Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3860 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 17/02/2011), n.3860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

la DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GUADAGNI SIMONETTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato AFELTRA ROBERTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZEZZA LUIGI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/01/2006 r.g.n. 1219/04 + 4;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato URSINO ANNA MARIA per delega GUADAGNI SIMONETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del quarto

motivo del ricorso, rigetto altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 25 – 26 gennaio 2007, la societa’ p.a.

Poste Italiane chiede, con quattro motivi, la cassazione della sentenza depositata il 25 gennaio 2006, con la quale la Corte d’appello di Milano aveva confermato la decisione del giudice di primo grado di accertamento della nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro intercorso con D.G.E. dal 9 luglio al 30 settembre 2002 (con la seguente causale “per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un piu’ funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti ali ‘introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonche’ all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002, 13 febbraio e 17 aprile 2002 congiuntamente alla necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute e tutto il personale nel periodo estivo”), con la conseguente conversione del contratto a tempo indeterminato e la condanna della societa’ a ripristinare il rapporto di lavoro e a risarcire alla parte resistente i danni conseguenti, riformando tale decisione di primo grado, unicamente quanto alla decorrenza di tale risarcimento, stabiliti dalla notificazione della lettera del D. di costituzione in mora della societa’ del 3 ottobre 2002.

In proposito, la Corte territoriale, affermato che il contratto era disciplinato dal D.Lgs. n. 368 del 2001 e quindi che fosse necessaria, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Decreto la specificazione per iscritto nel contratto di lavoro delle ragioni giustificative dell’apposizione di un termine finale, ha accertato che la causale ristrutturazione non concretava tale requisito in ragione della sua ampiezza e quindi genericita’ e che “in ordine all’altra causale non vi e’ in ogni caso alcuna deduzione probatoria in merito”.

I motivi di ricorso attengono:

1) alla violazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 e al vizio di motivazione, laddove la Corte territoriale aveva ritenuto la prima delle causali indicate generica in quanto troppo ampia e quindi inidonea ad integrare le ragioni giustificatrici di cui alla norma di legge applicabile e la seconda priva di riscontro probatorio.

2) alla violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 5 degli artt. 1418, 1419 e 1457 c.c. per avere ritenuto che alla nullita’ del termine consegua la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

3) alla violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 11 e a vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale non aveva esaminato la deduzione della societa’ appellante secondo cui il contratto a termine sarebbe stato valido anche ai sensi dell’art. 25 del C.C.N.L. del 2001, mantenuto in vigore dalle norme del decreto legislativo indicate in rubrica;

4) alla violazione degli artt. 2094, 2099, 1206 e 1217 c.c. nonche’ al vizio di motivazione, per avere la Corte omesso di verificare se nell’atto, qualificato come di messa in mora del creditore fosse effettivamente contenuta una offerta di prestazione da parte del D..

Il D. resiste alle domande con rituale controricorso, col quale deduce la tardivita’ del ricorso e comunque la sua infondatezza.

Infine il D. ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevata l’infondatezza della deduzione di tardivita’ del ricorso per cassazione.

La sentenza impugnata e’ stata infatti depositata in cancelleria in data 25 gennaio 2006 (e non notificata) e il ricorso per cassazione risulta consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica – avvenuta poi a mezzo del servizio postale – (sulla sufficienza di tale consegna per il notificante, ancorche’ subordinata alla ricezione da parte del destinatario, cfr., da ultimo, Cass. 1 giugno 2010 n. 13338) in data 25 gennaio 2007, quindi nel pieno rispetto del termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1 nel testo all’epoca vigente.

Il ricorso e’ infondato.

Quanto al primo motivo, il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 relativo alla “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES”, stabilisce ai primi due commi:

“1 – E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

2 – L’apposizione del termine e’ priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1”.

Come gia’ rilevato da questa Corte nella sentenza 1 febbraio 2010 n. 2279 (cfr. altresi’ Cass. sent. n. 10033/10), con l’espressione sopra riprodotta, di chiaro significato giu’ alla stregua delle parole usate, il legislatore ha inteso stabilire un vero e proprio onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, perseguendo la finalita’ di assicurare la trasparenza e la veridicita’ di tali ragioni nonche’ l’immodificabilita’ delle stesse nel corso del rapporto (cosi’ Corte Costituzionale sent. 14 luglio 2009 n. 214).

Il D.Lgs. n. 368 del 2001, abbandonando il precedente sistema di rigida tipicizzazione delle causali che consentono l’apposizione di un termine finale al rapporto di lavoro (in parte gia’ oggetto di ripensamento da parte del legislatore precedente), in favore di un sistema ancorato alla indicazione di clausole generali (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo), cui ricondurre le singole situazioni legittimanti come individuate nel contratto, si e’ infatti posto il problema, nel quadro disciplinare tuttora caratterizzato dal principio di origine comunitaria del contratto di lavoro a tempo determinato (cfr., in proposito, Cass. 21 maggio 2008 n. 12985) del possibile abuso insito nell’adozione di una tale tecnica.

Per evitare siffatto rischio di un uso indiscriminato dell’istituto, il legislatore ha imposto la trasparenza, la riconoscibilita’ e la verificabilita’ della causale assunta a giustificazione del termine, gia’ a partire dal momento della stipulazione del contratto di lavoro, attraverso la previsione dell’onere di specificazione, vale a dire di una indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contento che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e piu’ in generale circostanziale.

In altri termini, per le finalita’ indicate, tali ragioni giustificatrici, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, devono essere sufficientemente particolareggiate, in maniera da rendere possibile la conoscenza dell’effettiva portata delle stesse e quindi il controllo di effettivita’ su di esse.

Questa Corte ha peraltro affermato, nell’occasione prima ricordata, che siffatta specificazione delle ragioni giustificatrici del termine puo’ risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti, in particolare nel caso in cui, data la complessita’ e la articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo che e’ alla base della esigenza di assunzioni a termine, questo risulti analizzato in documenti specificatamente ad esso dedicati per ragioni di gestione consapevole e/o concordata con i rappresentanti del personale.

Senonche’ nel caso in esame, nella ritenuta evidente assoluta genericita’ della clausola appositiva del termine quanto alla prima parte della stessa, la ricorrente, ancorche’ abbia affermato che uno articolato sviluppo di tali indicazioni e’ contenuto negli accordi ivi richiamati, non ne evidenzia poi, almeno attraverso la riproduzione degli snodi essenziali, il contenuto, limitandosi ad una generico richiamo ad esigenze nascenti dall’opposizione sindacale a “processi di mobilita’ interaziendale, col conseguente trasferimento dei dipendenti che vi hanno aderito”, richiamo che non riesce in alcun modo a spiegare le ragioni per cui da quel processo di mobilita’ sarebbe derivata l’esigenza di assunzioni a termine e che comunque sembra essere riferito al periodo antecedente al 2001.

Per il periodo successivo e pertanto con riferimento al contratto di lavoro del D., stipulato nel luglio 2002, la societa’ richiama l’art. 25 del C.C.N.L. dell’11 gennaio 2001, cui sarebbe riconducibile “l’esigenza sottesa al contratto stipulato con il sig. D.”, norma collettiva che peraltro non e’ in alcun modo richiamata dal contratto individuale, di cui comunque la Corte ha escluso l’applicabilita’ al caso in esame laddove ha affermato che il contratto di lavoro dedotto in giudizio e’ retto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 decreto che, abrogando anche la L. n. 56 del 1987, art. 23 nega alla contrattazione collettiva il potere di individuare specifiche autonome ipotesi di legittima apposizione del termine, salvo quanto disposto dall’art. 11, comma 2 che conserva “in via transitoria e salve diverse intese” l’efficacia delle clausole dei contratti collettivi emesse ai sensi di tale art. 23 “fino alla scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro che le contengono”.

Applicando direttamente al caso esaminato l’art. 1 del decreto legislativo, i giudici di merito hanno evidentemente ritenuto non ricorrenti le condizioni per l’efficacia provvisoria del citato art. 25 del C.C.N.L. 11 gennaio 2001 e pertanto che questo non fosse piu’ vigente al momento della stipulazione del contratto individuale tra le parti.

Per censurare la valutazione della Corte territoriale di diretta applicabilita’ al contratto in esame del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 la societa’ non avrebbe pertanto dovuto limitarsi, come ha fatto col terzo motivo di ricorso, a lamentare la mancata applicazione “anche” dell’art. 25 del C.C.N.L. 11.1.2001, sostenendo che “quand’anche, dunque, si volesse ritenere che il contratto fosse regolato dall’art. 25…, la sua legittimita’ non ne risulterebbe compromessa”.

Essendo infatti l’applicazione della disciplina di cui all’art. 25 del C.C.N.L. del 2001 (concordato ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23) alternativa a quella del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 la societa’ avrebbe dovuto scegliere tra l’una e’ l’altra linea di difesa e, comunque, in caso di scelta in ordine alla applicabilita’ della disciplina collettiva, ne avrebbe dovuto affermare e dimostrare la vigenza al momento della stipula del contratto individuale.

La genericita’, per difetto di autosufficienza (su cui cfr., recentemente, Cass. nn. 5043/09, 4823/09 e 338/09) del primo e del terzo motivo di ricorso sul punto, ne determina, alla luce delle considerazioni svolte, l’inammissibilita’, restando definitivamente accertata, alla stregua della sentenza impugnata, la mancata specificita’ della causale dedotta nei contratti di lavoro del resistente quanto alla prima causale.

Anche le difese relative alla seconda causale relativa alla “necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre” svolte col medesimo motivo di ricorso sono affette dalla medesima insufficienza, in quanto la societa’ contrasta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui “in ordine all’altra causale non vi e’ in ogni caso alcuna deduzione probatoria in merito limitandosi a richiamare l’art. 25 del C.C.N.L. del 2001.

Inoltre, la difesa di Poste Italiane afferma, a differenza di quanto si legge nella sentenza, di avere offerto fin dal primo grado la prova per testi della adibizione del ricorrente alla sostituzione di personale che aveva usufruito delle ferie, ma senza riprodurre, ancora una volta in violazione della regola della autosufficienza del ricorso per cassazione, il contenuto delle deduzioni probatorie, la cui esistenza e rilevanza e’ negata dalla Corte territoriale.

Il secondo motivo di ricorso e’ infondato, alla luce della decisione di questa Corte (Cass. 21 maggio 2008 n. 12985), cui il collegio intende dare continuita’, secondo la quale “il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 39 ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato e’ normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”.

Pertanto, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullita’ parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonche’ alla stregua dell’interprefazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il richiamato decreto), e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte cost. n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all’illegittimita’ del termine ed alla nullita’ della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidita’ parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

Infine e’ altresi’ inammissibile il quarto motivo di ricorso.

In proposito, i giudici di merito hanno infatti correttamente affermato che alla nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro non conseguono gli effetti di cui all’art. 18 S.L., ma la riattivazione del rapporto e l’obbligo risarcitorio del datore di lavoro dal momento della offerta delle prestazioni da parte del lavoratore, commisurando il danno alle retribuzioni perdute da tale momento.

Secondo la giurisprudenza ormai costante di questa Corte (cfr., ad es. recentemente, Cass. sentt. nn. 1752/10, 20316/08 e 12985/08), “il caso di sospensione volontaria della prestazione, come e’ nei fatti quella in esame, ancorche’ dipendente dalla scadenza di un termine successivamente dichiarato nullo, non e’ dovuta la retribuzione, in ragione della tendenziale effettivita’ e corrispettivita’ delle prestazioni nel rapporto di lavoro, finche’ il lavoratore non provveda a mettere nuovamente a disposizione la stessa (con un atto giuridico in senso stretto di carattere recettizio), anche se “per facta concludentia” e senza ricorrere a specifici requisiti formali, determinando conseguentemente una situazione di “mora accipiendi” del datore di lavoro, da cui deriva, ai sensi dell’art. 1206 c.c. e segg.

il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nella misura del retribuzioni perdute a causa dell’ingiustificato rifiuto della prestazione offerta da parte del datore di lavoro” (Cass. 3 marzo 2006 n. 4677).

In tale quadro di riferimento, la Corte territoriale ha accertato che una tale offerta di prestazione lavorativa era contenuta nella lettera del D. del 3 ottobre 2002, qualificata come di “costituzione in mora” della societa’..

Trattasi di accertamento di fatto che la ricorrente avrebbe potuto contra-stare, in ossequio alla regola della autosufficienza del ricorso per cassazione, con la specificazione e riproduzione del contenuto di tale richiesta, mentre si e’ limitata, in maniera inammissibile, in quanto non pertinente, ad affermare apoditticamente che i giudici non ne avrebbero valutato il contenuto.

Nel corso della discussione orale, la societa’ ricorrente ha invocato, in via subordinata, quanto alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullita’ della clausola appositiva del termine, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010, del seguente tenore:

“Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo una indennita’ omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai eri ter i indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.

In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le 00.SS. comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori gia’ occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennita’ fissata dal comma 5 e’ ridotto alla meta’.

Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennita’ di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 c.p.c.”.

Con riguardo alla richiesta della societa’, e a prescindere dall’esame della problematica relativa alla possibilita’ di ricomprendere tra i giudizi pendenti cui il comma 7 ora riportato applica i precedenti commi 5 e 6 anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimita’ lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimita’, il cui perimetro e’ limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr.

Cass. 8 maggio 2006 n. 10547).

In tale contesto, e’ altresi’ necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresi’ ammissibile secondo la disciplina sua propria.

Poiche’ nel caso in esame, il motivo che investe le conseguenze risarcitorie della ritenuta nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro intercorso e’ inammissibile, la richiesta di applicazione dello ius superveniens formulata dalla difesa della ricorrente non puo’ comunque essere presa in esame.

Concludendo, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, come operato in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al D. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 25,00 per esborsi ed Euro 3.000,00, oltre 12.50%, IVA e CPA, per onorari, che distrae all’avv. Zezza.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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