Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3861 del 17/02/2011
Cassazione civile sez. lav., 17/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 17/02/2011), n.3861
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso
la DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GUADAGNI SIMONETTA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE N.
2, presso lo studio dell’avvocato COSTANZA ACCIAI, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato CERRAI UMBERTO, giusta delega in
atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 91/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 27/01/2006, r.g.n. 465/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito l’Avvocato URSINO ANNA MARIA per delega GUADAGNI SIMONETTA;
udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IANNELLI Domenico, che ha concluso per cessazione materia del
contendere.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
rilevato che con ricorso notificato il 27 gennaio 2007, la s.p.a.
Poste Italiane chiede con un duplice motivo, la cassazione della sentenza depositata il 27 gennaio 2006, con la quale la Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la societa’, a seguito dell’accertamento della nullita’ del termine apposto – ai sensi dell’art. 25 de CCNL 11 gennaio 2001, “per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un piu’ razionale riposizionamento delle risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi” – al contratto di lavoro intercorso con C.L. decorrente dal 6 febbraio 2001, a riammettere in servizio la lavoratrice e a pagarle a titolo di risarcimento danni le retribuzioni perdute dall’atto di messa in mora del 16 settembre 2002;
che C.L. si e’ difesa nel presente giudizio con rituale controricorso;
che con atto del 28 ottobre 2008, depositato in cancelleria prima dell’udienza, le parti hanno raggiunto, in sede sindacale, una conciliazione stragiudiziale della controversia;
ritenuto che, per effetto dell’accordo conciliativo raggiunto tra le parti, e’ venuto meno l’interesse ad agire della societa’ ricorrente e che pertanto il relativo ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese di questo giudizio vanno interamente compensate tra le parti, nello spirito della regolamentazione intervenuta tra le stesse nel verbale di conciliazione suddetto.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso, con compensazione delle spese di questo giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011