Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3862 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. I, 17/02/2020, (ud. 24/05/2019, dep. 17/02/2020), n.3862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15815/2018 proposto da:

O.K., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Mura Giovanni Angelo, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il

13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2019 dal consigliere Dott. VELLA PAOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Cagliari ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino (OMISSIS) O.K. avverso il diniego di protezione internazionale, sussidiaria o in subordine umanitaria.

2. Per quanto ancora rileva, il tribunale ha fissato l’udienza (per indisponibilità della videoregistrazione del colloquio in sede amministrativa) ma ha escluso la necessità dell’audizione e poi ha confermato la valutazione di non credibilità del narrato e di insussistenza dei presupposti per l’accoglimento delle domande.

3. Avverso detta decisione il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, mentre il Ministero dell’Interno, regolarmente intimato, non ha svolto difese.

4. Con ordinanza interlocutoria n. 33077 del 20/12/2018 la Sez. 6- 1 di questa Corte ha rinviato la causa in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il motivo prospetta “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per non avere disposto l’audizione del ricorrente in assenza di videoregistrazione delle dichiarazioni rese nanti la Commissione territoriale, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per non aver esercitato i doveri ufficiosi di indagine”. Secondo il ricorrente, l’art. 35-bis cit., n. 11 – per cui l’udienza deve essere disposta quando la videoregistrazione non è disponibile – dovrebbe essere interpretato nel senso che “tale udienza deve fissarsi per l’audizione dell’interessato”, non essendo sostenibile che in tal caso il giudice “possa fondare la sua decisione esclusivamente sulla lettura di un verbale”, poichè “ciò costituirebbe grave violazione dei doveri istruttori del Giudice”; inoltre, non sarebbe “necessario che l’audizione sia specificamente richiesta, essendo ivi prevista come necessaria”.

6. La censura è inammissibile, in quanto sulla violazione del dovere di cooperazione istruttoria è generica, mentre sulla mancata audizione non tiene conto di tutte le rationes decidendi esplicitate.

7. Invero, il tribunale ha affermato di essere tenuto nel caso di specie a fissare l’udienza (come ha pacificamente fatto), ma non anche a disporre l’audizione del ricorrente, non solo in ragione della mancanza di apposita istanza, mai anche (e soprattutto) per ulteriori ragioni, segnatamente: “sia perchè l’audizione è stata espletata in sede amministrativa in modo assolutamente adeguato, come risulta dal relativo verbale che è in atti; sia perchè il ricorrente nel generico ricorso neppure ha preso specificamente posizione sui molteplici profili evidenziati nel provvedimento impugnato per i quali non è stato ritenuto credibile (v. infatti il tenore del ricorso), così non introducendo nuovi temi di indagine, nè prospettando profili da chiarire mediante una nuova audizione; sia perchè la causa era suscettibile di essere istruita con la ricerca officiosa di C.O.I. aggiornate riguardanti la situazione generale del Paese di origine”.

8. Tale decisione risulta in linea con la giurisprudenza di questa Corte, per cui “in tema di protezione internazionale, allorchè il richiedente impugni decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione dei colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, nè rilevando in contrario la circostanza che il ricorrente abbia omesso di prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito, in quanto la mancata videoregistrazione del colloquio, incidendo su un elemento centrale del procedimento, ha palesi ricadute sul suo diritto di difesa. Peraltro, l’obbligo di fissazione dell’udienza non comporta automaticamente la necessità di una nuova audizione (Cass. 17717/2018, 3935/2019), dal momento che “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, ancorchè non obbligatoria in base alla normativa vigente ratione temporis (anteriore alle modifiche intervenute con il D.L. n. 13 del 2017 conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017), all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di duelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero” (Cass. 5973/2019; cfr. Corte giust. 26 luglio 2017, Moussa Sacko; Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede)” (Cass. 17/04/2019, n. 10786).

9. Al contrario, la tesi del ricorrente sulla piena “sovrapponibilità” tra obbligo di fissazione dell’udienza e obbligo di audizione della parte non trova riscontro nella giurisprudenza unionale, ove si afferma che l’audizione da parte del giudice può essere omessa “qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione” di rigetto – e che, “laddove, invece, il giudice adito con il ricorso consideri che sia necessaria un’audizione del richiedente onde poter procedere al prescritto esame completo ed ex nunc, siffatta audizione, disposta da detto giudice, costituisce una formalità cui esso non può rinunciare per i motivi di celerità menzionati al considerando 20 della direttiva 2013/32” (Corte giust. 26 luglio 2017, Moussa Sacko).

9.1. In altri termini, dalla sentenza Moussa Sacko emerge il principio per cui la legge nazionale non può escludere la fissazione dell’udienza per ragioni di celerità, ma deve salvaguardare il potere del giudice di disporre l’audizione quando lo ritiene necessario per un esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, così come di non farlo quando la domanda è manifestamente (“senza alcun dubbio”) infondata alla luce degli atti. Per tali ragioni, il presupposto della necessità di “correggere un errore o far valere elementi relativi alla situazione personale” (par. 34, 35) dovrebbe essere segnalato con apposita censura, fermo restando che le restrizioni al diritto di audizione sono comunque possibili “a condizione che queste rispondano effettivamente agli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti” (par. 38).

10. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non essendovi difesa della parte intimata, va omessa la statuizione sulle spese processuali del presente giudizio.

11. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, risultando il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Cass. 28433/2018, 13935/2017, 9938/2014).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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