Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3862 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3862 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 24380-2011 proposto da:
FERRULLI SANTE FRRSNT50A30A225D, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio dell’avvocato
LORIZIO ATHENA, rappresentato e difeso dall’avvocato
BELLANTUONO DOMENICO, giusta procura alle liti a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
VISCANTI MARIA LUCIA VSCMRA45E41A225W in proprio e
quale amministratore e legale rappresentante della società semplice
Azienda Agricola Viscanti Vincenza-Maria Lucia-Maria Michele,
elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE
CLODIA 171 (Studio Avv. NARDELLI), presso lo studio
dell’avvocato BARONE VINCENZO, che la rappresenta e difende,
giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

Data pubblicazione: 19/02/2014

TALENTO MARIA ROSA TLNMRS61M70I3300, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIULIO RUBINI 48/D, presso l’avv. R.

GULLO, rappresentata e difesa dall’avvocato MONTEMURNO
ANGELANTONIO, giusta procuta speciale alle liti a margine del
controricorso e ricorso incidentale;

nonchè contro
VISCANTI MARIA MICHELA, FIORINO PAOLA;

intimate

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avverso la sentenza n. 1168/2009 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 25.11.09, depositata il 15/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:

1. Con ricorso depositato il 1° giugno 2004 Sante Ferulli convenne
innanzi al Tribunale di Bari, sez. spec. agraria, Maria Michela Viscanti,
Maria Lucia Viscanti, Maria Rosa Talento e Paola Fiorino, chiedendo
che venisse accertato che il contratto agrario da lui concluso in data 11
dicembre 2000 con Maria Michela Viscanti, anche in nome e per conto
della sorella Maria Lucia, aveva natura associativa assimilabile alla
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– controricorrente e ricorrente incidentale –

mezzadria impropria, con conseguente riconduzione dello stesso
all’affitto a coltivatore diretto, ex art. 45 legge n. 203 del 1982,
applicazione del canone e della durata previsti dalla legge, condanna
delle concedenti a rifondere quanto da lui corrisposto in eccedenza
nonché di Maria Rosa Talento e Paola Fiorino, immesse nel possesso

Lucia Viscanfi, a restituire i terreni indebitamente detenuti nonché a
risarcirgli i danni.
Si costituirono in giudizio con distinte comparse, Maria Lucia Viscanti,
in proprio e quale legale rappresentante della società semplice Azienda
Agricola Viscanti Vincenza, Maria Lucia e Maria Michela, la quale
eccepì l’inammissibilità della domanda; Maria Rosa Talento e Fiorino
Paola, che ne opposero l’improponibilità; Maria Michela Viscanti, che
negò di avere mai stipulato con l’attore un contratto di natura
associativa.

2. Con sentenza n. 1381 del 2008 il giudice adito, accertato che il
contratto stipulato tra le parti andava ricondotto all’affitto, con durata
legale, dichiarò Maria Rosa Talento e Paola Fiorino tenute a rispettarlo,
restituendo il fondo al Ferulli. Rigettò ogni altra domanda.
Proposto gravame principale da Maria Lucia Viscanti, in proprio e
nella qualità, e incidentale da Maria Rosa Talento e Fiorino Paola,
nonché da Maria Michela Viscanti, la Corte d’appello di Bari, in data
25 novembre 2009/15 dicembre 2010, in riforma della impugnata
pronuncia, ha rigettato tutte le domande proposte dall’attore.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte Sante
Ferulli.
Resistono con due distinti controricorsi Maria Rosa Talento e Maria
Lucia Viscanti, in proprio e quale legale rappresentante della società

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dell’intero fondo a seguito di acquisto della quota di proprietà di Maria

semplice Azienda Agricola Viscanti Vincenza, Maria Lucia e Maria
Michela, le quali propongono altresì ricorso incidentale condizionato.
3. I ricorsi, riuniti ex art. 335 cod. proc. civ., sono soggetti, in ragione
della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla
disciplina dettata dall’art. 360 bis, inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a)

in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod.
proc. civ. per esservi dichiarati, l’uno inammissibile, e l’altro, assorbito.
Queste le ragioni.
4. In conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa
Corte regolatrice, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, motivi che
devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla
decisione impugnata. Ti ricordato principio comporta tra l’altro, che è
inammissibile il ricorso nel quale non venga individuata la violazione di
legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, con la
precisazione che, al riguardo, non è sufficiente un’affermazione
apodittica, non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente
porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni
in base alle quali ritiene di censurare la sentenza impugnata (Cass. 15
febbraio 2003, n. 2312).
E invero, il disposto dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., esige, da un lato,
la puntuale indicazione delle ragioni per cui il ricorso è proposto (e
quindi, considerato il carattere di giudizio a critica vincolata proprio del
ricorso per cassazione, l’indicazione di uno dei motivi tra quelli
espressamente e tassativamente previsti dall’art. 360 cod. proc. civ.);
dall’altro, l’individuazione del punto della decisione oggetto della critica
nonché l’esposizione delle considerazioni che, ad avviso
dell’impugnante, impongono la cassazione della sentenza dei giudici di
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della legge 18 giugno 2009, n. 69. Essi possono pertanto essere trattati

merito. In sostanza, l’onere della specifica indicazione dei motivi può
ritenersi adempiuto solo quando, attraverso la lettura delle
argomentazioni svolte in ricorso, sia possibile individuare l’oggetto e il
contenuto delle censure proposte.
In particolare, nel caso in cui il motivo di ricorso sia formulato in

espressa delle norme pretesamente violate non è requisito autonomo
del motivo, avendo solo la funzione di chiarirne il contenuto — occorre
pur sempre che esso sia formulato in modo tale da consentire, senza il
sussidio di altre fonti, la immediata e pronta individuazione delle
questioni da risolvere, cosicché sono inammissibili quei motivi che non
precisano in cosa consista la violazione di legge ovvero che non
indicano le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che
si assumono in contrasto con le disposizioni indicate.

5. Nella fattispecie il ricorrente, dopo una articolata esposizione dei
fatti di causa, punteggiata da considerazioni in ordine agli esiti della
compiuta istruttoria, ha formulato dei sedicenti motivi di diritto che
altro non sono che richieste alla Corte di cassazione di accertare
determinati fatti, quali, “che Viscanti Maria Lucia non aveva opposto il
contratto stipulato dalla sorella”; “che Ferulli Sante aveva la qualità di
coltivatore diretto”; “che non sussiste la nullità dell’affitto vantato”.
Trattasi, a ben vedere, di rilievi che non possono assolutamente
rientrare nel paradigma normativo delle censure proprie del giudizio di
legittimità.
Il ricorso principale appare pertanto destinato a essere dichiarato
inammissibile.
In tale pronuncia resterà peraltro assorbito l’esame del ricorso
incidentale condizionato proposto dalle resistenti”.

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relazione al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. — seppure l’indicazione

Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra
trascritta relazione, alla quale il ricorrente non ha del resto neppure
replicato.
Il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile, con
conseguente assorbimento dell’incidentale condizionato.

dispositivo.

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale,
assorbito l’incidentale condizionato. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio, liquidate per ciascuna delle resistenti
in euro 3.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA,
come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio
2014.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in

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