Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3858 del 14/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2017, (ud. 09/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25830-2013 proposto da:

CONTI EDITORE S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

A. DEPRETIS 26, presso lo studio dell’avvocato PPIETRO CAVASOLA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO SPAGNOLO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.D. C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 9-C INT. 1, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

CANESTRELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO ZOLI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/03/2013 R.G.N. 988/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l’Avvocato SPAGNOLO FABRIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bologna accoglieva, limitatamente al periodo marzo 1999 – giugno 2002, la domanda con la quale F.D., redattore capo, aveva lamentato di essere stato dequalificato professionalmente, e condannava la s.p.a. Conti Editore al risarcimento dei relativi danni nonchè al risarcimento del danno biologico ed esistenziale.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 12 marzo 2013, rigettava l’appello principale proposto dalla società e, in accoglimento di quello incidentale proposto dal lavoratore, dichiarava che la dequalificazione era avvenuta anche per il periodo successivo al giugno 2002, sino al 1 marzo 2010, data di cessazione del rapporto di lavoro. Condannava la società al risarcimento dei danni da dequalificazione relativi anche a tale ultimo periodo, rigettando la domanda con riguardo al risarcimento del danno biologico ed esistenziale.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso la società sulla base di tre motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Resiste il lavoratore con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2697, 2727 e 2729 cod. civ., artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censura l’impugnata sentenza per avere ritenuto sussistente la dequalificazione del F. nel periodo marzo 1999 – giugno 2002. Deduce che il F. ha svolto le mansioni di capo redattore, coordinando il lavoro degli altri componenti della redazione, occupandosi anche in prima persona di redigere articoli destinati alla pubblicazione, secondo le direttive di massima impartite dal direttore responsabile e dal vice direttore, senza alcun depauperamento della sua capacità professionale. L’indagine del giudice di merito si sarebbe dovuta incentrare sulla verifica del contenuto delle mansioni svolte dal lavoratore e sulla lesione del suo patrimonio professionale.

2. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., artt. 115 e 116 cod. proc. civ., critica la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente la dequalificazione del F. anche per il periodo successivo al giugno 2002, e cioè nel periodo in cui il medesimo ha prestato la sua attività non più presso la rivista settimanale “(OMISSIS)” bensì presso un’altra testata della Conti Editore, vale a dire il mensile “(OMISSIS)”.

Tale statuizione, ad avviso della ricorrente, è palesemente in contrasto con la documentazione versata in atti, dalla quale risulta con chiarezza sia l’insussistenza della lamentata vessatorietà del trasferimento del F. ad altra testata che del dedotto demansionamento.

Infatti, il trasferimento è stato adottato in ossequio all’accordo aziendale del 5 dicembre 2000, “volto alla gestione non traumatica dei problemi occupazionali, ed in alternativa ai licenziamenti”, ed è stato formalizzato dalle parti dinanzi al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con il quale era stato previsto, tra l’altro, l’utilizzo del personale giornalistico anche su testate della Conti Editore diverse “da quelle di assegnazione per servizi comuni”. Nè il F., il quale aveva espresso parere favorevole al trasferimento, aveva subito alcun depauperamento del bagaglio professionale o alcun pregiudizio economico ovvero ancora modifica in peius delle mansioni, avendo il medesimo continuato a svolgere la propria attività a favore di una diversa testata avente pure contenuto sportivo.

3. Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2103 e 2087 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta che la sentenza impugnata, dopo aver ritenuto sussistente la dequalificazione, ha desunto automaticamente la sussistenza del danno sia con riferimento al periodo anteriore al giugno 2002 che a quello successivo, ignorando sia le risultanze della consulenza tecnica medico-legale che le prove testimoniali e senza considerare che il lavoratore, ai fini della valutazione equitativa, deve pur sempre fornire la prova del danno subito e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale, non essendo sufficiente la mera potenzialità lesiva dell’illecito comportamento datoriale.

4. I primi due motivi, che in ragione della loro connessione vanno trattati congiuntamente, non possono trovare accoglimento.

La Corte di merito ha dato conto della decisione adottata, con motivazione congrua, esauriente ed immune da vizi, rilevando, sulla scorta delle risultanze istruttorie, che il F., nel periodo antecedente al 2002, e più precisamente a decorrere dalla primavera del 1999, in coincidenza con il cambio dei vertici della rivista settimanale “(OMISSIS)”, pur mantenendo la qualifica di capo redattore, venne escluso da ogni incarico sia nella fase di realizzazione del settimanale che, anche e soprattutto, nella fase di coordinamento del lavoro dei redattori, degli inviati e dei collaboratori, con emarginazione dalle riunioni di lavoro e con affidamento al medesimo soltanto di servizi di basso profilo e di scarso contenuto professionale, senza possibilità di svolgere concretamente le mansioni proprie di redattore capo in piena corrispondenza con la sua qualifica.

Ha altresì accertato che, anche nel periodo successivo al 2002, nel quale il F. prestò la sua attività presso un’altra testata della Conti Editore, vale a dire il mensile “(OMISSIS)”, le mansioni svolte dal medesimo furono quelle di redattore ordinario e non di redattore capo, con esclusione di ogni mansione di coordinamento tipica di tale ultima qualifica, e per di più presso una redazione in cui non vi era alcun ufficio a lui destinato e senza la possibilità di accedere al server del computer.

La ricorrente, pur denunciando la violazione di plurime disposizioni di legge, ha in realtà censurato il percorso argomentativo della sentenza impugnata e gli accertamenti di fatto svolti dalla Corte di merito, rilevando sostanzialmente che le mansioni svolte dal F. sia nel periodo antecedente al 2002 che in quello successivo, non erano dequalificanti; che la Corte di merito non avrebbe sufficientemente verificato il contenuto delle mansioni disimpegnate dal F. e la sussistenza della lesione del suo patrimonio professionale; che il trasferimento del lavoratore ad altra testata non aveva comportato alcun depauperamento del suo bagaglio professionale.

Ma, così come poste, le censure della ricorrente si risolvono sostanzialmente nella denuncia della violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo novellato dalla riforma del 2012, applicabile ratione temporis, in base al quale il ricorso per cassazione è ora consentito “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, disposizione questa che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 8053/14 e le altre conformi successive), deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, secondo le Sezioni Unite, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Le stesse Sezioni Unite, con la citata sentenza, hanno altresì precisato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato – come nella specie – comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

5. Anche il terzo motivo è privo di fondamento.

Contrariamente a quanto assume la ricorrente, la Corte territoriale non ha automaticamente desunto la sussistenza del danno lamentato dal F. sulla base del solo accertato demansionamento, ma ha considerato la natura e le caratteristiche del pregiudizio medesimo, quali dedotte dal lavoratore nel ricorso introduttivo, facendo ricorso sostanzialmente, ai fini della liquidazione, pur non richiamandola esplicitamente, alla prova per presunzioni, laddove ha evidenziato il mancato svolgimento, da parte del F., delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, “il lungo periodo interessato dal demansionamento”, nonchè la “gravità” del pregiudizio sofferto, così risalendo, attraverso un prudente apprezzamento, al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., alle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove. Tutto ciò in coerenza con i criteri dettati in materia da questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 6572/06; Cass. 29832/08; Cass. 19785/10).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

La ricorrente è tenuta al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA