Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3862 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13408-2011 proposto da:

R.S.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GIULIO VENTICINQUE 38, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI PELLETTIERI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

CO.TRA.L. COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI S.P.A. C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio

dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3164/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/05/2010 R.G.N. 9404/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;

udito l’Avvocato SILVESTRI MATTEO per delega Avvocato PROIA

GIAMPIERO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GHERSI RENATO FINOCCHI che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3164/2010, depositata il 14 maggio 2010, la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame della Compagnia Trasporti Laziali (CO.TRA.L.) S.p.A. e in totale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, respingeva le domande, con le quali R.S.G. aveva chiesto il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario feriale, per lavoro festivo e notturno e per indennità di produzione.

In particolare, il R. aveva richiamato, a sostegno delle proprie domande, una precedente sentenza del Tribunale di Roma, divenuta definitiva, che, interpretando gli accordi aziendali del 1983 e del 1988 in senso difforme rispetto all’applicazione che ne era stata fatta, aveva accertato il diritto del lavoratore a vedersi ricalcolare il compenso per lavoro straordinario feriale sulla base di 37 ore, anzichè di 39; su tale premessa aveva, quindi, chiesto il ricalcolo del compenso per detta voce retributiva anche per il periodo (dall’1/1/2000 al 30/9/2006) successivo alla sentenza passata ingiudicato ed inoltre il ricalcolo, mediante applicazione del medesimo criterio con essa accertato, del compenso per le altre voci (quanto al lavoro festivo e al lavoro notturno, dall’1/6/1991 al 30/9/2006; quanto all’indennità di produzione, da111/6/1991 al 31/12/2000) che non avevano costituito oggetto del relativo giudizio.

La Corte di appello, preliminarmente ai rilievi che la portavano al rigetto nel merito, escludeva la possibilità di una estensione del giudicato, osservando che, nel giudizio in relazione al quale esso si era formato, le domande concernenti il ricalcolo del lavoro festivo e di quello notturno, e dell’indennità di produzione, non erano state oggetto di cognizione e che comunque risultava non “coperto” il periodo 1/1/2000 – 30/9/2006, il quale soltanto era stato sottoposto al suo esame: si era, dunque, in presenza di diritti sorti in epoca posteriore alla sentenza definitiva, sui quali, pertanto, nessun effetto essa avrebbe potuto esplicare, e, d’altra parte, osservava ancora la Corte, il giudicato non copre, relativamente ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche, gli elementi variabili nel tempo quali la quantità di lavoro prestato e la “giusta retribuzione”. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il R. con tre motivi; la società ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, deducendo la violazione degli artt. 416 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere la Corte di appello riconosciuto il diritto alle differenze retributive per il lavoro straordinario feriale prestato successivamente alla sentenza del Tribunale di Roma n. 4361/2001 passata in giudicato (periodo dall’1/1/2000 al 30/9/2006), nonostante che la società, nè con la memoria di costituzione nel primo grado, peraltro tardiva, nè in sede di appello, avesse contestato i prospetti paga, dai quali emergeva l’effettuazione del lavoro straordinario feriale nel periodo in questione, ovvero avesse dedotto un mutamento delle condizioni di fatto e di diritto prese a base della richiamata pronuncia definitiva.

Con il secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c. nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il giudice di merito errato nell’interpretazione della domanda, sia in relazione alla richiesta delle differenze retributive concernenti lo straordinario feriale successivo al giudicato, sia in relazione alla differenze per le altre voci retributive oggetto di domanda, ritenendo che si dovesse procedere ad un nuovo esame del merito, in quanto questioni non coperte dal giudicato, e in tal modo incorrendo nel vizio di ultrapetizione.

Con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della causa (art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5), il ricorrente censura la sentenza per non avere ritenuto la vincolatività del giudicato relativamente all’interpretazione degli accordi aziendali del 1983 e del 1988 (nel senso della riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 37 ore) non solo con riferimento al ricalcolo del compenso per lavoro straordinario feriale ma anche con riferimento alle altre voci retributive, essendo pacifico che il criterio di calcolo avente a parametro un orario di lavoro di 39 ore era stato oggetto di un’applicazione generalizzata da parte dell’azienda.

Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono questioni comuni relative all’efficacia del giudicato nei rapporti di durata, sono fondati.

Si deve premettere che la Corte territoriale ha ritenuto di procedere all’esame del merito sul duplice rilievo che, nel precedente giudizio conclusosi con la sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 4361/2001, “le domande inerenti il ricalcolo di gran parte degli istituti retributivi” non erano state “oggetto di cognizione” e che, in ogni caso, il giudicato non poteva precludere “l’esame di diritti sorti successivamente” alla sua formazione.

In tal modo peraltro la Corte non si è attenuta al principio di diritto, per il quale “in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento”: Cass. n. 15493/2015; conforme n. 15931/2004.

Si richiama altresì Cass. n. 8723/2009, che ha precisato che “in tema di formazione del giudicato in relazione ai rapporti di durata, se l’accertamento dell’esistenza, validità e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico – giuridico di un diritto derivatone, il giudicato si estende al predetto accertamento e spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto”.

Nella specie, risulta che il Tribunale di Roma ha definitivamente stabilito, con la sentenza n. 4361/2001 passata in giudicato, che il calcolo per la determinazione del compenso per il lavoro straordinario feriale deve tenere conto della riduzione dell’orario di lavoro a 37 ore settimanali (in luogo di 39), così fissando un criterio vincolante non solo per la medesima voce con riferimento al periodo 1/1/2000 – 30/9/2006 successivo al giudicato ma anche per le altre voci retributive dedotte in giudizio (lavoro festivo, lavoro notturno, indennità base di produttività) che presuppongono, per il computo dei relativi importi, la risoluzione della medesima questione.

Ne consegue che la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, assorbito il primo, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, la quale, attenendosi al principio di diritto richiamato, procederà all’esame dei presupposti fattuali per il riconoscimento delle voci retributive oggetto di domanda, previa verifica delle eventuali contestazioni svolte e della loro ritualità.

PQM

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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