Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3863 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. I, 17/02/2020, (ud. 11/09/2019, dep. 17/02/2020), n.3863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25604/2015 proposto da:

Fallimento della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), in persona del curatore

Dott. T.A., elettivamente domiciliato in Roma,

viale Gioacchino Rossini, n. 18, presso lo studio dell’avvocato

Vaccari Gioia, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Cantalupo Isabella, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

(OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, e T.A., in proprio e quale socio

accomandatario della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in Roma, via A. Gramsci, n. 14, presso lo studio

dell’avvocato Dinacci Giampiero, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Lascari Roberto, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Bracco s.p.a., CTF Group s.c.a.r.l., Farcopa Distribuzione s.r.l.,

Montefarmaco OTC s.p.a., Unico La Farmacia dei Farmacisti s.p.a,

Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale

presso la Corte di Appello Brescia, Pubblico Ministero in persona

del Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Cremona, Società

Italo Britannica L. Manetti – H. Roberts & C. per azioni;

– intimati –

avverso la sentenza n. 997/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

pubblicata il 24/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal cons. DE MARZO GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA, che si riporta alle conclusioni già scritte,

depositate e comunicate alle parti (accoglimento del terzo motivo in

via principale; rigetto del primo e secondo motivo; assorbimento

dell’incidentale);

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Alberto Colitti, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e rigetto

dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

Giampiero Dinacci che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;

accoglimento dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 24 settembre 2015 la Corte d’appello di Brescia ha revocato la sentenza dichiarativa del fallimento della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) (d’ora innanzi, la Farmacia).

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato che erroneamente il Tribunale, investito sia delle istanze per il fallimento della Farmacia sia della domanda di concordato, aveva delibato le prime, dichiarando il fallimento della società, senza previamente esaminare la seconda, nell’ambito della quale avrebbe dovuto porsi il problema del fallimento, intervenuto dopo la presentazione della domanda di concordato, del socio accomandatario.

3. Avverso tale sentenza il curatore del fallimento della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ai quali hanno resistito con controricorso la (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) e T.A., in proprio e quale socio accomandatario della s.a.s., che hanno anche proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. Bracco s.p.a., CTF Group s.c.a.r.l., Farcopa Distribuzione s.r.l., Montefarmaco OTC s.p.a., Unico La Farmacia dei Farmacisti s.p.a, la Società Italo Britannica L. Manetti – H. Roberts & C. per azioni non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 75,78,79,80,100 c.p.c.; artt. 2293,2315,2288 c.c., L. Fall., art. 42 nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, rilevando: a) che il T., socio accomandatario della Farmacia, al momento della dichiarazione di fallimento di quest’ultima, era stato, a propria volta, dichiarato fallito, quale imprenditore individuale (sentenza del 25 febbraio – 2 marzo 2015 del Tribunale di Cremona, confermata dalla Corte d’appello); b) che, pertanto, ai sensi dell’art. 2288 c.c., egli aveva perso di diritto la qualità di socio e, ai sensi della L. Fall., art. 42, aveva perso il possesso e l’amministrazione dei propri beni, tra i quali era inclusa la partecipazione societaria nella Farmacia; c) che, peraltro, il 13 ottobre 2014, l’altra socia della Farmacia aveva esercitato il proprio diritto di recesso, rinunciando alla liquidazione della propria quota; d) che, nei sei mesi successivi, non era comunque stata ricostituita la pluralità dei soci; e) che, in definitiva, il T., avendo perso la qualità di socio accomandatario e di amministratore della Farmacia, era divenuto privo di legittimazione a proporre il reclamo deciso con la sentenza impugnata e carente di interesse; f) che solo un curatore speciale avrebbe potuto coltivare l’iniziativa.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 101,102,331 c.p.c., per omessa integrazione del contraddittorio nel giudizio di reclamo rispetto ad alcuni creditori che avevano presentato istanza di fallimento (CTF Group soc. coop. a r.l.; Società Italo Britannica L. Manetti – H. Roberts e C. per azioni; Montefarmaco OTC s.p.a.; T.A. personalmente).

3. Con il terzo motivo si lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossia il fallimento individuale del T., e dei conseguenti riflessi sul modo di applicare il principio di prevenzione della procedura di concordato preventivo.

Rileva il ricorrente che il giudice di primo grado, pur ritenendo insussistente siffatto principio, aveva, nella motivazione della sentenza dichiarativa di fallimento, dato atto della pendenza della procedura concordataria “oggi (…) destinata a trovare chiusura anticipata”, proprio in ragione del fatto che, dopo la presentazione della domanda di concordato e l’ammissione alla procedura, ai sensi della L. Fall., art. 163, il socio accomandatario, unico socio e amministratore della società era stato dichiarato fallito. Riprova della esattezza di siffatta conclusione poteva ritrarsi dal fatto che la sentenza impugnata non avesse revocato il decreto di inammissibilità della proposta di concordato.

4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la Farmacia lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello disposto la revoca del decreto del 14 – 20 maggio 2015, con il quale il Tribunale di Cremona aveva dichiarato l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo.

5. Il secondo motivo del ricorso principale, investendo l’integrità del contraddittorio nel giudizio di reclamo, ha carattere logicamente preliminare.

Esso è infondato, in quanto i soggetti indicati dal ricorrente non risultano essere stati creditori della società, ma dell’imprenditore individuate: essi sono stati considerati, infatti, dal Tribunale che ha dichiarato il fallimento della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) come interventori volontari adesivi, per il fatto di avere, a seguito della iniziale riunione del procedimento concernente la posizione del T. come imprenditore individuale, rassegnato conclusioni anche in relazione alla società.

Ne discende l’insussistenza di ragioni giustificative della integrazione del contraddittorio.

6. Il primo e il terzo motivo del ricorso principale, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati nei termini che si vanno ad illustrare.

La decisione impugnata ha valorizzato le conclusioni raggiunte dalla sentenza Cass. Sez. Un., 15 maggio 2015, n. 9935, secondo la quale la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6, impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dalla L. Fall., artt. 162,173,179 e 180, ma non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M., nè ne consente la sospensione, ben potendo lo stesso essere istruito e concludersi con un decreto di rigetto.

La Sezioni Unite hanno sottolineato, peraltro, che viene in rilievo non una pregiudizialità tecnico-giuridica, ma soltanto una valutazione di opportunità operata dal legislatore, aggiungendo che la temporanea non dichiarabilità dei fallimento non riguarda le fasi d’impugnazione dei provvedimenti che pongono fine alla prospettiva concordataria e perciò che, per dichiarare il fallimento, non è necessario attendere l’esito di dette impugnazioni.

Ora, un primo, assorbente rilievo è costituito dal fatto che la sentenza dichiarativa di fallimento è stata pubblicata il 20 maggio 2015 e da tale data ha prodotto i suoi effetti, ai sensi della L. Fall., art. 16, u.c..

Il decreto con il quale il medesimo Tribunale di Cremona ha dichiarato l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo risulta depositato in pari data, con la conseguenza che la premessa della sentenza impugnata, secondo cui quest’ultima decisione sarebbe venuta ad esistenza in data successiva alla sentenza dichiarativa di fallimento è smentita dagli atti.

In ogni caso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, il coordinamento delle decisioni è stato anche realizzato nella sostanza, dal momento che la sentenza dichiarativa di fallimento, al di là delle considerazioni dedicate, in generale, al superamento del principio della prevenzione della procedura di concordato, alla stregua delle indicazioni di Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521, contiene una puntuale analisi dello stato di insolvenza anche alla luce di quanto emergente dal piano concordatario, che, pertanto, è stato esaminato; e ciò anche in relazione alla previa dichiarazione di fallimento del socio accomandatario, unico socio della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)

In effetti, del resto, la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone determina la sua esclusione di diritto dalla società, ai sensi dell’art. 2288 c.c. applicabile ex art. 2293 c.c., alla società in nome collettivo (e, deve aggiungersi, con riguardo al caso di specie, ex art. 2315 c.c. alle società in accomandita semplice: v., puntualmente, Cass. 18 marzo 2015, n. 5449).

Ne discende che dalla motivazione della sentenza dichiarativa di fallimento emerge una puntuale considerazione delle ragioni insuperabili di inammissibilità della proposta di concordato.

7. Con riguardo al ricorso incidentale, si osserva che le critiche concernenti il decreto con il quale è stata dichiarata l’inammissibilità della proposta concordataria – critiche che la Corte d’appello ha ritenuto assorbite dalla pronuncia di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento -, potranno essere riproposte dinanzi al giudice di rinvio, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; rigetta il secondo; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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