Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3858 del 18/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3858 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRANCA Angela, BRANCA Pietro, BRANCA Paolo e VALVO Rosaria;
ricorrente non diligente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

pro

rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici
di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente per la cassazione del decreto della Corte d’appello di
Caltanissetta depositato in data 10 luglio 2012,/ 1 3 4i
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 9 gennaio 2014 dal Consigliere relatore
Dott. Stefano Petitti.

Data pubblicazione: 18/02/2014

4

Ritenuto che il Ministero della giustizia ha depositato controricorso per resistere al ricorso proposto da
Branca Angela, Branca Pietro, Branca Paolo e Valvo Rosaria
avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta,

che il ricorso non è stato depositato;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta
relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che
è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione:
«[(…)] Si ritiene che il ricorso debba essere dichiarato
improcedibile, non essendo stato depositato dai ricorrenti
nel termine di venti giorni dalla notificazione.
Si ritengono pertanto sussistenti le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio perché ivi,
ai sensi dell’art. 375, n. 1, cod. proc. civ., venga dichiarato improcedibile»;
che il Collegio condivide la richiamata proposta di
decisione;
che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;
che, in applicazione del principio della soccombenza,
i ricorrenti, in solido tra loro, devono essere condannati

depositato il 10 luglio 2012;

al pagamento delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo;
che, risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo uni-

comma 1 quater all’art. 13 del testo unico approvato con

il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. l,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – Legge di stabilità 2013).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara il ricorso improcedibile; condanna i
ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità, che liquida in euro 292,50
per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il
9 gennaio 2014.

ficato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al

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