rilevano che
erroneamente la questione relativa alla proprietà della mucca era stata
ritenuta assorbita dalla accertata permanenza della disponibilità della
stessa in capo a Europa 90, laddove, non potendo la società esserne
considerata utilizzatrice, era rilevante stabilire chi ne fosse proprietario.
Con il quarto mezzo, prospettando violazione dell’art. 112 cod. proc.
civ., gli esponenti lamentano che il giudice d’appello non abbia
pronunciato sulla domanda subordinata di condanna in solido del
convenuto e della chiamata Europa, proposta dall’attore, ex art. 2043,
per mancanza, nel fondo rustico di proprietà dello Zago, di una
recinzione idonea a impedire la fuga di animali.
Con il quinto motivo denunciano, ancora una volta, violazione dell’art.
112 cod. proc. civ. per non avere la Corte d’appello pronunciato sulla
domanda di accertamento negativo della proprietà del bovino proposta
dallo Zago.
Ric. 2011 n. 24541 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-4-

Secondo gli esponenti le argomentazioni del giudice di merito

Con il sesto motivo, lamentando violazione degli artt. 91 e 92 cod.
proc. civ., gli esponenti criticano la loro condanna al pagamento delle
spese del giudizio di gravame laddove, essendo stati respinti e l’appello
principale e quello incidentale, gli oneri economici del processo
andavano almeno compensati.

essere esaminati congiuntamente, per la loro intrinseca connessione,
sono privi di pregio.
Gli impugnanti non contestano il principio di diritto, ripetutamente
affermato da questa Corte, in base al quale la responsabilità per il
danno causato dall’animale, prevista dall’art. 2052 cod. civ., incombe a
titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi se ne
serve, per tale dovendosi intendere non già il soggetto, diverso dal
proprietario, che vanti sull’animale un diritto reale o parziale di
godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sulla sua
utilizzazione, ma colui che, col consenso del proprietario, ed anche in
virtù di un rapporto di mero fatto, usa l’animale per soddisfare un
interesse autonomo (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16023; Cass. civ.
9 dicembre 1992, n. 13016).
Essi criticano piuttosto l’applicazione che di tali arresti ha fatto il
decidente nel caso concreto, assumendo in sostanza che Europa 90
non poteva essere ritenuta utilizzatrice del bovino, posto che l’ utilitas
idonea a fondare la responsabilità di cui all’art. 2052 cod. civ. andrebbe
identificata con il godimento dell’animale in conformità alla sua
naturale destinazione.
5. L’assunto non è condivisibile.
Esso postula un’interpretazione speciosa delle affermazioni della
giurisprudenza di legittimità, la quale, in piena aderenza al tenore della
norma — secondo cui il proprietario di un animale o chi se ne serve per
Ric. 2011 n. 24541 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-5-

4. Il primo, il terzo e il quinto motivo di ricorso, che si prestano a

il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dallo
stesso, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o
fuggito, salvo che provi il caso fortuito — ha in sostanza affermato che
è responsabile dei danni cagionati da un animale chi ne abbia la
effettiva e concreta disponibilità.

pretese, naturali destinazioni del bovino, peraltro di non agevole
identificazione, esulano dalla lettera e dalla ratio della disposizione in
esame.
Da tanto consegue altresì che correttamente l’indagine volta a stabilire
chi ne fosse proprietario è stata ritenuta assorbita.
In tale contesto non ha quindi alcun senso la doglianza volta a far
valere l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento negativo
avanzata dalla Zago. E tanto a prescindere da ogni rilievo in ordine alla
carenza di interesse degli impugnanti a dolersene.
6. Le censure svolte nel secondo motivo di ricorso, a prescindere dai
profili di inammissibilità derivanti dal richiamo alla disciplina del
contratto di trasporto, che è questione non trattata nella sentenza
impugnata, e quindi nuova, finiscono per contestare la ricostruzione
dei fatti di causa accolta dal giudice di merito, segnatamente in ordine
all’intervenuto perfezionamento o meno della consegna del bovino allo
Zago. Esse mirano quindi a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle
prove, preclusa in sede di legittimità.
7. Neppure colgono nel segno le contestazioni volte a far valere
l’omesso esame della domanda di condanna ex art. 2043 cod. civ.,
oggetto del quarto mezzo.
La prospettazione di una responsabilità extracontrattuale di Zago per
avere concorso alla produzione del danno attraverso la non perfetta
recinzione della sua proprietà è anch’essa nuova, avendo il giudice di
Ric. 2011 n. 24541 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-6-

Ne deriva che lo scrutinio sulla conformità o meno del godimento a

merito valutato la predetta circostanza esclusivamente in relazione al
disposto dell’art. 2052 cod. civ.
Né l’evocazione del generale principio del neminem laedere

sotto tale,

specifico profilo, può ritenersi insita nell’uso della locuzione anche che,
nelle conclusioni degli attori, ha accompagnato il richiamo all’art. 2052

ciò fosse, il silenzio serbato sul punto dal giudice di primo grado non è
stato oggetto di specifiche censure in sede di gravame.
Ne deriva che la questione non è mai entrata nel thema decidendum del
giudizio di appello.

8. Infine correttamente le spese del grado sono poste a carico degli
appellanti principali.
E invero, pur avendo la Corte territoriale enunciato in dispositivo il
rigetto di entrambi gli appelli, in realtà ha ritenuto assorbito quello
proposto dallo Zago, espressamente qualificandolo in motivazione
incidentale condizionato. Ed è pacifico nella giurisprudenza di questa
Corte che la portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va
individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche
della motivazione (confr. Cass. civ. 8 luglio 2010, n. 16152).
Il ricorso appare pertanto destinato al rigetto”.
Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione,
che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella
memoria di parte ricorrente.
A confutazione delle stesse è sufficiente osservare che l’esegesi dell’art.
2052 cod. civ. posta a base della proposta di decisione formulata dal
relatore è in continuità con il principio, enunciato nella sentenza 11
dicembre 2012, n. 22632, secondo cui la responsabilità prevista dall’art.
2052 cod. civ. è collegata alla custodia, più che alla proprietà
dell’animale, nel senso che il proprietario risponde solo in quanto sia
Ric. 2011 n. 24541 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-7-

cod. civ. fin dall’atto introduttivo del giudizio. Peraltro, quand’anche

anche custode, secondo il significato che tale termine assume
nell’ambito della disciplina delle varie fattispecie di responsabilità
oggettiva, qual è quella in questione: telinine che, nello specifico, sta a
designare il rapporto in forza del quale taluno detenga
contemporaneamente il potere di gestione, di vigilanza e di controllo

In sostanza, la previsione secondo cui “il proprietario di un animale o
chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni
cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse
smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”, altro non significa
che, quando vi sia dissociazione fra proprietà e custodia, la
responsabilità grava sul custode e non sul proprietario, fermo restando,
ad evitare equivoci, che per custode e responsabile si intende non chi
detenga l’animale per conto e nell’interesse del proprietario (quale il
dipendente, lo stalliere, ecc.: cfr. Cass. civ. Sez. 3, 28 aprile 2010 n.
10189), ma chi lo gestisca autonomamente e in modo indipendente, in
vista del perseguimento di un interesse proprio ed autonomo rispetto a
quello del proprietario (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 7 luglio 2010 n. 16023).
Ora, nella fattispecie dedotta in giudizio, la Corte di appello ha
affermato che il trasportatore, nel corretto adempimento della
prestazione a suo carico, era tenuto a gestire l’animale fino al
completamento delle operazioni di consegna, di takhé il proprietario
non poteva essere chiamato a rispondere dei danni provocati dalla fuga
del bovino.
E tale decisione, giuridicamente corretta e adeguatamente motivata,
resiste alle critiche degli esponenti.
Il ricorso deve pertanto esser rigettato.
Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.
Ric. 2011 n. 24541 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-8-

dell’animale, e il potere di trarne utilità e profitto.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.200,00 (di cui euro
200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio

2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA