Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 386 del 13/01/2010

Cassazione civile sez. I, 13/01/2010, (ud. 20/10/2009, dep. 13/01/2010), n.386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8800-2006 proposto da:

B.A.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BASTIONI DI MICHELANGELO 5/A, presso

l’avvocato DIURNI VINCENZO, che la rappresenta e difende unitamente e

disgiuntamente all’avvocato PIACENTINO GIORGIO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.T. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MEZZANOGLIO MARCO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 321/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 01/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2009 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’estinzione per rinuncia del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

– Visto il ricorso per cassazione notificato il 10.03.2006, proposto da B.A.M. nei confronti di T.S., contro la sentenza resa in data 5.11.2004 – 10.03.2006, dalla Corte di appello di Torino;

– Visto il controricorso notificato dal S. il 12.04.2006;

– Visti gli atti di rinuncia della B., in data 11.07.2008( e di relativa adesione del S., in data 2.08.2008, debitamente sottoscritti e notificati.

– Rilevato che in tali atti si chiede pure che la Corte non si pronunci sulle spese processuali – Vista l’istanza depositata il 8.09.2009;

– Visti gli artt. 375, 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo per avvenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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