Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3859 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3859 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 8798-2017 proposto da:
PERRI SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI LIBURNI 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO
BIZ, rappresentato e difeso dall’avvocato ENEDINO ZICARELLI
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 12/11/2016;

Data pubblicazione: 16/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dal ricorrente.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro

Ministero della Giustizia all’equa riparazione per l’irragionevole
durata del procedimento penale, in relazione al periodo dall’Il
novembre 2007, allorquando era stato invitato presso la
caserma dei Carabinieri di San Sosti al fine di eleggere
domicilio e nominare un difensore di fiducia, a seguito della
querela della moglie, sino alla data del 20/11/2015,
allorquando era divenuta irrevocabile la sentenza di
assoluzione emessa dal Tribunale di Castrovillari, all’esito del
suo rinvio a giudizio per il reato di cui agli artt. 56 e 609 bis
C. p

Con decreto del 10/6/2016 il Consigliere delegato della Corte
d’Appello rigettava la domanda perché non era stata
presentata dal ricorrente istanza di accelerazione ex art. 2 co.
2 quinquies lett. e) della legge n. 89/2001 nei trenta giorni dal
superamento del termine di durata ragionevole nel processo
v

presupposto.
Avverso tale provvedimento proponeva opposizione il Perri e
nella resistenza del Ministero, la Corte di Appello in
composizione collegiale, con decreto del 12/11/2016,
confermava il decreto opposto, ritenendo che non poteva non
attribuirsi efficacia preclusiva del diritto all’indennizzo alla
mancata presentazione dell’istanza di accelerazione nel
processo penale presupposto. La norma invocata, infatti, era
destinata a trovare applicazione al caso di specie, in quanto
alla data della sua entrata in vigore il procedimento penale nel

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in data 26 aprile 2016, il ricorrente chiedeva la condanna del

quale era coinvolto il Perri era pendente, trattandosi di norma
peraltro già entrata in vigore alla data di proposizione del
ricorso, il che escludeva anche che potesse obiettarsi che in tal
modo la norma riceveva un’applicazione retroattiva.
Per la cassazione di questo decreto il ricorrente ha proposto

L’intimato Ministero ha resistito con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 co. 2 quinquies lett. e) della legge n.
89/2001, nonché degli artt. 11 e 12 delle preleggi in quanto
ritenuto applicabile ad una fattispecie nella quale alla data di
entrata in vigore delle legge n. 134 del 2012 risultavano già
superati i termini di durata ragionevole del processo
presupposto.
In tal modo, attesa anche l’assenza di una disciplina transitoria
si verrebbe a determinare un’applicazione retroattiva della
novella.
Il secondo motivo denuncia l’erronea o falsa applicazione della
norma de qua, nonché degli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. e degli
artt. 6 par. 1 e 13 della CEDU, in quanto l’interpretazione fatta
propria dai giudici di merito produrrebbe una decadenza a
carico della parte, senza che la medesima avesse potuto a suo
tempo attivarsi per impedirla, non potendosi esigere la
presentazione di un’istanza di accelerazione ad una data di
gran lunga anteriore all’entrata in vigore della legge n.
134/2012.
I motivi di ricorso, che per la loro connessione devono essere
congiuntamente esaminati, sono fondati e pertanto devono
essere accolti.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), della legge
n. 89 del 2001, come introdotto dall’art. 55 del decreto-legge

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ricorso affidato a due motivi.

n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
134 del 2012, «Non è riconosciuto alcun indennizzo: (…) e)
quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione
del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento
dei termini cui all’articolo 2-bis».

2, si applica «ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo
giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto», e postula che l’istanza di
accelerazione venga presentata nel procedimento penale
allorquando questo abbia appena superato la durata
ragionevole stabilita dall’art. 2.
Successivamente, con la legge n. 208 del 2015, in vigore dal
1° gennaio 2016, il legislatore ha modificato la disciplina
dell’equa riparazione, introducendo l’istituto dei rimedi
preventivi quale condizione per la possibilità di proporre la
domanda di equa riparazione (art. 1-bis, comma 2, della legge
n. 89 del 2001, introdotto dalla citata legge n. 208 del 2015),
ha abrogato l’art. 2, comma

2-quinquies,

lettera

e),

prevedendo che «l’imputato e le altre parti del processo penale
hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, un’istanza di accelerazione almeno sei
mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2,
comma 2-bis» (art. 1-ter, comma 2, della legge n. 89 del
2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015), ma, come
peraltro ritenuto dallo stesso provvedimento gravato, deve
escludersi che la novella del 2015 sia applicabile alla vicenda in
esame.
Ed, invero alla luce di quanto previsto dall’art. 6 co. 2 bis della
legge n. 89/2001, sempre come modificato dalla legge n.
208/2015, che prevede che “Nei processi la cui durata al 31

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La disposizione de qua, in forza del medesimo art. 55, comma

ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all’articolo 2,
comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data
non si applica il comma 1 dell’articolo 2”, non è possibile
invocare le conseguenze derivanti dal mancato esperimento dei
rimedi preventivi.

lett. e) nella formulazione scaturente dalla novella del 2012,
ritiene la Corte che la stessa non sia applicabile
temporis

ratione

alla fattispecie, in quanto nessuna disposizione

transitoria prevede espressamente la sua applicabilità nei
procedimenti pendenti che, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione n. 134 del 2012 (11 settembre 2012),
abbiano superato la ragionevole durata.
La soluzione interpretativa offerta dalla Corte d’appello,
secondo cui in assenza di istanza di accelerazione nel
procedimento penale la domanda di equa riparazione sarebbe
sostanzialmente improponibile appare errata e non coerente
con il dato letterale della disposizione citata.
Né appare possibile assimilare l’istanza de qua alla diversa
ipotesi della istanza di prelievo nel procedimento
amministrativo, in quanto è sufficiente rilevare che, la
formulazione dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008, modificata nel 2010 ad opera dell’art. 3, comma 23,
dell’Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 (poi oggetto di
correzione ad opera del d.lgs. n. 195 del 2011), prevede
esplicitamente che “La domanda di equa riparazione non è
proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in
cui si assume essersi verificata la violazione dell’art. 2, comma
1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata
l’istanza di prelievo di cui all’articolo 71, comma 2, del codice

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Tornando quindi alla previsione di cui all’art. 2 co. 2 quinquies

del processo amministrativo, né con riguardo al periodo
anteriore alla sua presentazione”, sicchè appare evidentemente
preclusa la possibilità di una equiparazione delle due discipline,
l’una, propria del giudizio amministrativo, esistente sin dal
1907; l’altra, introdotta nel 2012, e prevista per il solo

condizione per poter ottenere l’equa riparazione per il caso in
cui il procedimento penale si sia irragionevolmente protratto.
Osta alla possibilità di applicare l’art. 2-quinquies, lettera e) ai
procedimenti pendenti che, alla data di entrata in vigore della
legge n. 134 del 2012, avessero già superato la ragionevole
durata, l’ulteriore considerazione secondo cui il termine per la
presentazione della istanza sarebbe decorso, per tali giudizi,
non dal superamento della durata ragionevole, ma dalla
entrata in vigore della legge di conversione, con evidente
mutamento dei presupposti applicativi della disposizione
stessa.
Peraltro se

la

norma

introdotta

nel

2012,

come

sostanzialmente confermato anche dalla novella del 2015,
laddove l’istanza di accelerazione è stata trasformata in un
rimedio preventivo, assegna alla istanza de qua una funzione
acceleratoria, tale finalità avrebbe una sua ragione d’essere
solo nel caso in cui il termine non fosse ancora maturato
ovvero fosse decorso da appena trenta giorni poiché in tal
modo la presentazione dell’istanza potrebbe essere lo stimolo
per assicurare una sollecita definizione del giudizio, impedendo
quindi il verificarsi del pregiudizio da durata irragionevole del
processo.
La norma quindi conserva una sua logica se interpretata in
un’ottica di prevenzione del danno, intesa cioè quale strumento

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processo penale, finalizzata unicamente ad introdurre una

in grado di impedire una dilatazione del processo, il cui omesso
utilizzo implica la perdita del diritto all’indennizzo.
Effetti totalmente distorsivi avrebbe la sua estensione al
diverso caso in cui, già alla data di entrata in vigore della legge
del 2012, sia decorso il termine di cui all’art. 2.

giudizio si è già radicato nel patrimonio o comunque si è
manifestato nei suoi effetti nei confronti della parte del
processo, e quindi la mancata presentazione della istanza di
accelerazione non potrebbe incidere anche sul danno già
maturato. Alla parte verrebbe quindi imputata un’inerzia per
una condotta che prima della riforma non era esigibile,
mancando nell’ordinamento processuale penale una specifica
disciplina dell’istanza di accelerazione così come configurata
dal legislatore.
D’altronde le varie ipotesi di cui all’art. 2 co. 2 quinquies vanno
a sanzionare condotte colpevoli della parte, o per essere ab
origine connotate da un abuso del processo, ovvero per avere
successivamente consentito di abusare dello strumento
processuale.
In tale prospettiva l’inerzia deve connotarsi per una
colpevolezza del ricorrente, e conforta tale esegesi la
previsione di chiusura di cui alla lett. f) dell’art. 2 co. 2
quinquies, che sanziona le condotte abusive che abbiano
determinato una dilatazione dei tempi del processo.
Risulta, dunque, evidente l’errore nel quale è incorsa la Corte
d’appello di Catanzaro nell’escludere il diritto all’equa
riparazione per la irragionevole durata del procedimento penale
presupposto – nel quale la durata ragionevole era stata
superata da tempo, dovendosi avere riguardo ad una durata di
tre anni, stante l’applicabilità del più ampio termine di sei anni,

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In tal caso il pregiudizio derivante dalla durata eccessiva del

invocato dal Ministero, per le sole ipotesi di giudizi sviluppatisi
in più gradi – a causa della mancata presentazione della
istanza di accelerazione nel termine di trenta giorni dalla
entrata in vigore della legge n. 134 del 2012.
Resta, ovviamente, ferma la possibilità del giudice di merito di

presupposto al fine di desumerne elementi significativi ai fini
della determinazione dell’indennizzo.
Il ricorso va quindi accolto, dandosi continuità a quanto in
precedenza già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n.
26627/2016; Cass. n. 23448/2016) con conseguente
cassazione del decreto impugnato e con rinvio ad altra Sezione
della Corte d’appello di Catanzaro, la quale procederà a nuovo
esame alla luce del seguente principio di diritto: «in tema di
equa riparazione per la irragionevole durata di un
procedimento penale, la disposizione di cui all’art. 2, comma 2-

quinquies, lettera e), della legge n. 89 del 2001 – a tenore
della quale non è riconosciuto alcun indennizzo “quando
l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del
processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei
termini cui all’articolo 2-bis” – non è applicabile in relazione
alle domande di equa riparazione relative a procedimenti penali
che, alla data di entrata in vigore della stessa, avessero già
superato la durata ragionevole di cui all’art. 2-bis della
medesima legge».
Al giudice di rinvio è rimessa altresì la regolamentazione delle
spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e per l’effetto, cassa il
decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del

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valutare il comportamento dell’imputato nel giudizio

giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte d’Appello di
Catanzaro.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda
Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 19

dicembre 2017.

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