Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3863 del 14/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26307-2011 proposto da:

CO.TRA.L. COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI S.P.A. C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo

studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.F. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

P.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIULIO VENTICINQUE 38, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

PELLETTIERI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CO.TRA.L. COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI S.P.A. C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo

studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 7659/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/10/2010 R.G.N. 10623/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;

udito l’Avvocato SILVESTRI MATTEO per delega Avvocato PROIA

GIAMPIERO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con li ricorso introduttivo delta lite P.F. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, la Compagnia Trasporti Laziali (CO.TRA.L.) S.p.A. per ottenere la condanna della società al pagamento di differenze retributive a titolo di compenso per lavoro straordinario feriale (in relazione al periodo 1/1/2000 – 31/12/2003) e a titolo ai compenso per lavoro festivo, lavoro notturno ed “indennità base di produttività” (in relazione al periodo 1/6/1991 – 31/12/2003).

A sostegno della domanda il ricorrente allegava che, con sentenza n. 12907/2000, divenuta definitiva, il Tribunale adito gli aveva già riconosciuto il diritto al ricalcolo delle differenze retributive (sulla base di un divisore orario pari a 37 ore settimanali) con riguardo al lavoro straordinario feriale per il periodo 1/6/1991 – 31/12/1999.

La domanda veniva respinta dal Tribunale, con sentenza n. 11833/2007, sul rilievo della sua infondatezza; il giudice di primo grado riteneva anche che non fosse stato provato il passaggio in giudicato della precedente sentenza n. 12907/2000, così escludendo che le argomentazioni ivi svolte potessero spiegare effetto vincolante ai fini della definizione del giudizio.

La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 7659/2010 (depositata il 29 ottobre 2010), in parziale accoglimento del gravame del P. ed in riforma della sentenza di primo grado, condannava la società al pagamento di una parte della somma richiesta dal lavoratore, corrispondente ai compensi per lavoro straordinario feriale prestato oltre le 37 ore settimanali, per il periodo 1/1/2000 – 31/12/2003.

La Corte rilevava come le parti, all’udienza del 5 marzo 2009, avessero concordato sul passaggio in giudicato della sentenza n. 12907/2000 del Tribunale di Roma e come tale sentenza potesse effettivamente costituire il presupposto su cui fondare la richiesta di pagamento dei compensi per lavoro straordinario feriale in relazione ai periodi successivi non oggetto di quel giudizio. Riteneva, invece, la Corte, per tale parte rigettando il gravame, che non potesse considerarsi provato il diritto del lavoratore ai compensi per lavoro festivo e notturno e per l’indennità base di produttività, compensi in relazione ai quali non poteva essere invocata la precedente pronuncia n. 12907/2000.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società con tre motivi; P. ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale, cui CO.TRA.L. S.p.A. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del proprio ricorso la CO.TRA.L. S.p.A., deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 e 2697 c.c., nonchè dell’art. 414 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto dell’appellante al compenso per lavoro straordinario feriale prestato dal 11/1/2000 al 31/12/2003 sulla base di quanto stabilito nella sentenza n. 12907/2000 del Tribunale di Roma resa fra le parti, nonostante che il lavoratore, nel corso del giudizio di primo grado, non avesse prodotto il relativo attestato di passaggio in giudicato.

Con il secondo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. (art. 360, n. 3), la società censura la sentenza per avere la Corte, ritenendo che la sentenza n. 12907/2000 del Tribunale di Roma potesse consentire l’accoglimento della domanda del lavoratore (volta al ricalcolo del compenso per lavoro straordinario feriale sulla base di un divisore orario pari a 37 ore settimanali) anche per il periodo ad essa successivo, violato i limiti del giudicato come imposti dalla norma denunciata.

Con il terzo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. (art. 360, n. 3), la società censura la sentenza per non avere la Corte ritenuto inammissibile, in quanto coperta dal giudicato, la domanda di compenso per lavoro straordinario feriale relativa ai primi quattro mesi del 2000 e ciò sul rilievo che il ricorso introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza n. 12907/2000 era stato depositato nel maggio 2000. Il primo motivo è infondato.

Premesso, infatti, che il lavoratore ha prodotto con il ricorso in appello la sentenza n. 12907/2000 del Tribunale di Roma con la relativa attestazione di passaggio in giudicato, si richiama la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 226/2001 (e le numerose successive conformi), la quale ha precisato che “il rilievo dell’esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie” con la conseguenza che la loro allegazione può essere effettuata “in ogni stato e fase del giudizio di merito”.

Egualmente infondati risultano il secondo e il terzo motivo.

Quanto al secondo, si osserva che la Corte territoriale, ritenendo che la sentenza (n. 12907/2000) passata in giudicato potesse costituire il presupposto su cui fondare la richiesta di pagamento dei compensi per lavoro straordinario feriale anche per i periodi ad essa successivi, si è conformata al principio di diritto per il quale “in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento”: Cass. n. 15493/2015; conforme n. 15931/2004.

Quanto al terzo motivo, si osserva che il richiamato principio, secondo il quale l’autorità del giudicato “copre sia il dedotto che il deducibile”, deve essere correttamente inteso e cioè nel senso che il vincolo del giudicato esclude che si possano far valere questioni che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza, anche se esse non sono state proposte ed esaminate nel processo, risultando, pertanto, del tutto estranea al campo di applicabilità del principio in esame la limitazione temporale del diritto fatto valere.

Il ricorso principale di CO.TRA.L. S.p.A. deve conseguentemente essere respinto.

E’ invece fondato, e deve essere accolto, il ricorso incidentale, con il quale il lavoratore, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2909 c.c., artt. 416 e 436 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5), sottopone a critica la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto non invocabile la sentenza definitiva n. 12907/2000 con riguardo ai compensi per lavoro festivo e notturno e alla indennità base di produttività.

Si richiama, in proposito, l’orientamento di legittimità già sopra citato ed altresì Cass. n. 8723/2009, che ha precisato che “in tema di formazione del giudicato in relazione ai rapporti di durata, se l’accertamento dell’esistenza, validità e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico-giuridico di un diritto derivatone, il giudicato si estende al predetto accertamento e spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto”; nonchè si richiama Cass. n. 16150/2007, per la quale “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo” (conformi Cass. n. 10623/2009; n. 18381/2009; n. 8650/2010).

Nella specie, risulta che il Tribunale di Roma ha definitivamente stabilito, con la sentenza n. 12907/2000 passata in giudicato, che il calcolo per la determinazione del compenso per il lavoro straordinario feriale deve tenere conto della riduzione dell’orario di lavoro a 37 ore settimanali (in luogo di 39), così fissando un criterio vincolante non solo per la stessa voce retributiva con riguardo al periodo 1/1/2000 – 31/12/2003, secondo quanto già (esattamente) accertato nella sentenza impugnata; ma anche per le altre voci che risultano dedotte nel presente giudizio (lavoro festivo, lavoro notturno, indennità base di produttività), le quali implicano, per il computo dei relativi importi, la risoluzione della medesima questione.

Ne consegue che la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo concernente il vizio di violazione di legge svolto con il ricorso incidentale e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, la quale, attenendosi al principio di diritto citato, procederà all’esame dei presupposti fattuali per il ricalcolo del compenso relativo al lavoro notturno e festivo e della “indennità base di produttività”, previa verifica di eventuale mancata contestazione da parte della società resistente circa i fatti posti a sostegno delle relative pretese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA