Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3860 del 08/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 08/02/2022, (ud. 05/07/2021, dep. 08/02/2022), n.3860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 14781/2015 proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12;

– Ricorrente –

contro

Ditta G.B. & C. s.r.l. rappresentata e difesa dagli

avv.ti Luigi Manzi e prof. avv. Cesare Glandi elettivamente

domiciliata in Roma via Federico Confalonieri n. 5 presso lo studio

dell’avv. Manzi;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 16depositata il 8/1/2015.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella

camera di consiglio del 5 luglio 2021.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 16/1/2015 depositata l’8/1/2015. La vicenda trae origine dalla notifica alla ditta G.B. & C s.r.l. di tre avvisi di accertamento per gli anni, rispettivamente, 2006, 2007 e 2008.

Per i primi due anni, gli avvisi di accertamento erano frutto di indagini D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 1, n. 2, sulle movimentazioni bancarie sui conti correnti di soci e amministratori della società. Per il 2008 le maggiori imposta risultavano sulla rettifica del magazzino.

La società ha proposto separati ricorsi alla CTP di Genova che li accoglieva. Il successivo appello dell’Ufficio veniva parzialmente accolto, in quanto per gli anni 2006 e 2007, venivano riconosciuti i maggiori ricavi, ma in misura ridotta rispetto a quelli contestati con gli avvisi di accertamento e per il 2008 veniva ridotta del 30% la rivalutazione del magazzino rispetto a quella ritenuta dall’Ufficio.

L’Ufficio propone ricorso basato su tre motivi, esaminati in motivazione.

Resisteva la società contribuente con controricorso e ricorso incidentale, basato questo su due motivi, anch’essi più avanti esaminati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Ufficio lamenta omesso esame circa un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In particolare deduce che la CTR, nel rilevare la sproporzione tra i movimenti bancari controllati riconducibili a soci e i ricavi da essi dichiarati, circostanza dalla quale ha tratto la presunzione che quei versamenti si riferissero al ricavi della società non dichiarati, aveva erroneamente invertito le cifre relative ai prelievi rispetto a quelle dei versamenti. Aveva cioè indicato per l’anno 2007 prelievi pari ad Euro 30.990,41 e versamenti pari a 20.674,59, mentre era vero il contrario. La ricorrente chiede venga cassata sul punto la sentenza impugnata.

Il motivo è da ritenere inammissibile. Infatti scopo del motivo è dichiaratamente quello di creare le condizioni per una correzione della sentenza in parte qua.

Per contro, il ricorso per cassazione è tassativamente ancorato ai motivi indicati dall’art. 360 c.p.c., comma 1 e il caso in esame non è riconducile a nessuno di essi. Non, in particolare, all’ipotesi di cui n. 5 del citato articolo, invocato dalla ricorrente come quello applicabile alla fattispecie, posto che alcuna omesso esame è riscontrabile nella pronuncia gravata, ma solo un errore materiale nella esatto collocazione di dati numerici, riferiti in modo incrociato alle voci “prelievi” e “versamenti”, relativi all’anno 2007.

Con il secondo motivo l’A.F. lamenta che la CTR ha ritenuto i “prelievi”, considerati dall’Ufficio ingiustificati, rilevati sui conti correnti intestati ai (o nella disponibilità dei) soci, B.A., B.R., B.E., B.N., come utilizzati per le esigenze di vita personale degli stessi.

La decisione – deduce la ricorrente – è in contrasto con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 13, n. 2 secondo il quale è obbligo del contribuente fornire la prova liberatoria, in maniera puntuale e specifica, della riferibilità di ogni versamento bancario in modo da dimostrare che ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.

La doglianza appare fondata.

La CTR ha ritenuto di poter stornare dall’accertamento, per il 2006, prelievi pari a Euro 18.545,87 e, per il 2007, prelievi per Euro 30.990,41. Il giudice regionale, nell’addivenire alla sua decisione, non ha preteso che la società contribuente fornisse la prova puntuale si ciascun movimento bancario ritenendo genericamente “pare congruo…stornare dall’accertamento i prelievi..”.

Ora, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili. (Sez. 5, Sentenza n. 15857 del 29/07/2016).

In particolare, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancaris, opera, per le operazioni di versamento, nei confronti di tutti i contribuenti, mentre per le operazioni di prelevamento, opera solo nei confronti dei titolari di reddito di impresa. (ex multis, Sez. 5, 16/11/2018, n. 29572).

Pertanto, la CTR, nei confronti dei soci della ditta G.B. & C. s.r.l. ed in merito ai risultati dell’accertamento delle movimentazioni sui conti correnti ad essi intestati, avrebbe dovuto conformarsi alla richiamata giurisprudenza. Ed esigere che essi fornissero prova analitica anche in merito ai prelevamenti, volta a dimostrare l’estraneità, delle somme contestate, a fatti imponibili. Dovendo presumere – la CTR in caso contrario, che i prelevamenti ingiustificati fossero riconducibili all’attività dell’impresa.

Con il terzo motivo. del ricorso principale, l’Ufficio lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In particolare, il giudice regionale avrebbe omesso di esaminare il fatto che il calcolo dei ricavi era effettuato sulla base dei dati annuali degli anni precedenti compreso quindi il periodo dei saldi. Omesso esame che ha poi inciso ai fini del decisum.

Ora, dall’esame della motivazione non è ravvisabile alcuna omissione. La CTR ha infatti evidenziato, a motivo della riduzione apportata ai calcoli dell’Ufficio, che “l’accertamento si era fermato al mese di agosto 2008 e quindi ha compreso periodi tradizionalmente destinati ai saldi che, nei primi otto mesi dell’anno, incidono per quasi il 50%. Per il 2008, pertanto, si deve ritenere fondata l’eccezione, che può essere credibilmente ridotta abbattendo i maggiori ricavi del 30%, in considerazione dell’incidenza dei saldi, riducendoli (i ricavi) ad Euro 74.033,44”.

Pertanto, il giudice regionale aveva ritenuto che, il risultato dell’applicazione, al 2008, della media aritmetica delle percentuali di ricarico relative al periodo 2002/2006, dovesse tener conto che l’accertamento si era fermato ad agosto di quell’anno, quando i prezzi delle merci erano effettivamente bassi per effetto dei saldi dell’anno medesimo. Per cui aveva ritenuto che la percentuale di ricarico per il 2008 dovesse essere più bassa della media relativa al periodo 2002/2006.

Pertanto, con il motivo l’Ufficio censura non già l’omesso esame di un fatto, ma censura, in sostanza, il criterio adottato dal giudicante nel commisurare la percentuale di ricarico da applicare per quell’anno, che non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità.

In tal senso il motivo è inammissibile.

Quanto al ricorso incidentale, articolato su due motivi:

Con il primo motivo, la contribuente ha dedotto violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3 e art. 32, comma 1, n. 7; D.P.R. n. 633, art. 51, comma 2, n. 7, in relazione all’art. 2697 c.c., comma 1 e all’art. 2729 c.c.. Omesso esame di fatti controversi, in relazione agli art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

La ricorrente assume che le entrate di B.A., frutto di reddito da locazione di immobili personali, per Euro 30.000, della pensione della moglie convivente e di riserve distribuite dalla società, quando aveva la veste di società in nome collettivo, in misura di Euro 24.800,00 per il 2006 e di Euro 44.000,00 per il 2007, già tassate in capo a quella società; lo ponevano già nella condizione di disporre di risorse a prescindere dall’attuale attività d’impresa.

I prelevamenti poi dei restanti soci derivavano – si sostiene ancora – da redditi propri e da quote di utili della società, ancora nella precedente veste, già tassati alla fonte. Circostanze tali da escludere la supposta insufficiente disponibilità economica, su cui poggiava la presunzione di riferibilità alla ditta delle movimentazioni bancarie non giustificate, emerse dai conti correnti personali verificati. Movimentazioni, quelle risultate ingiustificate, di entità modeste – si evidenzia – in rapporto all’ampiezza dell’indagine e quindi ancor meno significative.

La tesi della ricorrente non è conforme alla richiamata, consolidata giurisprudenza di questa Corte ed è da ritenere infondata.

Infatti, la disponibilità di risorse “altre”, diverse dal reddito d’impresa, non esime i soggetti (nella specie, soci e amministratori della società a ristretta base sociale), i cui conti correnti personali sono stati oggetto di verifica, dal provare in modo analitico la provenienza dei movimenti bancari, così da escludere trattarsi di operazioni imponibili. Le somme di tali operazioni (versamenti e prelievi) risultanti, invece, ingiustificate danno luogo alla presunzione legale relativa, che quelle somme fossero riconducibili ad attività d’impresa non dichiarate. L’accertamento di movimenti bancari ingiustificati esaurisce l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione e ne determina l’inversione a carico del contribuente.

Con il secondo motivo, la contribuente deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In particolare, la ricorrente contesta la percentuale di ricarico con cui l’Ufficio ha calcolato i maggiori ricavi per l’anno 2008. Percentuale commisurata alla media semplice (aritmetica) delle percentuali di ricarico indicate nelle dichiarazioni, dal 2002 al 2006. Precisa la ricorrente che per il 2007 la società aveva proceduto ad una svendita promozionale straordinaria, per cui tale anno non era stato considerato.

Obietta la ricorrente che l’Ufficio nel tener conto della media aritmetica dei ricarichi nel periodo 2002/2006 non aveva tenuto conto del progressivo calo delle percentuali, per l’incedere della crisi economica che aveva imposto il sempre più frequente ricorso a sconti, promozioni, con tendenziale ribasso dei listini di vendita. In base a tali considerazioni, censura la percentuale di ricarico ritenuta congrua dalla CTR, che, pur se inferiore a quella applicata dall’Ufficio, era comunque sproporzionata al reale andamento e del mercato e dell’attività aziendale. Pertanto, sostiene, la ricorrente incidentale, che la CTR avrebbe dovuto decidere non soltanto nel senso di una riduzione del ricarico, ma nel senso della nullità dell’accertamento relativo al 2008, per le ragioni dedotte.

La doglianza è espressa dalla considerazione che la CTR “pur riconoscendo quanto eccepito dalla società contribuente in punto di ricarico”, per essere eccessivo quello ipotizzato dall’Ufficio, “invece di annullare l’intero accertamento, come correttamente aveva statuito il giudice di primo grado, ha ridotto i maggiori ricavi del 30% in considerazione dell’incidenza dei saldi”.

In tal modo, però, la censura si sostanzia non già nella violazione di una norma, ma nella non condivisione della valutazione (ritenuta incoerente) operata dal giudice regionale e quindi nel tentativo di provocare, in sede di legittimità, la riconsiderazione di quel giudizio di merito. In tal senso, analogamente a quanto ritenuto per il terzo motivo del ricorso principale, il motivo è inammissibile.

Pertanto, quanto al ricorso principale, il secondo motivo, con esso dedotto. è fondato, inammissibili il primo e il terzo e in questi limiti il ricorso è accolto.

Il ricorso incidentale va rigettato, per essere infondato il primo motivo e inammissibile il secondo.

La sentenza va cassata e rinviata alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, per il riesame del ricorso principale, nei termini indicati e per la definizione sulle spese.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale del c.d. doppio contributo.

PQM

Accoglie il ricorso principale, limitatamente al secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria della Liguria, in diversa composizione, per il riesame, nei termini indicati in motivazione e per la definizione sulle spese.

Rigetta il ricorso incidentale.

Dà atto della sussistenza dei presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello fissato per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA