Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3860 del 18/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3860 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 7505-2013 proposto da:
CHIARPARIN FRANCO CHRFNC50E17H014B, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ERCOLESSI UMBERTO giusta
procura in atti;

– ricorrente contro
REGISTRO IMPRESE CCIAA di UDINE;

– intimato Sr+
avverso il decreto n. Cron.

/2012 della CORTE D’APPELLO di

TRIESTE, depositata il 19/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO.

Data pubblicazione: 18/02/2014

RI I ENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Franco Chiarparin ha inviato, mediante posta, una atto autoqualificato come <>, redatto e firmato personalmente, riservandosi di

dalla Corte di appello di Trieste (del 19 dicembre 2012), con il quale veniva
dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Chiarparin nei confronti del
decreto emanato dal Presidente del Tribunale di Udine, il quale aveva respinto
un’istanza del Chiarparin, non ravvisando la competenza dell’Autorità
giudiziaria.
Successivamente, ha anticipato per fax e poi inviato per posta, una
<> procura speciale alle liti all’Avv. Umberto Ercolessi, consistente
nella dichiarazione — successiva all’atto qualificato come ricorso – di conferire
procura speciale al suddetto avvocato, firmata solo dal Chiarparin; ha quindi
allegato un considerevole numero di atti.
E’ applicabile ratione temporis la legge 18 giugno 2009, n. 69.
Proposta di decisione
1.11 cosiddetto ricorso è improcedibile.
E’ stato redatto personalmente e, conseguentemente, manca la procura
speciale al difensore. Né può qualificarsi tale la dichiarazione della parte di
conferire procura speciale a un avvocato, redatta e firmata dalla stessa parte,
nonché inviata successivamente al cosiddetto ricorso.
Non contiene nessuno degli elementi previsti dall’art. 366 cod. proc. civ.
Naturalmente, non essendo neanche individuati gli intimati, non è stato
notificato ad alcuno.>>.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
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nominare un avvocato, avverso il decreto, pronunciato in Camera di consiglio

che, pertanto, il cosiddetto ricorso deve essere dichiarato improcedibile;
che, non sussistendo neanche intimati, non sussistono le condizioni per
la pronuncia in ordine alle spese processuali.
che, in riferimento alla legge di stabilità del 2013 (art. 1, comma 17 della
1. n. 228 del 2012), che ha inserito l’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, secondo il quale <>:
il Collegio, preso atto,
che la suddetta disposizione è astrattamente applicabile ratione tempotis al
processo;
che, dagli atti, il ricorrente risulta ammesso al Patrocinio a spese dello
Stato;
che, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 115 del 2002, in tale ipotesi — come
per quella relativa alle amministrazioni pubbliche ammesse da norme di
legge alla prenotazione a debito, il contributo unificato è prenotato a
debito;
che, nel caso di prenotazione a debito, il contributo non è versato ma
prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla
rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in
danno della parte soccombente;
che, pertanto, risultando soccombente una parte ammessa alla
prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa
al Patrocinio a spese dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1 quater
del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’ art. 1, comma 17 della 1. n. 228
del 2012>>.
4

re.spinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha

P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile —3, il 12
febbraio 2014.

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