Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3860 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30139-2014 proposto da:

P.D. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO

BOLOGNESI, rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO PANZAVUOTA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FARMEC S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato ERIKA

GIOVANNETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIANO MILIA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1379/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 13/12/2013 R.G.N. 267/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato PANZAVUOTR FABRIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.D. adiva il Tribunale di Pescara al fine di far dichiarare prive di effetto in quanto revocate le dimissioni dal rapporto di lavoro subordinato con Farmec s.r.l., da lui rassegnate il 28 giugno 2006 nel corso delle trattative per la cessione agli altri soci della sua quota di partecipazione alla società, o in subordine di veder dichiarare tali dimissioni inefficaci in quanto annullabili o comunque condizionate, con conseguente condanna della società a corrispondergli le retribuzioni che sarebbero maturate fino al ripristino funzionale del rapporto, nonchè alla reintegra del posto di lavoro L. n. 300 del 1970, ex art. 18.

Il Tribunale accoglieva la domanda mentre la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza n. 1369 del 2013, in accoglimento dell’appello proposto da Farmec s.r.l., rigettava il ricorso del P..

La Corte d’appello, premessa l’irrevocabilità dell’atto di dimissioni e pur condividendo l’assunto del Tribunale secondo il quale le dimissioni facevano parte di un unico progetto unitario di uscita totale dell’appellato dalla società, riteneva che ciò non potesse determinarne l’invalidazione, in quanto qualificare la formalizzazione dell’accordo per la cessione delle quote come presupposto tacito del correlato atto di dimissioni avrebbe finito con il sottoporre queste ultime a una condizione risolutiva di natura potestativa, rimessa alle stesse parti, a scapito delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici.

Per la cassazione della sentenza P.D. ha proposto ricorso, affidato a sette motivi, cui ha resistito con controricorso Farmec s.r.l.. Il P. ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., comma 1, n. 1, per avere la Corte territoriale respinto l’eccezione d’inammissibilità dell’appello, invocata in relazione all’asserita mancata indicazione nel ricorso delle parti di provvedimento appellate ed alla mancata proposizione delle modifiche richieste alla decisione impugnata.

1.2. Il motivo non è fondato.

La Corte territoriale ha disatteso la proposta eccezione di inammissibilità dell’appello, valutando l’atto alla luce del nuovo testo dell’art. 434 c.p.c. come sostituito dal D.I. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con la L. n. 134 del 2012, ritenendo rispettato il requisito della specificità dei motivi dell’appello poichè l’atto conteneva argomentazioni idonee a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l’esame complessivo, l’individuazione dell’oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda; ha aggiunto che la parte appellante aveva censurato l’iter logico giuridico seguito dal primo giudice, “indicando con inequivoca nettezza i motivi dell’evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione della normativa in esame e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado”.

Risulta pertanto che la Corte abbia correttamente applicato la normativa di riferimento, nè la sua valutazione fattuale viene adeguatamente censurata, in difetto di trascrizione integrale dell’atto d’appello e della sentenza del Tribunale cui lo stesso si riferisce. Ed invero, affinchè questa Corte possa riscontrare mediante l’esame diretto degli atti l’intero fatto processuale, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi caratterizzanti il fatto processuale di cui si chiede il riesame, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (ex plurimis, Cass. n. 24481 del 2014, Cass. n. 8008 del 2014, Cass. n. 896 del 2014, Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012), il che nel caso difetta.

2. Come secondo motivo, il ricorrente deduce nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c., per avere l’impugnato provvedimento omesso di esaminare l’eccezione d’inammissibilità dell’appello, riconducibile all’art. 434 c.p.c., comma 1, n. 2, formulata con riferimento alla controversa applicazione dell’istituto della presupposizione. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe accolto la censura dell’appellante, nonostante la sua inammissibilità discendente dal fatto che il richiamo alla presupposizione operato nella sentenza di primo grado fosse solo incidentale e non fondante le ragioni della decisione, incentrata solo sul collegamento negoziale tra la cessione di quote e le dimissioni.

2.1. Il motivo non è fondato.

Il ricorrente in appello aveva sostenuto la tesi che l’istituto della presupposizione fosse stato erroneamente applicato dal primo giudice. Il motivo in tal senso forniva una lettura della sentenza di primo grado che è stata quella adottata anche dalla Corte d’appello, sicchè la censura d’inammissibilità è stata implicitamente risolta dalla Corte d’appello mediante la propria diretta lettura degli atti di causa.

3. Come terzo motivo, il ricorrente deduce nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c., nonchè in combinato disposto con gli artt. 434 e 437 c.p.c.: nella fattispecie, vizio di extrapetizione, per avere la sentenza impugnata pronunciato al di fuori dei motivi di appello enucleati dalle parti; sostiene il ricorrente che la Corte territoriale, ancorchè chiamata a pronunciarsi sull’inapplicabilità al caso di specie dell’istituto della presupposizione, avrebbe riqualificato il rapporto al di fuori di tale schema facendolo rientrare nell’ambito della condizione risolutiva, non prospettata dalle parti e, comunque, errata.

3.1. Il motivo non è fondato: la Corte territoriale ha ritenuto che nel caso non valesse a costituire presupposizione, e quindi condizione implicita del negozio di dimissioni, il collegamento negoziale con la cessione della quota sociale, in quanto ciò sarebbe equivalso a subordinarne l’efficacia ad una condizione risolutiva meramente potestativa, essendo lasciato il perfezionamento della cessione alla volontà delle stesse parti. Non ha quindi violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, essendosi limitata, nell’ambito delle questioni devolute, ad arricchire la motivazione con argomentazioni ed una qualificazione giuridica dei fatti non proposta dalle parti (v. per l’ammissibilità di tali ulteriori argomentazioni, Cass. n. 18284 del 2014).

4. Come quarto motivo, deduce vizio di nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in combinato disposto con l’art. 132 c.p.c. e con l’art. 111 Cost., comma 6, per avere la sentenza impugnata statuito la riforma del provvedimento del giudice di primo grado sulla scorta di una motivazione contraddittoria, perplessa, arbitraria, manifestamente illogica e dunque in mancanza di motivazione, secondo il senso di tale locuzione fatto proprio dalla cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 8053 del 2014.

4.1. Il motivo non è fondato. Secondo la sentenza delle Sezioni Unite richiamata nel motivo, l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione, di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

Nel caso, le argomentazioni del ricorrente, lungi dal denunciare una mancanza di motivazione, manifestano un dissenso dalla soluzione adottata dalla Corte territoriale, che purtuttavia è chiaramente percepibile nel suo fondamento fattuale, logico e giuridico.

5. Come quinto motivo, deduce vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370 e 1371 c.c., nonchè dell’art. 1353 c.c., per avere la Corte d’appello risolto la fattispecie posta alla sua attenzione ipotizzando una “condizione risolutiva meramente potestativa” e non in ragione dei principi in tema di “collegamento negoziale” e “causa in concreto”; lamenta in particolare che la cessione delle quote sia stata considerata un elemento accidentale e condizionante le dimissioni del lavoratore, piuttosto che un elemento causale essenziale del contratto, afferente alla funzione economico-sociale dell’operazione negoziale composita e collegata concepita dalle parti.

6. Come sesto motivo, deduce violazione e falsa applicazione delle norme dettate materia di ermeneutica contrattuale (artt. da 1362 al 1371 c.c.) nonchè dell’art. 1353 c.c., nella parte in cui il provvedimento impugnato, in via interpretativa, ha ricostruito la fattispecie in termini di “condizione risolutiva meramente potestativa”.

6.1. I due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.

Ed invero, essi non denunciano in realtà un’ errata ricognizione giuridica in seno ad un problema interpretativo della norma (c.d. sindacato in iure), considerato che non chiariscono sotto quale aspetto essa sussisterebbe, ma contengono una critica complessivamente calibrata sul valore (contestato e affermato come insufficiente) degli elementi fattuali posti a base della decisione, sicchè si prospetta in sostanza un vizio di motivazione della sentenza gravata. Vizio che tuttavia viene argomentato in maniera puramente contrappositiva, valorizzando in senso difforme dal risultato interpretativo ottenuto dalla Corte d’appello le medesime circostanze fattuali.

Avendo la Corte escluso l’unificazione sotto il profilo causale dei due negozi, si è attenuta ai principi affermati da questa Corte (Cass. n. 22580 del 23/10/2014 e n. 20245 del 18/09/2009) secondo i quali l’affermazione dell’esistenza nel contratto di una clausola di tacita presupposizione (o condizione inespressa) – sulla base della quale risalire alla comune intenzione delle parti e ricostruire il complessivo comportamento anche posteriore alla stipulazione del negozio, nonchè il senso globale (ma non esplicito) delle relative pattuizioni – impone alla parte che ne assume l’esistenza di allegare, nel contraddittorio processuale con l’avversario, la situazione di fatto considerata, ma non espressamente enunciata in sede di stipulazione del contratto, che sia successivamente mutata per il sopravvenire di circostanze non imputabili alla parte stessa, così da determinare un assetto ai propri interessi fondato su basi diverse da quello in virtù del quale era stato concluso il contratto.

L’evento supposto deve essere assunto come certo nella rappresentazione delle parti (ed in questo la presupposizione differisce dalla condizione che costituisce un evento futuro ed incerto) e deve trattarsi di un presupposto obiettivo, consistente cioè in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dall’attività e volontà dei contraenti (Cass. 31 ottobre 1989, n. 4554; Cass. 21 novembre 2001, n. 14629).

Nel caso, quindi, il fatto che il perfezionamento della cessione delle quote dipendesse dalla volontà delle stesse parti, ostava al fine di dare rilievo al presupposto collegamento tra i due negozi.

7. Come settimo motivo, in via subordinata rispetto ai precedenti motivi da uno a sei, deduce vizio di violazione e falsa applicazione delle norme in materia di ermeneutica contrattuale (artt. da 1362 a 1371 c.c.), nonchè dell’art. 1353 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ricostruito la fattispecie in termini di “condizione risolutiva meramente potestativa” e non di condizione sospensiva, dalla quale derivava l’inefficacia delle dimissioni.

7.1. Neppure tale motivo è fondato.

Questa Corte ha chiarito (Cass. n. 9575 del 29/04/2011) che le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui l’atto venga a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo di accettarle. Ne consegue che, una volta risolto il rapporto, per la sua ricostituzione è necessario che le parti stipulino un nuovo contratto di lavoro, non essendo sufficiente ad eliminare l’effetto risolutivo che si è prodotto la revoca delle dimissioni da parte del lavoratore, neppure se la revoca sia manifestata in costanza di preavviso. Nel caso, poichè le dimissioni erano state da tempo comunicate alla società, esse avevano determinato l’effetto risolutorio, il che peraltro era confermato anche dalla successiva revoca, che postula una volontà di rimozione ex nunc di un atto già efficace.

Ne consegue che correttamente la Corte ha ritenuto che il mancato perfezionamento delle trattative per la cessione, intervenuto dopo la data delle dimissioni, fosse prospettato dal P. con effetto risolutivo delle dimissioni già rassegnate e non sospensivo.

Il motivo comunque non è idoneo a revocare la ratio decidendi della Corte territoriale, considerato che la valorizzazione del collegamento negoziale, e quindi dell’effetto invalidante del mancato perfezionamento delle trattative, è comunque preclusa per la natura potestativa dell’evento dedotto come condizione implicita, sospensiva o risolutiva che sia.

3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, primo periodo art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 ai fini del raddoppio del contributo unificato dovuto per il ricorso stesso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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