Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3861 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3861 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 23212-2011 proposto da:
MAGGIACOMO EMILIO MGGMLE51E27E375C, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE 14, presso lo studio
dell’avvocato PAPANTI PELLETIER PAOLO, che lo rappresenta e
difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
ROSSI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO
MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato MARIO LEONINO,
rappresentato e difeso dall’avvocato BRACCIALE FRANCO giusta
procura in calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1925/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 21/03/2011, depositata il 03/05/2011;

Data pubblicazione: 19/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato Papanti Pellettier Paolo difensore del ricorrente che
ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo per trattazione nel merito e deposita

udito l’Avvocato Bracciale Franco difensore del controricorrente che si
riporta agli scritti e deposita sentenza notificata alla parte e
all’avvocato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:
1. Emilio Maggiacomo, quale proprietario e coltivatore diretto di un
terreno sito in Fondi, convenne innanzi al Tribunale di Latina Fabrizio
Rossi, per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni causati alle
sue coltivazioni dalle serre realizzate dal convenuto.
Questi, costituitosi in giudizio, contestò le avverse pretese, chiedendo
altresì, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore a pulire il fosso
che divideva le due proprietà.
2. Con sentenza del 24 maggio 2010 il giudice adito accolse la
domanda del Maggiacomo e rigettò la riconvenzionale del Rossi.
Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello di Roma in
data 3 maggio 2011, in parziale riforma della impugnata sentenza, ha
respinto la domanda attrice.

Ric. 2011 n. 23212 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-2-

sentenza notificata all’avvocato;

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte Emilio
Maggiacomo. Resiste con controricorso Fabrizio Rossi.
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata,
successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,
inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.

applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi
dichiarato improcedibile.
Queste le ragioni.
4.

Costituisce affermazione consolidata nella giurisprudenza di

legittimità che la previsione, di cui al secondo comma, n. 2, dell’art. 369
cod. proc. civ., dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il
termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della
decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia
avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione —
a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle
parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale — della
tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una
volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto
con l’osservanza del cosiddetto termine breve.
In tale contesto è stato quindi affermato: a) che, nell’ipotesi in cui il
ricorrente, pur allegando espressamente o implicitamente che
la sentenza impugnata gli è stata notificata, si limiti tuttavia a produrre
una copia autentica della stessa senza la relata di notificazione, il
ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile; b) che tale
declaratoria è evitabile soltanto attraverso la produzione separata di
una copia con la relata, ex art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.,
applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo
comma dell’art. 369 cod. proc. civ.; c) che va infine escluso ogni rilievo
Ric. 2011 n. 23212 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-3-

Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in

dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da
parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una
copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio,
ancorché dalla stessa emerga, in ipotesi, la tempestività
dell’impugnazione (confr. Cass. civ. 10 dicembre 2010, n. 25070; Cass.

5. Nella fattispecie il ricorrente, dopo avere enunciato che la sentenza
della Corte d’appello di Roma, depositata il 3 maggio 2011, gli è stata
notificata il 13 giugno successivo, non ha prodotto copia della
decisione con la relazione di notificazione, così non adempiendo
all’onere impostogli, a pena di improcedibilità, dal secondo comma
dell’art. 369 cod. proc. civ.”
Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.
A integrazione delle stesse sembra opportuno evidenziare che, salva
l’ipotesi, che qui non ricorre, di ricorso notificato entro il sessantesimo
giorno dalla pubblicazione della sentenza (confr. Cass. civ. 10 luglio
2013, n. 17066), non serve a evitare l’improcedibilità, la circostanza che
la verifica della tempestività dell’impugnazione sia possibile attraverso
l’esame del fascicolo d’ufficio o di quello della controparte, rilevante
essendo solo il rispetto dell’onere imposto dall’art. 369, secondo
comma, cod. proc. civ., nei termini innanzi precisati.
Infme neppure può condividersi l’assunto secondo cui le allegazioni
del ricorrente, in ordine all’avvenuta notificazione della sentenza,
sarebbero da intendere come riferite alla notifica della stessa alla parte
personalmente, a soli fini esecutivi, perché sarebbe stato a tal fine
necessaria una deduzione ben più circostanziata dell’ambiguo e
generico richiamo all’avvenuta notifica con formula esecutiva, contenuto
nell’ultima pagina del ricorso.
Questo deve pertanto essere dichiarato improcedibile.
Ric. 2011 n. 23212 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-4–

civ. 16 aprile 2009, n. 9005).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo.

P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso. Condanna il ricorrente
al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro

legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio
2014

5.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per

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