Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3860 del 15/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3860 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 17759-2011 proposto da:
SICILIANI ANTONIA SCLNTN23T54A662Q, SACINO GIOVANNI SCNGNN49L15A894Q, SACINO

GIUSEPPE

SCNGPP53I,16A894B, SACINO SERAFINA
SCNSFN48H42A894C, SACINO ANDREA SCNNDR6OTO7A662N,
quest’ultimo anche in proprio ex art. 86 CPC, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo studio dell’avvocato
BUCCELLATO FAUSTO, rappresentati e difesi dall’avvocato SACINO ANDREA giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrenti nonchè contro

Data pubblicazione: 15/02/2013

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580;

intimato

)44°
avverso il decreto nel procedimento ri./9-0-4/09 R.G.V.G. della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE;
udito l’Avvocato Buccellato Fausto (delega avvocato Andrea Sacino)
difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAP ASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
Con decreto depositato in data 4 gennaio 2011 la Corte di appello di
Lecce, in parziale accoglimento della domanda di equa riparazione
proposta da Siciliano Antonia e dagli altri ricorrenti indicati in epigrafe,
in proprio e quali eredi di Sacino Giovanni, in relazione alla durata non
ragionevole di un procedimento dello stesso instaurato presso la Corte
di Conti per la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, per
quanto qui maggiormente interesse rigettava la pretesa avanzata iure
proprio, non essendosi i predetti costituiti nel giudizio presupposto.
Condannava quindi l’amministrazione al pagamento della complessiva
somma di C 4.000,00 in favore dei ricorrenti in relazione alla durata
non ragionevole verificata con riferimento al periodo anteriore al decesso del predetto de cuius, compensando interamente le spese processuali.
Per la cassazione di tale decisione i predetti propongono ricorso, affidato e tre motivi e illustrato da memoria.
La parte intimata non svolge attività difensiva.
Ric. 2011 n. 17759 sez. M1 – ud. 18-10-2012
-2-

D’APPELLO di LECCE del 14/$12/2010, depositata il 04/01/2011;

Il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata della decisione

Motivi della decisione
Il primo motivo, con il quale si è dedotta la violazione degli artt. 167 e
180 c.p.c., per essersi accolta l’eccezione di “carenza di legittimazione

so del dante causa dei ricorrenti, sebbene l’eccezione stessa fosse stata
sollevata tardivamente dalla difesa erariale, è infondato, in quanto non
viene in considerazione un’eccezione in senso stretto, ma, a ben vedere, una verifica dei limiti di fondatezza della domanda, riservata al giudice del merito indipendentemente dalle eccezioni sollevate dalla parte
convenuta, e, per altro, effettuata nel rispetto dei principi al riguardo
affermati da questa Corte di legittimità.
La seconda censura, con la quale si deduce che tutti gli eredi, e, in particolare, Antonia Siciliani, avrebbero proseguito il giudizio presupposto
non può essere accolta, in quanto, a tacer d’altro, non viene colta e adeguatamente criticata la rat’o decidendi fondata sul rilievo che la domanda era stata proposta unicamente iure successionis. Sotto tale profilo
deve rilevarsi che l’interpretazione della domanda è riservata al giudice
del merito, e che i rilievi al riguardo, a fronte del non contestato tenore
letterale dell’intestazione del ricorso, non possono – nella misura in
cui viene invocato un canone ermetico fondato sulla portata complessiva dell’atto – svolgersi mediante la mera estrapolazione di alcune espressioni dalle quali dovrebbe desumersi che i ricorrenti avrebbero inteso agire anche iure proprio.
Deve, al contrario, accogliersi il terzo motivo, con il quale si censura la
compensazione integrale delle spese processuali, avuto riguardo al tenore della disposizione dell’art. 92 c.p.c., applicabile raiione temporís, e
all’inadeguatezza del richiamo “al ridimensionamento della domanda,
Ric. 2011 n, 17759 sez. M1 – ud. 18-10-2012
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passiva” in merito al periodo di durata ragionevole successivo al deces-

anche in considerazione dell’accoglimento delle eccezioni sollevate dal
Ministro resistente, che, nel merito, non si è sostanzialmente opposto
all’accoglimento delle pretese avanzate” (Cass., 23 gennaio 2012, n.
901).
Il decreto va quindi cassato in relazione al motivo accolto, e, ricorren-

sere condannata al pagamento delle spese relativa al giudizio di merito,
liquidate come in dispositivo, nonché a quelle inerenti al presente giudizio di legittimità, a quale si applica unicamente il D.M. n. 140 del
2012.

P. Q. M.
Rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo. Cassa
il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo la
causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al
al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio,
che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 873,00, di
cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per
onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per
il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 510,00, oltre accessori
come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 18 ottobre 2012.

do i presupposti per la decisione nel merito, l’amministrazione deve es-

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