Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3858 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3858 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 6529-2017 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;
– ricorrente contro

LUCCHESE CRISTINA, ROTILI DOMENICO;
– intimati –

2017
3290

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositato il 15/09/2016, R.G.n. 57069/2011, Cron.n.
6171/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del

15/12/2017

dal

4

Consigliere ANTONIO

Data pubblicazione: 16/02/2018

Rilevato che :
è stato impugnato dal Ministero della Giustizia il decreto
della Corte di Appello di Roma depositato in data
15.9.2016, col quale veniva rigettata l’opposizione proposta
dal Ministero stesso avverso il precedente decreto, di cui in

aveva accolto il ricorso per la condanna della medesima
P.A. al pagamento di indennizzo in favore dalle odierna
parte intimata per la non ragionevole durata del processo di
cui in atti.
Il ricorso del Ministero è fondato su tre ordini di motivi.
Parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 89/2001 in
relazione all’art. 360, co. I, n. 3 c.p.c., sostenendo AA

…quantunque S.C. 5895/09 e 22242/10 siano andate in

contrario avviso”- l’inapplicabilità della sospensione ex L.
n. 74/”69 al termine decadenziale ex art. 4 L. n. 89/2001.

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atti, emesso dal Consigliere designato di quella Corte e che

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L. n. 89/2001
in relazione all’art. 360, co. I , n. 3 c.p.c..
3.-

Con il terzo motivo del ricorso si deduce il vizio di

violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 89/01 in

particolare,

l’inapplicabilità

nella

fattispecie

della

sospensione dei termini feriali a seguito del mutato quadro
normativo che ha ridotto da un anno a sei mesi il termine
lungo per l’impugnazione.
4.-

I motivi innanzi esposti possono essere trattati, per

ragioni di opportunità, congiuntamente.
Essi, nella sostanza, mirano -pur se con distinte
prospettazioni, ma analogo fine- a far affermare la
decadenza dal termine per la proposizione del ricorso ex L.
n. 89/2001.
Il ricorso, formulato con atto in cui ampi sono gli stralci
riportati in fotocopia, per allegazione e con interpolazioni
scritte a mano, risulta proposto -per ammissione della
stessa Amministrazione ricorrente- nella piena coscienza e
conoscenza della ratio su cui si fonda la decisione gravata;
e, quindi, sul fatto del “richiamato (dalla Corte territoriale)
univoco orientamento espresso dalla giurisprudenza di
legittimità per il quale la sospensione dei termini per il
periodo feriale trova in via generale applicazione non solo
4

relazione all’art. 360, co. 1 , n. 4 c.p.c., adducendo, in

nei confronti dei termini endoprocessuali, ma altresì nei
confronti dei termini previsti a pena di decadenza quante
volte gli stessi costituiscano l’unico rimedio per far valere il
diritto”.
Orbene nella fattispecie si controverte in tema di

pagamento di equo indennizzo ai sensi della L. n. 89/2001.

Il ricorso, con i suoi motivi qui congiuntamente in esame,
tende ad ottenere una pronuncia contraria all’orientamento,
ormai consolidato, cui faceva riferimento il decreto
impugnato innanzi a questa Corte (e che, come detto,
risulta per espressa ammissione ben conosciuto dalla P.A.
ricorrente).
Il ricorso pretenderebbe, insomma, l’affermazione del
principio per cui al termine per la proposizione dell’azione di
riparazione ex L. 89/2001 non andrebbe applicata la
sospensione feriale dei termini, con la conseguenza della
pretesa non tempestività – in ipotesi- dell’apposito ricorso a
suo tempo depositato dalla odierna parte controricorrente.
La pretesa avanzata col ricorso è del tutto infondata.
La richiamata e consolidata giurisprudenza (Cass. n.ri
5895/2009 22242/2010 e 18302/2014) consente di poter
affermare -in uno alla correttezza del decreto gravato della
Corte territoriale- il fatto che il ricorso per equo indennizzo è

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opposizione avverso provvedimento di ingiunzione di

stato tempestivamente presentato e che, quindi, la
questione sollevata dalla Amministrazione sia del tutto
infondata.
Le stesse S.U. di questa Corte, con sentenza n.
17781/2013, hanno riaffermato la natura processuale del

sospensione del termine feriale di cui all’art. 1 L. n. 74/1969
e succ. modif..
Del tutto infondate è, poi, la prospettazione di una pretesa
inapplicabilità della sospensione dei termini feriali al
procedimento per cui è controversia in conseguenza secondo parte ricorrente- della intervenuta modifica
apportata all’art. 327 c.p.c. dalla L. n. 69/2009.
Il ricorso è, pertanto, del tutto inammissibile.
5.- Non sussistono i presupposti, attesa l’apposita esenzione
in favore della Amministrazione ricorrente, per l’applicazione
della normativa di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 e,
quindi, di quanto dalla stessa previsto in ordine al
versamento di ulteriore importo.
P.Q.M.

La Corte
dichiara inammissibile il ricorso.

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termine in questione e la sua sottoposizione al regime della

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il

15 dicembre 2017.

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