Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 386 del 13/01/2020

Cassazione civile sez. I, 13/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 13/01/2020), n.386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9089/2018 r.g. proposto da:

S.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Antonino

Novello, con domicilio eletto “in Roma, presso la cancelleria della

Corte di cassazione, per il tramite dell’indirizzo p.e.c.:

antonino.novello.pec.ordineavvocaticatania.it.”.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia

in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI CALTANISSETTA depositato il

22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/11/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. S.A. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso il “decreto” del Tribunale di Caltanissetta del 22 febbraio 2018, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

1.1. In particolare, quel tribunale: i) ha considerato “scarsamente credibile” il racconto del dichiarante (che aveva riferito di essere andato via dal proprio Paese il Pakistan – “poichè minacciato da un gruppo di (OMISSIS) che lo volevano arruolare e far combattere per l’indipendenza del (OMISSIS)”. Il ricorrente, peraltro, “prima di fornire tale versione dei fatti circa la sua fuga dal Pakistan, aveva raccontato alla Commissione una storia non vera, a sostegno della quale aveva persino prodotto documentazione falsa poi disconosciuta durante la stessa audizione”); ha escluso la riconoscibilità dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, visto quanto già ritenuto in ordine alla narrazione dello straniero, ed osservato che nessun conflitto armato era rinvenibile nella zona di provenienza (Kashmir), dando altresì atto del rapporto EASO 2017 sulla situazione di detto territorio; iii) ha negato la protezione umanitaria, rilevando che il ricorrente non aveva dedotto alcuna circostanza o fatto rilevante tale da integrare una sua possibile condizione di vulnerabilità.

2. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3:

I) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere il tribunale applicato il principio dell’onere probatorio attenuato così come affermato dalle SS.UU con la sentenza n. 27310 del 2008, e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5”;

II) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere il tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata così come chiarita nella sentenza della Corte di Giustizia C465/07, meglio nota come Elgafaji”;

III) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, per non avere il tribunale valutato la gravità dell’attuale situazione del Pakistan, correlandola alla situazione personale del richiedente”.

3. Esclusa, anzitutto, l’ammissibilità delle censure riferite all’art. 112 c.p.c., la cui violazione è enunciata in tutti i motivi, non essendo stata dedotta alcuna omessa pronuncia o, comunque, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, i primi due motivi, scrutinabili congiuntamente perchè chiaramente connessi, sono inammissibili.

3.1. Nella specie, invero, il tribunale nisseno, con accertamenti evidentemente di natura fattuale, ha, in primis, considerato “scarsamente credibile” la narrazione dell’odierno ricorrente (apparendo, ad avviso di quel giudice, “poco plausibile che il gruppo armato che lo voleva arruolare abbia rapito il ricorrente per ben due volte e lo abbia poi rilasciato, la prima volta, per consentire al ricorrente di sostenere un esame, e la seconda per andare a salutare i suoi cari”, ed altresì tenuto conto che “il ricorrente ha inizialmente fornito un falso racconto addirittura producendo falsa documentazione, seppur poi disconosciuta”. Cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato), per poi successivamente escludere motivatamente, menzionando le specifiche fonti internazionali consultate (rapporto EASO 2017 sulla situazione del Pakistan, da ritenersi sufficientemente aggiornato in relazione al momento – 14 febbraio 2018 – di deliberazione della decisione oggi impugnata), che la zona di provenienza (Kashmir) di quest’ultimo sia caratterizzata dalla presenza di un conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante.

3.2. Giova allora ricordare che questa Suprema Corte ha ancora recentemente (cfr. Cass. n. 18446 del 2019) chiarito che: i) la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve ponderare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in Cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella specie nemmeno prospettato) come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., nel medesimo senso, Cass. n. 3340 del 2019); ii) in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, non riguarda soltanto le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), del predetto decreto, ma può anche quelle formulate ai sensi dell’art. 14, lett. c), poichè la valutazione di coerenza, plausibilità e generale attendibilità della narrazione riguarda “tutti gli aspetti significativi della domanda” (art. 3, comma 1) e si riferisce a tutti i profili di gravità del danno dai quali dipende il riconoscimento della protezione sussidiaria (cosi anche Cass. n. 15794 del 2019; Cass. n. 4892 del 2019). In ogni caso, si è già riferito che il provvedimento oggi impugnato ha, sebbene sinteticamente, comunque esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza del richiedente, onde la corrispondente doglianza di quest’ultimo è insuscettibile di accoglimento, in quanto, sostanzialmente, volta ad ottenere la ripetizione del giudizio di fatto, attività qui preclusa in virtù della funzione di legittimità.

3.3. In altri termini, come già precisato da Cass. n. 31481 del 2018 e Cass. n. 16295 del 2018, in tema di valutazione della credibilità soggettiva del richiedente e di esercizio, da parte del giudice, dei propri poteri istruttori officiosi rispetto al contesto sociale, politico ed ordinamentale del Paese di provenienza del primo, la valutazione del giudice deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, benchè sfornita di prova (perchè non reperibile o non richiedibile), della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine (cfr. Cass. n. 21668 del 2015; Cass. n. 5224 del 2013. Principio affatto analogo è stato, peraltro, ribadito dalla più recente Cass. n. 17850 del 2018). Infatti, le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. Cass. n. 16295 del 2018; Cass. n. 7333 del 2015).

3.4. A tanto deve soltanto aggiungersi che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…”, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte (cfr. Cass. n. 30105 del 2018).

3.5. In definitiva, quanto oggi esposto da S.A., argomentando le censure in esame, si risolve, sostanzialmente – benchè formalmente prospettate come vizio di violazione di legge – in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui il primo intenderebbe opporre una diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie utilizzate dalla già menzionata corte distrettuale: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè la più recente Cass. n. 8758 del 2017).

4. Inammissibile è anche il terzo motivo, che critica la decisione impugnata per aver disatteso la richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria.

4.1. Posto, invero, che tale doglianza deve scrutinarsi alla stregua della disciplina, da ritenersi applicabile ratione temporis (cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019), di cui al D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6, è sufficiente sottolineare, da un lato, che il tribunale, al riguardo, ha espressamente rilevato che il ricorrente non aveva dedotto alcuna circostanza o fatto rilevante tale da integrare una sua possibile condizione di vulnerabilità; dall’altro, la palese genericità della doglianza, che si limita a richiamare la natura atipica e residuale dell’invocata protezione ed il fatto di avere basato la richiesta di quest’ultima sulle medesime situazioni fatte valere ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, così rimanendo, però, incensurato l’appena descritto rilievo posto dal tribunale a base della reiezione della domanda in oggetto.

5. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, restando le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna S.A. al pagamento, nei confronti del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020

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