Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3861 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. I, 17/02/2020, (ud. 10/05/2019, dep. 17/02/2020), n.3861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18838/2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Conte Rosso

5 presso lo studio dell’avvocato Vitale Salvatore che lo rappresenta

e difende, unitamente all’avvocato Aluigi Emanuele, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del direttore

dell’area territoriale toscana, elett.te domic. presso l’avv. G.

Perroni, rappres. e difesa dall’avv. Marco Proietto, con procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 174/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 30/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2019 dal Consigliere Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.A. convenne innanzi al Tribunale di Pesaro la Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., chiedendo che, accertata la nullità della clausola di conto corrente stipulato con la convenuta, relativa all’anatocismo trimestrale, la banca fosse condannata alla restituzione della somma di Lire 50 milioni.

La banca eccepì l’infondatezza della domanda.

Il Tribunale, con sentenza del 28.11.07, in parziale accoglimento della domanda, ritenuta l’infondatezza delle varie eccezioni sollevate, condannò la banca convenuta al pagamento della somma di Euro 7346,83 oltre agli interessi legali, per le somme indebitamente versate a titolo di interessi anatocistici.

Con sentenza del 30.1.2015, la Corte d’appello di Ancona in parziale accoglimento dell’impugnazione della banca, rigettato l’appello incidentale, condannò il C. al pagamento della somma di Euro 8497,44 oltre agli interessi legali dal 5.1.08.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Resiste la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.L. n. 342 del 1999, art. 25 anche in relazione all’art. 1283 c.c. e agli artt. 117 e 118 TUB.

In particolare, il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia riconosciuto legittimi gli interessi anatocistici per la somma di Euro 2452,00, ritenendo corretta l’applicazione della Delib. CICR 9 febbraio 2000, senza tener conto del fatto che a seguito della declaratoria di incostituzionalità del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3 con sentenza della Corte costituzionalen. 425/2000 era venuta meno l’applicabilità della suddetta delibera.

Il motivo è fondato. L’adeguamento contrattuale unilaterale, presupposto dalla Corte d’appello, non poteva avere luogo perchè, a mente dell’art. 7, comma 2 Delib in questione, esso è possibile solo “qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”; il che non può mai darsi per le condizioni anatocistiche, ancorchè bilaterali e paritarie, riferite agli interessi a debito del correntista. Questi, infatti, grazie alla predetta declaratoria d’illegittimità costituzionale, ha diritto alla totale esclusione dell’anatocismo sugli interessi a suo debito, con la conseguenza che tali nuove condizioni saranno da qualificare peggiorative rispetto alle precedenti. Non essendo, pertanto, consentito l’adeguamento unilaterale ai sensi della predetta disposizione interministeriale, soltanto un nuovo, espresso accordo delle parti, ai sensi dell’art. 7, comma 3 citato, avrebbe potuto introdurre nel contratto una clausola anatocistica (nel rispetto, ovviamente, dei limiti di legge).

Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla falsa applicazione degli artt. 1283,2934 e 2935, c.c. avendo la Corte d’appello errato nel computare gli interessi anatocistici.

Il motivo è da ritenere assorbito dall’accoglimento del primo.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il mancato accoglimento della domanda di nullità delle clausole contrattuali relative alle commissioni di massimo scoperto e spese varie, con conseguente ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla banca a tali titoli, per aver la Corte territoriale ritenuta la domanda nuova, senza tener conto della memoria ex art. 183 c.p.

Il motivo è infondato, poichè la Corte territoriale ha ritenuto in primo luogo inammissibile la relativa domanda, in quanto formulata soltanto con la memoria ex art. 183 c.p.c. e dunque sulla base di elementi tardivamente indicati. Tale statuizione è corretta, in quanto con la memoria in questione è consentita esclusivamente la emendatio libelli, non già la proposizione di domande nuove, salvo il caso che essa dipenda dalle eccezioni o domande riconvenzionali avversarie: ipotesi, questa, che però il ricorrente deduce soltanto in termini del tutto generici.

Con il quarto motivo è denunziata l’omessa, contraddittoria motivazione su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti avendo la Corte territoriale ritenuto erroneamente che il rapporto di conto corrente non fosse stato estinto nel 1995, conteggiando ulteriori interessi anatocistici nel periodo successivo, mentre il saldo finale sarebbe stato attivo per il correntista, omettendo di valutare le due raccomandate prodotte dall’appellante aventi ad oggetto: la revoca degli affidamenti del 10.10.95; la comunicazione relativa all’escussione del pegno.

Il motivo è infondato, oltre che poco chiaro, in quanto il ricorrente assume che il conto corrente fu estinto nel 1995, adducendo due lettere raccomandate che, invece, dimostrano la revoca degli affidamenti e l’escussione di un pegno e non anche l’estinzione in esame.

Con il quinto motivo è denunziata la violazione dell’art. 92 c.p.c., avendo il giudice d’appello compensato le spese dei due gradi di merito, pur essendo la domanda fondata in ordine agli interessi anatocistici.

Il motivo è infondato poichè la compensazione integrale delle spese dei due gradi di merito è stata argomentata correttamente con la reciproca soccombenza, pur in considerazione del parziale accoglimento della domanda introduttiva del giudizio. Al riguardo, è stato correttamente applicato il principio a tenore del quale la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass., n. 10113/18).

Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte competente, anche per le spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, respinti gli altri, e cassa la sentenza impugnata.

Rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del grado di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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