Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3863 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 17/02/2011), n.3863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli ll.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanili

Bettolo n. n. 17, presso lo studio dell’Avv. Pivellini Francesco, che

la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Discepolo Maurizio, del

foro di Ancona per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.A.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

3369/2007 del 27.04.2007/19.10.2007 nella causa iscritta al n. 4517

R.G. dell’anno 2004;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis

nella pubblica udienza del 21.01.2011;

udito l’Avv. Diego Perucca, per delega dell’Avv. Maurizio Discepolo,

per la ricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, ritualmente depositato, T.A. proponeva appello contro la sentenza n. 1221/2003 del Tribunale di Roma, con la quale era stata rigettata la domanda proposta nei confronti di M.L., intesa ad ottenere declaratoria di illegittimita’ del licenziamento e condanna della convenuta al pagamento di differenze retributive in relazione a rapporto di lavoro subordinato come banchista di 5 livello.

All’esito la Corte di Appello di Roma, all’esito di consulenza tecnica contabile, con sentenza n. 3369 del 2007, in riforma della decisione di primo grado, ha cosi’ provveduto: a) ha riconosciuto sussistente la subordinazione sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi e dell’interrogatorio libero della M.; b) ha ritenuto la legittimita’ del licenziamento in mancanza di prova da parte della lavoratrice;

c) ha liquidato a favore dell’appellante le differenze retributive per l’orario ordinario, la tredicesima mensilita’ e il TFR, con esclusione delle ferie non godute, dello straordinario e della quattordicesima mensilita’, i tutto per Euro 37.810,09, oltre accessori.

La M. ricorre per cassazione la societa’ con sette motivi.

L’intimata non si e’ costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., contestando l’impugnata sentenza laddove individua il carattere dell’eterodirezione nella mera predisposizione dei turni da parte della datrice di lavoro e pone in evidenza una serie di elementi di contorno non decisivi ai fini dell’integrazione del requisito della subordinazione, come l’orario di lavoro, l’inserimento della lavoratrice in un sistema di turnazione,la tipologia delle mansioni svolte.

Con il secondo motivo la ricorrente contesta la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2094 c.c., per non avere considerato che la lavoratrice aveva svolto attivita’ concorrenziali in altri esercizi commerciali. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., sostenendo che il giudice di appello non ha preso in considerazione la dichiarazione 20.03.1995 sottoscritta dalla T., che ammetteva di avere percepito compensi per l’anno 1994 per collaborazione coordinata e continuativa senza vicolo di subordinazione e di orario.

Con il quarto motivo la ricorrente ribadisce il precedente rilievo in relazione alla dichiarazione della T., che, ai sensi dell’art. 2702 c.c., avrebbe dovuto essere ritenuta riconosciuta in difetto di formale disconoscimento.

4 Con il quinto e sesto motivo la ricorrente contesta la decisione impugnata in relazione a violazione dell’art. 116 c.p.c., assumendo che l’accertamento dell’esistenza della subordinazione poggia su prove testimoniali generiche. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che – di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria ai fini dell’accertamento della natura subordinata del rapporto – il giudice di appello non ha verificato l’adempimento dell’onere della prova a carico della parte ricorrente.

2) Le esposte doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per la loro intima connessione, sono prive di pregio e vanno disattese.

Secondo costante orientamento di questa Corte e’ devoluta al giudice di merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilita’ e concludenza, la scelta – tra le risultanze probatorie – di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (ex plurimis Cass. sentenza n. 9834 del 1995; Cass. sentenza n. 10896 del 1998).

La Corte territoriale nel caso di specie ha fatto corretta ap- plicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale, dando conto delle dichiarazioni dei testi, ritenendo sulla base di tali risultanze, come gia’ detto, che nel caso di specie fosse da ravvisare un rapporto di Lavoro subordinato, osservando che non era stata dimostrata dalla lavoratrice l’illegittimita’ del licenziamento intimato in relazione alla sua mancata presentazione al lavoro, e riconoscendo alla stessa lavoratrice le differenze retributive nella misura anzidetta di Euro 37.810,09.

Nell’ambito, cosi’ delineato e ricostruito dal giudice di appello, non assume decisiva rilevanza la richiamata dichiarazione 20.03.1995 della T., in quanto lo stesso giudice (cfr pag. 3 e pag. 4 sentenza impugnata) ha verificato – attraverso l’esame delle dichiarazioni dei testi escussi – le mansioni svolte dalla T. riconducendole ad un rapporto di lavoro subordinato e quindi implicitamente disattendendo tale dichiarazione.

La ricorrente da parte sua si e’ limitata a sottoporre all’esame di questa Corte una diversa valutazione delle risultanze delle prove rispetto a quella del giudice di appello, sorretta da congrua e logica motivazione, e quindi non censurabile in sede di legittimita’.

3. In conclusione il ricorso e’ destituito di fondamento e va rigettato;

Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituita l’intimata T..

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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