Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3858 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. II, 17/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 17/02/2020), n.3858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2041/2016 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ILDEBRANDO

GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato ADRIANA ROMOLI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.S., S.S.S., rappresentati e difesi

dall’avvocato ALBERTO BONGIOVANNI;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza n. 1160/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

F.C. propone ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 1160/2015 della Corte d’appello di Torino, depositata il 12 giugno 2015.

C.S. e S.S.S. resistono con controricorso.

Con citazione del 25 marzo 2011, F.C. convenne davanti al Tribunale di Mondovì la figlia C.S. e la nipote S.S.S., domandandone la condanna alla restituzione della somma di Euro 140.000,00, data in mutuo in più rate, negli anni dal 2003 al 2007, con denaro contante o assegni circolari, per consentire la ristrutturazione dell’immobile di (OMISSIS) dove le convenute risiedevano. In subordine l’attrice domandò il pagamento dell’indicato importo a titolo di ingiustificato arricchimento. C.S. e S.S.S. replicarono che le ripetute dazioni di denaro dovessero imputarsi, piuttosto, in parte alla divisione del ricavato di una vendita di un immobile rientrante nel patrimonio familiare ed in parte a liberalità di cui la nonna F.C. aveva beneficiato la nipote S.S.S.. Il Tribunale, con sentenza del 30 gennaio 2013, ritenne che l’elargizione degli importi dedotti in lite non fosse stata contestata dalle convenute, e che, tuttavia, neppure era stata raggiunta la prova dell’impegno restitutorio di queste ultime, e perciò accolse la sola domanda ex art. 2041 c.c., avanzata in via subordinata. Proposero appello in via principale C.S. e S.S.S., deducendo le già menzionate causali delle attribuzioni di denaro, mentre F.C. formulò appello incidentale per l’accoglimento della sua pretesa principale fondata sulla configurabilità di un mutuo.

La Corte d’appello di Torino riformò la decisione di primo grado e rigettò le domande proposte da F.C., considerando non inverosimili le allegazioni di C.S. e S.S.S., secondo cui le elargizioni di denaro oggetto di lite trovavano spiegazione nei rapporti interni al nucleo familiare, tenuto conto della morte di C.G., marito di F.C. e padre di C.S. e delle conseguenze patrimoniali della stessa successione, nonchè della situazione di S.S.S., che era stata abbandonata dal padre. Tale conclusione era avvalorata, ad avviso della Corte di Torino, dal difetto di prova di un impegno restitutorio assunto da C.S. e S.S.S., non valendo a tanto la circostanza che fossero stati emessi assegni circolari in favore dell’una o dell’altra, ovvero, in un’occasione, e per l’importo di Euro 10.000,00, a favore di Co.Si., incaricato della ristrutturazione dell’immobile. Ancora, ad avviso dei giudici di secondo grado occorreva riconoscere significatività complementare al dimostrato ricorso al mutuo bancario da parte di C.S. proprio per sostenere i costi delle opere di manutenzione edile. Le elargizioni di denaro per la Corte d’appello non risultavano, pertanto, sfornite di causa, visti i plurimi elementi di valenza contraria emersi nel giudizio. Le stesse risultanze istruttorie indussero la Corte di Torino a negare altresì la pretesa restitutoria ex mutuo. Infine, la Corte d’appello escluse la necessità del requisito dell’atto pubblico per le liberalità, in quanto di valore modico ed in un caso avente forma di donazione indiretta (l’assegno al Co.).

La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1 c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

I. Il primo motivo di ricorso di F.C. denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115,167 e 183 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 24 Cost.. Si evidenzia che le convenute C.S. e S.S.S. avessero allegato soltanto nella terza memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6 e dunque tardivamente, che le dazioni di denaro dovessero imputarsi in parte alla divisione del ricavato di una vendita di un immobile rientrante nel patrimonio familiare ed in parte a liberalità in favore della nipote, non avendo le medesime contestato dapprima nei loro scritti difensivi le prospettazioni dell’attrice. Si richiama anche la valenza dimostrativa della testimonianza resa da C.M., cugino della S., che invece secondo la Corte d’appello aveva deposto su mere circostanze de relato circa i prestiti oggetto di causa.

Il secondo motivo di ricorso di F.C. deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115,167 e 183 c.p.c., nonchè degli artt. 1813,1817,2041 e 2697 c.c., quanto alla verosimiglianza attribuita dalla Corte d’appello alle tesi difensive delle convenute, dovendo comunque queste ultime provare il difetto di un impegno restitutorio, giacchè era indubbia l’avvenuta consegna delle somme di denaro. Peraltro, pur a considerare mancante la prova del mutuo, occorreva concludere che le dazioni di denaro ricevute da C.S. e S.S.S. fossero sprovviste di giusta causa, e quindi legittimassero la pretesa ai sensi dell’art. 2041 c.c..

Il terzo motivo di ricorso di C.S. e S.S.S. allega la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115,167 e 183 c.p.c., nonchè degli artt. 782,783 e 2041 c.c., dovendosi ritenere le dazioni di denaro non di modico valore e perciò nulle per difetto di atto pubblico, considerate le condizioni economiche della F., con conseguente diritto alla restituzione ex art. 2041 c.c..

II. I tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e si rivelano del tutto infondati.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, rispetto al quale la ricorrente non fornisce elementi che ne consentano il superamento, è proprio l’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo ad essere onerato, ex art. 2697 c.c., comma 1, di provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione. L’esistenza di un contratto di mutuo non può infatti desumersi dalla mera consegna di assegni circolari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sè, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l’accipiens – ammessa la ricezione – non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa), essendo l’attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l’inversione dell’onere della prova (Cass. Sez. 2, 16/10/2017, n. 24328; Cass. Sez. 3, 28/07/2014, n. 17050; Cass. Sez. 2, 24/02/2004, n. 3642; Cass. Sez. 3, 19/08/2003, n. 12119; Cass. Sez. 3, 06/07/2001, n. 9209; Cass. Sez. 3, 03/02/1995, n. 1321).

E’ dunque evidente che la prova data da F.C. di aver consegnato tra il 2003 ed il 2007 alla figlia C.S. ed alla nipote S.S.S. la somma di Euro 140.000,00, mediante dazioni di denaro contante o assegni circolari, non conferma affatto l’esistenza di un contratto di mutuo.

Le mere difese (ovvero, le contestazioni dei fatti costitutivi della domanda, in quanto tali non soggette ai limiti ed alle preclusioni di cui agli artt. 167 e 183 c.p.c.) avanzate da C.S. e S.S.S., secondo cui le dazioni di denaro erano spiegabili in relazione alla divisione del ricavato di una vendita di un immobile familiare ed alle liberalità disposte da F.C. in favore della nipote, non potevano certo comportare un onere probatorio invertito da porre a carico alle convenute.

Circa i riferimenti fatti nelle censure all’art. 115 c.p.c., comma 1, è perciò del tutto irrilevante che le convenute non avessero contestato le dazioni degli assegni e del denaro contante, mentre comunque la ricorrente non adempie l’onere, imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di trascrizione degli atti processuali sulla cui base il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere integrata, piuttosto, la non contestazione della specifica circostanza che tali dazioni fossero avvenute a titolo di mutuo, consistente o nell’ammissione esplicita di detta causale o, quanto meno, nell’impostazione di un sistema difensivo incompatibile con la sua negazione.

La Corte d’appello, nel rigettare la domanda restitutoria di F.C., ha così congruamente rinvenuto nei rapporti conseguenti alla successione di C.G. e nell’assistenza alla nipote S.S.S., abbandonata dal padre, circostanze idonee a giustificare la causa delle elargizioni di denaro effettuate da F.C.. La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi (nella specie, quanto alle dichiarazioni rese da C.M., considerate non significative dalla Corte d’appello) come la scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi istruttori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende pure all’effettiva idoneità di un teste a riferire circostanze determinanti, e cioè al convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova.

Quanto poi alla domanda di indebito arricchimento, va sottolineato dapprima che, ove si domandi la restituzione di un pagamento che si assume ab origine privo di causa, ricorrono gli estremi, piuttosto, dell’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., e che, comunque, l’azione ex art. 2041 c.c., non può configurarsi allorchè, come nel caso in esame, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto delle risultanze di causa non sindacabile in sede di legittimità, abbia ravvisato idonei titoli costitutivi dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro.

Circa il difetto della forma solenne di cui all’art. 782 c.c., la sentenza impugnata ha reputato le singole donazioni di denaro di modico valore. Deve a tal fine richiamarsi l’orientamento costante di questa Corte secondo cui, ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, per la quale non si richiede la forma dell’atto pubblico ad substantiam, l’art. 783 c.c., non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due criteri: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante, di tal che l’atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante. Il terzo motivo di ricorso, strutturato come violazione di norme di diritto e non come omesso esame di fatto, nulla espone circa la deduzione nelle pregresse fasi di merito dei dati analitici essenziali attinenti al valore delle somme di denaro consegnate (indicate nell’esposizione delle vicende di causa come oscillanti tutte tra Euro 20.000,0 ed Euro 5.000,00), nonchè alla potenzialità economica di F.C., onde far affermare, ovvero escludere, che le liberalità incidessero in modo apprezzabile sul patrimonio della donante. Poichè dell’art. 783 c.c., comma 2, stabilisce che la modicità del valore della donazione deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, ciò importa che, sulla base della varia potenzialità reddituale di quest’ultimo, può venire meno il carattere della modicità se quelle condizioni siano modeste, come, viceversa, può ricorrere quel carattere se quelle condizioni siano particolarmente prospere. Si tratta, in ogni modo, di indagine rimessa all’apprezzamento del giudice di merito la cui valutazione, involgendo un giudizio di fatto, ed imponendo un contemperamento di dati analitici, è insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. Sez. 2, 12/06/2001, n. 7913; Cass. Sez. 1, 30/12/1994, n. 11304; Cass. Sez. 2, 21/04/1989, n. 1873; Cass. Sez. 2, 24/02/1982, n. 1134; Cass. Sez. 1, 27/02/1980, n. 1400; Cass. Sez. 2, 16/03/1976, n. 967).

III. Il ricorso va perciò rigettato e la ricorrente va condannata a rimborsare alle controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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