Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3863 del 16/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 3863 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: LEO GIUSEPPINA

ORDINANZA
sul ricorso 8089-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
2472

DEMONTIS RAFFAELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
RIZZO,

che la rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 16/02/2018

avverso la sentenza n. 9428/2010 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 21/03/2011 R.G.N. 311/08;

RG. 8089/2012

RILEVATO
che, con sentenza n. 9428/2010, la Corte di Appello di Roma ha
riformato la pronunzia del Tribunale della stessa sede, dichiarando la
nullità del termine apposto ai contratti, intercorsi tra Poste Italiane
S.p.A. e Demontis Raffaella dal 1/2/2002 al 30/4/2002 e dal 15/3/2004
al 31/5/2004, ai sensi dell’art. 1 del D.Igs n. 368/2001 – per “esigenze

conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più
funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da
innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o
sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonché
all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre,
11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002”,

il primo e “per ragioni di

carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla
sostituzione del personale addetto al servizio di recapito/smistamento
e trasporto presso il Polo Corrispondenza Lazio, assente con diritto alla
conservazione del posto di lavoro”,

il secondo -, nonché la

prosecuzione giuridica del rapporto dopo il 31/5/2004, ancora in atto,
ed il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno pari alle
retribuzioni maturate e spettanti dalla messa in mora del 14/6/2004,
sino alla scadenza del terzo anno successivo alla cessazione del
rapporto a termine, oltre accessori;
che avverso tale sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per
cassazione affidato a sette motivi, chiedendo, con il settimo motivo,
comunque l’applicazione dell’art. 32 della legge n. 183/2010

medio

tempore sopravvenuta;
che la Demontis ha resistito con controricorso;
che il P.G. non ha formulato richieste;
che sono state depositate memorie da parte della Demontis

CONSIDERATO
che, con il ricorso, si censura: 1) la nullità della sentenza in ordine agli
artt. 156 e 161 c.p.c. (in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4,

tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario

c.p.c.), assumendosi che la sentenza oggetto del giudizio di legittimità
sarebbe nulla per contrasto tra la motivazione ed il dispositivo, poiché
la Corte di merito motiva solo relativamente alla presunta illegittimità
del primo contratto e, nel dispositivo, dichiara l’illegittimità di entrambi
i contratti (peraltro indicando erroneamente come data di stipula del
secondo contratto il 15/3/1999, anziché il 15/3/2004); 2) la violazione
e falsa applicazione degli artt. 1, commi 1 e 2, del D.Igs. n. 368/2001;
4, comma 2, del D.Igs. n. 368/2001; 12 preleggi; 1362 e ss. c.c. e

per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di considerare il
contenuto degli accordi collettivi menzionati nel contratto individuale’,
dal quale si evince che gli elementi di specificazione richiesti dal D.Igs.
n. 368/2001 erano perfettamente sussistenti; 3) la errata motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in riferimento
all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.) per avere la Corte territoriale
omesso di considerare la possibilità della compresenza di più ragioni
giustificative dell’apposizione del termine, tra esse non incompatibili, a
costituire elemento di sufficiente specificazione delle esigenze sottese
al contratto; 4) la omessa decisione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio (in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5,
c.p.c.), per avere la Corte territoriale omesso di valutare l’ammissibilità
e rilevanza del capitolo di prova n. 11 (che viene riportato), diretto a
dimostrare la particolare incidenza dei processi di mobilità del
personale anche sull’articolazione produttiva di applicazione di parte
ricorrente; 5) la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 2,
del D.Igs. n. 368/2001; 2697 c.c., 115, 116, 244, 253 e 421, secondo
comma, c.p.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.),
assumendosi che la Corte territoriale avrebbe erroneamente invertito
l’onere della prova non tenendo conto del mutato quadro normativo di
riferimento, alla stregua del quale il datore di lavoro sarebbe ormai
esonerato da ogni onere probatorio circa le ragioni che avevano indotto
le parti alla stipula di un contratto a termine, essendo ciò limitato
esclusivamente alle esigenze legittimanti l’eventuale proroga dello
stesso; e che, comunque, la sussistenza delle esigenze organizzative
poste a fondamento del contratto a termine de quo era dimostrata

2

1325 e ss. c.c. (in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.),

attraverso il richiamo

per relationem

al contenuto degli accordi

aziendali indicati nella clausola appositiva del termine; 6) la violazione
ed erronea applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219
1223, 2094, 2099, 2697 c.c. (in riferimento all’art. 360, primo comma,
n. 3, c.p.c.), perché, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di
secondo grado, le retribuzioni potevano decorrere solo dal momento
dell’effettiva ripresa del servizio, e perché sull’aliunde perceptum era
onere del lavoratore provare di non avere intrattenuto altri e successivi

la società ricorrente chiede, poi, in caso di rigetto delle suindicate
censure, l’applicazione deila sopravvenuta disciplina in tema di
risarcimento introdotta dall’art. 32 della legge n. 183/2010;

che il primo motivo non è da accogliere, poiché ben si comprende
dall’impianto motivazionale della sentenza oggetto di questo giudizio
che la nullità del primo contratto trascina con sé anche quella del
secondo, in ordine al quale è stata erroneamente indicata, nel
dispositivo, la data di inizio nel 15/3/1999, anziché nel 15/3/2004,
data, quest’ultima, alla quale, in motivazione, si fa esplicito
riferimento; per la qual cosa, deve affermarsi che la data indicata
erroneamente in dispositivo sia, all’evidenza, da attribuire ad un mero
errore materiale;

che il secondo motivo è infondato perché, come più volte sottolineato
da questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., VI Sez. civ., ord. n.
9126/2016; Cass., Sez. lav., n. 16702/2010), dagli accordi indicati nel
contratto si desume l’attivazione, nel periodo dagli stessi considerato e
nell’ambito del processo di ristrutturazione in atto, di processi di
mobilità all’interno dell’azienda al fine di riequilibrare la distribuzione
su tutto il territorio nazionale; ma la persistenza, all’epoca
dell’assunzione della Demontis, della fase attuativa della procedura di
mobilità di cui agli accordi suindicati non è sufficiente ad integrare le
ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine ai sensi del D.Igs. n.
368/2001 e cioè ad individuare, in seno al contratto, le esigenze
produttive che, oggettivamente, avevano reso necessaria l’assunzione
della lavoratrice nell’ambito della struttura di destinazione, con
specifico riferimento alle mansioni affidate: la Corte di Appello di Roma

3

rapporti di lavoro né di avere percepito somme a titolo retributivo; 7)

ha puntualmente fatto applicazione di tali principi, ritenendo appunto
indispensabile che le ragioni dell’apposizione del termine dovessero
essere rapportate alla concreta situazione riferibile al singolo
lavoratore e che l’onere della prova incombesse sul datore di lavoro
(cfr., tra le molte, Cass., Sez. lav., nn. 6974/2013, 22716/2012,
2279/2010);
che il terzo motivo non coglie nel segno perché la Corte distrettuale
non ha accolto il gravame non per la inidoneità della compresenza, in

costituire elemento di sufficiente specificazione delle esigenze sottese
al contratto, bensì, anche per una diversa ratio decidendi costituita
dalla mancanza di prova in concreto delle specifiche esigenze relative
all’ufficio di destinazione, alle mansioni ed alla qualifica della
lavoratrice;
che

neppure il quarto motivo appare fondato perché la Corte

distrettuale non ha accolto il gravame della società, ancora una volta a
causa della mancanza di prova in concreto delle specifiche esigenze
relative all’ufficio di destinazione, alle mansioni e alla qualifica della
lavoratrice, sottolineando, altresì, che la genericità ed ambiguità della
clausola riportata nel contratto si riflette necessariamente sull’onere
probatorio, in quanto le spiegazioni offerte dalla società in giudizio
attengono soltanto al contenuto degli accordi ed alla situazione
generale dell’azienda, senza specificare nulla in ordine alla posizione
della Demontis;
che il quinto motivo non può essere accolto, perché, stabilito che
l’onere della prova è a carico del datore di lavoro, è ius receptum che
la mancata ammissione di un mezzo istruttorio denunciabile in sede di
legittimità deve riguardare specifiche circostanze oggetto della prova
sulle quali il giudice di legittimità può esercitare il controllo della
decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse (arg.

ex

Cass. nn. 21486/2011, 17915/2010); nella specie i capitoli di prova
non sono stati ammessi stante la loro genericità, come sottolineato
dalla Corte territoriale, sicché la contestazione finisce per risolversi
nella inammissibile prospettazione di una pretesa migliore e più
appagante considerazione dei dati acquisiti;

4

seno al primo contratto, di più ragioni tra esse non incompatibili a

che per quanto attiene alla censura contenuta nel sesto motivo,
relativa alla mancata attivazione dei poteri di ufficio in materia di prova
da parte dei giudici, si rileva che la società non specifica se in proposito
abbia tempestivamente invocato tale esercizio, con la necessaria
indicazione dell’oggetto possibile degli stessi (Cass. 23.10.2014 n.
22534; Cass. 12.3.2009n. 6023), ciò anche in palese violazione del
principio di autosufficienza del ricorso (Cass. ord. 20.4.2016 n.
10376); inoltre, deve richiamarsi l’insegnamento giurisprudenziale

in difetto di espressa motivazione sul punto, non è sindacabile in sede
di legittimità se non si traduce in un vizio’ di illogicità della sentenza:
vizio non ravvisabile nel caso de quo;
che,

pertanto, le statuizioni concernenti l’illegittimità del termine

resistono alle denunce contenute nei motivi che precedono;
che

è, invece, fondato l’ultimo motivo relativo alla richiesta di

applicazione dello

ius superveniens,

atteso che, come da ultimo

chiarito da Cass., Sez. Un., n. 21691/2016, la censura ex art. 360,
primo comma, n. 3, c.p.c. può concernere anche la violazione di
disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata,
ove retroattive, e quindi applicabili al rapporto dedotto, atteso che non
si richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di
legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione
adottata all’ordinamento giuridico e che relativamente al capo della
sentenza, con il quale erano state regolate le conseguenze risarcitorie,
non si era formato alcun giudicato;
che, pertanto, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto,
con rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di
legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che
dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante alla lavoratrice ai
sensi dell’art. 32 cit., per il periodo compreso fra la scadenza del
termine e la pronunzia del provvedimento con il quale il giudice ha
ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr., per tutte, Cass. n.
14461/2015), con interessi e rivalutazione su detta indennità da
calcolare a decorrere dalla data della pronunzia giudiziaria dichiarativa

5

secondo cui il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice, anche

della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di
lavoro subordinato (cfr., tra le altre, Cass. n. 3062/2016).

P.Q.M.

La Corte accoglie il motivo relativo all’art. 32 della legge n°. 183 del
2010; rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa

legittimità.
Così deciso nella Adunanza camerale del 25 maggio 2017.

composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA