Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3857 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. II, 17/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 17/02/2020), n.3857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3923/2016 proposto da:

R.V., rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO

PIZZUTI e PATRIZIA COLA;

– ricorrente –

contro

S.G., M.L., RO.FR.;

– intimati –

avverso l’ordinanza relativa al R.G. 5479/2014 del TRIBUNALE di

TIVOLI, depositata il 09/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2019 dal Presidente Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.V. ebbe a proporre opposizione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, avverso il decreto di liquidazione del suo compenso per l’attività espletale, quale consulente tecnico nell’ambito di controversia civile tra i consorti S. – M. e Ro.Fr., poichè erronea ed immotivata la tassazione del suo compenso.

Il Giudice del Tribunale di Tivoli, delegato dal Presidente, nella contumacia delle parti interessate al giudizio di merito, ebbe a rigettare l’opposizione sull’osservazione che il ricorrente non aveva depositato la relazione di consulenza da lui redatta, sicchè il giudicante non era stato messo nelle condizioni di valutare la fondatezza delle ragioni di contestazione.

Il R. ha proposto ricorso per cassazione articolato su unico motivo.

I consorti S. – M. e la Ro. non si costituirono in giudizio, ma la Corte rilevata nullità della notificazione ebbe ad ordinare la corretta rinotificazione agli stessi in persona, ed anche a seguito di detta nuova notifica del ricorso le citate persone sono rimaste intimate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso spiegato dal R. ha fondamento giuridico e va accolto con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Tivoli, altro Magistrato, per nuovo esame della questione.

Con l’unico mezzo d’impugnazione proposto il R. denunzia violazione delle regole giuridiche D.P.R. n. 150 del 2011, ex art. 15 ed D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, posto che il Giudice non ha osservato il dovere d’acquisire ex officio la documentazione, afferente l’espletamento dell’incarico peritale, presente nel fascicolo d’ufficio del giudizio, nel cui ambito venne disposta la consulenza.

Viceversa il Tribunale ha ritenuto d’applicare formalisticamente il principio dell’onere della prova rilevando che il consulente – ricorrente in opposizione – non aveva provveduto a depositare la sua relazione di consulenza per così consentire al Giudice dell’opposizione di apprezzare le ragioni dell’impugnazione.

La censura coglie la testa del chiodo posto che è insegnamento di questa Suprema Corte – Cass. Sez. 2 n. 4194/17 – che il termine “può”, inserito nel D.P.R. n. 150 del 2011, art. 15, comma 3, non assegna al giudicante un potere arbitrario, bensì risulta correlato all’esigenza primaria di decidere causa cognita e così di acquisire la documentazione utile per la decisione comunque presente presso il medesimo Ufficio giudiziario in cui opera il Giudice dell’opposizione.

Pertanto se anche il ricorrente non ha depositato la relazione di consulenza, della cui compenso si discute la liquidazione, il Giudice dell’opposizione ha l’onere di acquisire detto documento dal fascicolo della causa di merito, nel cui ambito fu espletato il mezzo istruttorio e, non già, a limitarsi – come fatto nella specie – a rilevare l’omessa osservanza della regola sull’onere della prova.

Di conseguenza l’ordinanza impugnata va cassata e la causa rimessa nuovamente al Tribunale di Tivoli, altro Magistrato, per nuovo esame.

Il Giudice del rinvio provvederà anche a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rimette per nuovo esame la causa al Tribunale di Tivoli, in persona di altro Magistrato, che anche disciplinerà le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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