Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3862 del 15/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3862 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 19991-2011 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
MENNONE ANGELA VITTORIA, MENNONE LUIGI, MENNONE FRANCESCO, MENNONE ANGELA ROSA;

– intimati –

Data pubblicazione: 15/02/2013

avverso il decreto n. 58005/07 della CORTE D’APPELLO di ROMA
del 14/12/09, depositato il 21/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha con-

Svolgimento del processo
1.

Con decreto in data 21 giugno 2010 la Corte d’appello di Roma

condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di Luigi, Francesco, Angela Rosa e Angela Vittoria Mennone, in proprio e
nella qualità di eredi di Mennone Giovanni, della somma complessiva
di Euro 7.000,00, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, in
conseguenza del superamento del termine di ragionevole durata di un
giudizio (iniziato il 4.3.1997 dal dante causa dei ricorrenti, che lo avevano riassunto il 15 maggio 2002, e conclusosi il 14 maggio 2007)
concernente la domanda di accompagnamento.
1.1 – La Corte di merito determinava, sulla base del concreto svolgimento del menzionato procedimento e della sua complessità, il periodo di durata non ragionevole in sette anni. Il danno non patrimoniale
veniva quindi liquidato mediante attribuzione della somma di €,
1.000,00 per ciascun anno eccedente la ragionevole durata.
1.2 – Per la cassazione di tale decreto ricorre il Ministero della Giustizia, deducendo tre motivi.
Le parti intimate non svolgono attività difensiva.
Il Collegio ha disposto la motivazione della sentenza in forma semplificata.

Motivi della decisione

Ric. 2011 n. 19991 sez. M1 ud. 18-10-2012
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cluso per raccoglimento del ricorso.

2 – Con il primo motivo viene denunciata violazione dell’art. 75 c.p.c.,
rilevandosi che, avendo i ricorrenti agito in proprio, la valutazione della
durata ragionevole avrebbe dovuto effettuarsi solo con riferimento alla
data della loro costituzione in giudizio, avvenuta nel maggio del 2002.
In ogni caso il calcolo inerente all’eventuale pregiudizio sofferto dal de

periodo di durata ragionevole e del dies ad quem, coincidente con la
data del decesso.
2.1 – Con il secondo mezzo si prospetta la violazione dell’art. 112
c.p.c., essendo stato attribuito, non avendo i ricorrenti agito iure successionis, un bene della vita diverso da quello richiesto.
2.2 – Con la terza censura si deduce violazione dell’art. 3 della 1. n. 89
del 2001, in relazione alla determinazione del periodo di durata ragionevole.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno accolti nei limiti appresso indicati.
Dal tenore del dispositivo adottato dalla corte territoriale, che ha attribuito la somma determinata complessivamente e “pro quota” si evince
che la domanda è stata accolta, come sostiene l’amministrazione ricorrente, soltanto sotto il profilo del ristoro della lesione del diritto alla
durata ragionevole del processo facente capo al dante causa dei ricorrenti.
Dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge, tuttavia, che,
ai fini della determinazione del periodo eccedente la ragionevole durata
è stato considerato l’intero svolgimento del processo, senza alcuna distinzione fra domande azionate in proprio e iure successionis.
A fronte di tale situazione estremamente confusa, pur tenendosi presente il limite costituito dalla mancata contestazione, da parte dei ricorrenti, dell’accoglimento della domanda nei termini sopra indicati
Ric. 2011 n. 19991 sez. M1 – ud. 18-10-2012
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cuius non avrebbe potute prescindere dalla individuazione del relativo

(anche nel senso del giudicato formatosi in merito alla reiezione di eventuali domande avanzate iurc proprio), e del potere di interpretazione riservato al giudice del merito, si impone una verifica della riferibilità o meno della domanda al diritto entrato a far parte del patrimonio
del de cuius e, in caso positivo, una ricostruzione del periodo di durata

come dati di riferimento l’introduzione della causa, la sua complessità e
la data di decesso di Mennone Giovanni, che, per altro, non risulta
neppure indicata.
Di certo non è consentita, a fronte di posizioni ben distinte, che trovano il loro rispettivo displuvio, da un lato, nel decesso di una parte del
giudizio presupposto, e dall’altro, nell’effettiva costituzione dei soggetti
legittimati a proseguirlo, una valutazione della durata dell’intero processo, che accomuni — senza soluzione di continuità – i segmenti cronologici riferibili sia al periodo anteriore alla morte della parte originaria che a quello successivo alla costituzione in giudizio degli eredi, neppure preceduta, come nel caso in esame, da una verifica dei limiti della
domanda, onde stabilire se si riferisca a diritti azionati iure proprio o iure
successionis e consentire, quindi, le conseguenti determinazioni fondate
non solo sull’ontologica differenza fra le due azioni, ma anche sui diversi presupposti, di natura fattuale e giuridica, inerenti
all’accertamento della lesione del diritto alla durata ragionevole del
processo nelle distinte ipotesi sopra richiamate.
Il decreto impugnato deve essere quindi cassato, con rinvio alla Corte
di appello di Roma che valuterà la vicenda nel rispetto dei principi richiamati e provvederà, altresì, al regolamento delle spese processuali
relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
Ric. 2011 n. 19991 sez. M1 ud. 18-10-2012
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ragionevole, e , quindi, della eventuale eccedenza ingiustificata, avendo

Accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le
spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Ci-

di
Fugaion ario Giuziario’/

vile, in data 18 ottobre 201

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