Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3862 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 18/02/2010), n.3862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero delle Finanze ed Agenzia delle Entrate, domiciliati in

Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

T.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di

Siracusa n. 164/16/01, depositata il 15/10/2001;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21/1/2010 dal

Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Letta la requisitoria del P.M., in persona del Dott. VELARDI

Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte, osserva quanto segue:

 

Fatto

OSSERVA

Con ricorso notificato il 29/11/2002, il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno chiesto la cassazione della sentenza in epigrafe indicata.

L’intimato T.A. non ha svolto attività difensiva e la controversia è stata decisa all’esito della Camera di consiglio del 21/1/2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura della sentenza impugnata e del ricorso contro di essa proposto emerge in fatto che avendo ricevuto la notificazione di un avviso di accertamento con cui, sulla base del possesso di tre autovetture, l’Ufficio gli aveva rettificato in aumento i redditi dichiarati per l’anno 1990, T.A. si è rivolto alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che ha parzialmente accolto il ricorso.

Il contribuente ha interposto appello, in accoglimento del quale la Commissione Regionale ha annullato l’accertamento perchè l’Ufficio si era basato su dei coefficienti presuntivi di reddito, che in quanto introdotti con decreti ministeriali del 1992, non avrebbero potuto essere utilizzati per rettificare le dichiarazioni degli anni precedenti.

Il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno censurato l’anzidetta decisione con un unico motivo, con il quale hanno dedotto la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e art. 11 disp. gen.. La doglianza è fondata, avendo questa Suprema Corte già stabilito l’applicabilità anche agli anni anteriori dei ed redditometri di cui alla L. n. 413 del 1991 (C. Cass. 2002/12731, 2003/14161 e 2005/1797).

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata dev’essere pertanto cassata con rinvio degli atti ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione di Siracusa, che provveder pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa davanti ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione di Siracusa, che provvedere pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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